Regolamento (UE) 2023/1064
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1064 della Commissione del 26 maggio 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Haricot de Soissons» (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione del nome "Haricot de Soissons" nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, con qualifica di IGP. La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Francia e l’assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il nome è classificato nella categoria dei prodotti ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta "Haricot de Soissons" come indicazione geografica protetta (IGP).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome "Haricot de Soissons" quale IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda il prodotto agricolo/alimentare rientrante nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dalla sua entrata in vigore; non contiene esclusioni specifiche ulteriori rispetto alla disciplina generale delle IGP.
Iscrizione di "Haricot de Soissons" come IGP
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1064 della Commissione conclude la procedura di registrazione del nome "Haricot de Soissons" nel registro europeo delle DOP e IGP, attribuendogli la qualifica di indicazione geografica protetta. Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012, che disciplina i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e prende atto dell’assenza di opposizioni alla domanda presentata dalla Francia.
Presupposti della registrazione
La Commissione richiama, nei considerando, la pubblicazione della domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione entro il termine previsto dall’articolo 51 dello stesso regolamento, il nome è registrato senza ulteriori contestazioni procedurali.
Ambito materiale e classificazione del prodotto
La denominazione registrata identifica un prodotto inserito nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Il riferimento alla classificazione è rilevante per inquadrare il prodotto nell’ambito applicativo del regime delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari.
Entrata in vigore ed effetti
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati sull’ordinamento degli operatori interessati dalla protezione della denominazione.
Disposizioni principali
Registrazione dell’IGP "Haricot de Soissons"
L’articolo 1 stabilisce che il nome "Haricot de Soissons" è registrato come indicazione geografica protetta (IGP).
Classificazione del prodotto
Il nome registrato identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Base procedurale e assenza di opposizioni
La registrazione interviene in applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012, richiamando la pubblicazione della domanda ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e constatando che non è stata notificata alcuna opposizione ai sensi dell’articolo 51.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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