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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1042

Regolamento (UE) 2023/1042 della Commissione del 26 maggio 2023 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di folpet in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 con nuovi LMR per il folpet, sulla base di una domanda presentata per modificare il valore vigente nelle lattughe e della successiva valutazione di Stato membro, EFSA e Commissione. L'EFSA ha ritenuto la modifica accettabile sotto il profilo della sicurezza dei consumatori, senza superamento della dose giornaliera ammissibile né della dose acuta di riferimento. Il regolamento sostituisce la colonna relativa al folpet nell'allegato II e si applica direttamente in tutti gli Stati membri a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui di folpet in determinati prodotti alimentari e mangimi.

Ambito di applicazione

Si applica ai livelli massimi di residui (LMR) del folpet nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, con effetti diretti in tutti gli Stati membri. L'intervento riguarda in particolare numerosi prodotti ortofrutticoli, cereali, spezie, prodotti di origine animale e prodotti destinati esclusivamente alla produzione di mangimi. Restano ferme le indicazioni dell'allegato I per l'elenco completo dei prodotti interessati e le note specifiche sui limiti di determinazione analitica e sulle carenze informative richiamate nell'allegato.

Modifica dei livelli massimi di residui di folpet

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La finalità è aggiornare, alla luce di una specifica domanda e della valutazione scientifica dell'EFSA, i limiti massimi di residui del folpet per numerosi prodotti.

Contesto normativo e procedimento seguito

La Commissione richiama come base giuridica l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005. I considerando precisano che è stata presentata una domanda ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, per modificare l'LMR vigente del folpet nelle lattughe; la domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 8 e trasmessa alla Commissione.

L'EFSA ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, concentrandosi sui rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali. Ha quindi emesso un parere motivato, reso disponibile al pubblico e trasmesso al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri.

Valutazione di sicurezza e conclusioni EFSA

Secondo la Commissione, l'EFSA ha verificato la completezza dei dati presentati e ha fondato la propria analisi sui dati tossicologici più recenti. La valutazione dell'esposizione ha riguardato 27 gruppi specifici di consumatori europei. L'esito è stato positivo: né l'esposizione a lungo termine attraverso il consumo complessivo di alimenti contenenti la sostanza, né l'esposizione a breve termine derivante da un elevato consumo dei prodotti interessati, indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

Modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005

L'articolo 1 dispone la sostituzione della colonna relativa al folpet nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 con la tabella riportata nell'allegato del regolamento. I residui sono espressi come somma di folpet e ftalimmide, espressa in folpet.

La tabella fissa LMR per un ampio ventaglio di categorie: frutta fresca o congelata, ortaggi freschi o congelati, legumi secchi, semi e frutti oleaginosi, cereali, tè/caffè/infusioni/cacao/carrube, luppolo, spezie, piante da zucchero e prodotti di origine animale terrestri. Il testo richiama anche prodotti destinati esclusivamente alla produzione di mangimi, prodotti trasformati e varie categorie di prodotti animali, rinviando per l'elenco completo all'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005.

Esempi di valori fissati nell'allegato

Tra i valori espressamente riportati figurano, a titolo esemplificativo:

  • lattughe: 1,5 mg/kg;
  • uve da tavola: 6 mg/kg;
  • uve da vino: 20 mg/kg;
  • fragole: 5 mg/kg;
  • pomodori: 5 mg/kg;
  • meloni: 0,4 mg/kg;
  • olio di oliva e olive da tavola: 0,15 mg/kg;
  • frumento: 0,4 mg/kg;
  • orzo e avena: 2 mg/kg;
  • segale: 0,3 mg/kg;
  • luppolo: 400 mg/kg.

Per molte altre voci la tabella indica il valore 0,03 mg/kg o altri valori di riferimento, spesso con la notazione ((*)) che segnala il limite inferiore di determinazione analitica. In alcuni casi compaiono anche le note (+), che rinviano a specifiche particolarità della voce interessata.

Note sulle informazioni mancanti e riesame futuro

L'allegato segnala per alcune voci che l'EFSA ha riscontrato la mancanza di determinate informazioni, ad esempio in relazione a sperimentazioni sui residui, metodi di analisi, stabilità all'immagazzinamento o natura ed entità dei residui. Il testo precisa che, in sede di riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni mancanti se presentate entro il 6 febbraio 2018; in caso contrario, terrà conto della loro assenza.

Le carenze informative sono richiamate, tra gli altri, per fragole, olive da tavola e olive da olio, patate, pomodori, meloni, frumento, ravanelli, salsefrica, luppolo e taluni prodotti di origine animale, con indicazione specifica della tipologia di informazione mancante.

Entrata in vigore e efficacia

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è inoltre obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli LMR per il folpet

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all'allegato del regolamento. La colonna relativa al folpet è sostituita con una nuova tabella che fissa LMR differenziati per numerosi prodotti vegetali e animali, espressi in mg/kg, con indicazione della sostanza come "somma di folpet e ftalimmide espressa in folpet".

Base procedurale e valutazione del rischio

Il regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005. La Commissione richiama la domanda presentata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, la valutazione dello Stato membro ai sensi dell'articolo 8 e il parere motivato dell'EFSA, che ha considerato accettabile la modifica dell'LMR per la sicurezza dei consumatori.

Esiti della valutazione EFSA

Secondo i considerando, l'EFSA ha verificato la completezza dei dati presentati e, sulla base della valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei e dei dati tossicologici più recenti, ha concluso che né l'esposizione cronica né quella acuta comportano rischi di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

Nuovi valori e note specifiche nell'allegato

L'allegato contiene i nuovi LMR per un ampio elenco di prodotti, tra cui agrumi, frutta a guscio, pomacee, drupacee, bacche e piccola frutta, ortaggi, cereali, spezie, prodotti di origine animale e mangimi. Per alcuni prodotti sono previsti valori specifici o con simboli di nota, tra cui ad esempio lattughe 1,5 mg/kg, uve da tavola 6 mg/kg, uve da vino 20 mg/kg, fragole 5 mg/kg, pomodori 5 mg/kg, meloni 0,4 mg/kg, frumento 0,4 mg/kg, olio di oliva 0,15 mg/kg, olive da tavola 0,15 mg/kg, lupplo 400 mg/kg; per molti altri prodotti si applica il limite al livello inferiore di determinazione analitica indicato da ((*)) o valori standard indicati nella tabella.

Carenze informative e riesame dell'LMR

L'allegato riporta note dell'EFSA su alcune informazioni mancanti relative, a seconda dei casi, a sperimentazioni sui residui, metodi di analisi, stabilità all'immagazzinamento, natura ed entità dei residui. La Commissione terrà conto di tali informazioni in sede di riesame dell'LMR se presentate entro il 6 febbraio 2018; in caso contrario, terrà conto della loro assenza.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di consueto, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturamangimisalute pubblica

Testo integrale

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