Sentenza del 19/04/2016 n. 2187 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Interessi moratori - Linea capitale - Imposta proporzionale - Principio di alternatività - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. Gli interessi moratori derivanti da una condanna giudiziale sono soggetti all’imposta proporzionale di registro del 3%, anche quando la somma capitale cui si riferiscono è assoggettata a IVA. Non opera il principio di alternatività IVA-registro, perché gli interessi non sono già colpiti dall’IVA e, pertanto, non si verifica una duplicazione impositiva contraria alla ratio dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro, con aliquota del 3%, agli interessi moratori riconosciuti in un provvedimento giudiziale. Il ricorrente ha invocato il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, sostenendo che, poiché la somma capitale era soggetta a IVA, anche gli interessi dovessero essere esclusi dall’imposta proporzionale di registro. La decisione distingue invece il trattamento fiscale del capitale da quello degli interessi moratori, i quali sono espressamente esclusi dal campo di applicazione dell’IVA.
Norme richiamate
Articolo 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Le somme dovute a titolo di interessi moratori sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA.
Gli interessi moratori hanno un trattamento fiscale autonomo rispetto alla somma capitale e, non essendo soggetti a IVA, possono essere assoggettati all’imposta proporzionale di registro.
Articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.
Il principio impedisce l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro alle somme già assoggettate a IVA. Non si applica però agli interessi moratori esclusi dall’IVA, anche se riferiti a un capitale soggetto a IVA.
Cassazione, 15 ottobre 2014, n. 21775
La pronuncia è richiamata quale precedente a sostegno dell’assoggettamento degli interessi moratori all’imposta proporzionale di registro.
Massime di principio
- Ai fini fiscali, la somma capitale e gli interessi moratori devono essere valutati separatamente: il regime IVA applicabile al capitale non si estende automaticamente agli interessi.
- Il principio di alternatività IVA-registro opera solo quando la medesima somma è effettivamente soggetta a IVA; non impedisce l’imposta di registro su componenti escluse dall’IVA.
- Gli interessi moratori riconosciuti in una sentenza o in altro provvedimento giudiziale possono essere soggetti all’imposta proporzionale di registro del 3%, anche se il credito principale deriva da un’operazione imponibile IVA.
- Per stabilire il trattamento fiscale di una condanna giudiziale occorre distinguere le diverse componenti economiche del provvedimento, verificando autonomamente capitale, interessi e altre somme.
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