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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31251/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un decreto di sequestro probatorio emesso dalla procura su telefono cellulare e relativa scheda telefonica dell'indagato, in relazione a ipotesi provvisorie di cui agli artt. 110, 353, 416-bis.1, 512-bis e 629 c.p. Il Tribunale del riesame aveva annullato il sequestro e disposto la restituzione dei beni, ritenendo che il provvedimento fosse sproporzionato e sostanzialmente esplorativo: troppo ampio il contenuto degli atti da acquisire, nessuna indicazione di parole chiave, ampia discrezionalità lasciata agli operanti, richiesta di acquisire documenti anche per ricostruire eventuali ulteriori reati non ancora emersi. Il pubblico ministero ha ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, violazione dell'art. 125 c.p.p. e sostenendo che l'indicazione di parole chiave non è requisito imposto dalla legge per perquisizioni e sequestri informatici; che possono valere anche altri criteri selettivi; che una selezione basata solo su parole chiave può essere inefficace in indagini complesse; che nel caso concreto il decreto conteneva una sufficiente delimitazione dei fatti e prescrizioni tecniche idonee a evitare acquisizioni eccedenti e a garantire la conservazione dei dati. Ha inoltre contestato la critica del tribunale sulla perimetrazione temporale, sostenendo che l'estensione all'indietro di otto anni fosse correlata ai fatti contestati e che il giudice del riesame avesse erroneamente considerato la prescrizione, trascurando la recidiva reiterata specifica. Con secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 112 Cost. e 125 c.p.p., contestando la qualificazione di esploratività del decreto nella parte in cui faceva riferimento a possibili ulteriori reati connessi e ad altri soggetti eventualmente coinvolti, affermando che tale previsione è coerente con l'obbligatorietà dell'azione penale e con la funzione stessa degli approfondimenti sui dati sequestrati.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo nei limiti in cui censura la pretesa necessità di indicare parole chiave come unico mezzo di delimitazione del sequestro informatico e nella parte in cui il tribunale aveva criticato il provvedimento per l'estensione temporale della ricerca facendo leva su un errato calcolo della prescrizione, non avendo considerato la recidiva reiterata specifica contestata. Ha invece respinto il secondo motivo, ritenendo legittimo il rilievo del tribunale sulla natura esplorativa del decreto nella parte in cui autorizzava la ricerca di documenti relativi a ulteriori fattispecie di reato non ancora emerse ma solo ipotizzate come connesse ai fatti già contestati. Il provvedimento impugnato è stato pertanto annullato con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.p.

    invocato dal ricorrente e richiamato dalla Corte per ribadire i requisiti di motivazione del provvedimento genetico di sequestro e i limiti del sindacato di legittimità sulle ordinanze in materia cautelare reale

  • art. 247, comma 1-bis, c.p.p.

    richiamato per escludere che i poteri investigativi in materia di perquisizioni informatiche debbano essere necessariamente limitati da parole chiave; possono essere adottati anche altri criteri selettivi purché proporzionati

  • art. 112 Cost.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che l'approfondimento su ulteriori reati connessi e altri soggetti rientra nel principio di obbligatorietà dell'azione penale

  • art. 275 c.p.p.

    richiamato in via analogica per affermare che anche le misure cautelari reali devono rispettare proporzionalità, adeguatezza e gradualità

  • art. 5, par. 2 e 4, TUE

    citato come fonte sovranazionale del principio di proporzionalità

  • art. 49, par. 3, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    citato come fonte sovranazionale del principio di proporzionalità

  • art. 52, par. 1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    citato come fonte sovranazionale del principio di proporzionalità

  • artt. 7 e 8 CEDU

    richiamati per il bilanciamento tra ingerenza pubblica e diritti individuali, in particolare proprietà e riservatezza

  • art. 110 c.p.

    richiamato come uno dei capi di imputazione provvisoria

  • art. 353 c.p.

    richiamato come uno dei capi di imputazione provvisoria

  • art. 416-bis.1 c.p.

    richiamato come uno dei capi di imputazione provvisoria

  • art. 512-bis c.p.

    richiamato come uno dei capi di imputazione provvisoria

  • art. 629 c.p.

    richiamato come uno dei capi di imputazione provvisoria

Massime di principio

  • Nel sequestro probatorio di dispositivi informatici il provvedimento deve essere motivato in modo specifico quanto alla finalità probatoria, alla necessità della misura e ai criteri con cui il materiale da acquisire viene selezionato.
  • Il principio di proporzionalità, applicabile anche alle misure cautelari reali, impone che il vincolo su dati e dispositivi sia circoscritto a quanto strettamente necessario rispetto al fine investigativo, evitando acquisizioni indiscriminate di informazioni non pertinenti.
  • L'indicazione di parole chiave non costituisce un requisito legale necessario e indefettibile per legittimare la selezione dei dati informatici sequestrati: la delimitazione può avvenire anche mediante altri criteri selettivi, purché idonei a restringere effettivamente l'ambito dell'acquisizione.
  • Se i fatti descritti nell'incolpazione provvisoria sono sufficientemente dettagliati, il rinvio a tali fatti può valere a delimitare l'attività di ricerca della polizia giudiziaria senza che ciò trasformi automaticamente il sequestro in una misura esplorativa.
  • La natura esplorativa del sequestro va esclusa quando la misura sia funzionalmente diretta ad approfondire una notitia criminis già sufficientemente delineata; è invece illegittima se mira ad acquisire la notitia criminis stessa per reati ancora indeterminati nella loro specificità fattuale.
  • Nella valutazione della perimetrazione temporale della ricerca su dati informatici il giudice deve considerare correttamente il quadro accusatorio complessivo, inclusa l'eventuale incidenza di circostanze contestate sulla prescrizione, senza fondare la censura su un calcolo erroneo del termine estintivo.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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