Tribunale, Sentenza T-263/23
Judgment of the General Court (First Chamber) of 30 April 2025. — Symrise AG v European Commission. — Competition – Agreements, decisions and concerted practices – Administrative procedure – Decision ordering an inspection – Article 20(4) of Regulation (EC) No 1/2003 – Subject matter and purpose of the inspection – Obligation to state reasons – Sufficiently serious indicia – Protection of privacy. — Case T-263/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Symrise contro la decisione della Commissione che ordinava un’ispezione nel settore delle fragranze. Ha ritenuto che la decisione contenesse una motivazione sufficiente su oggetto, finalità e poteri ispettivi, e che la Commissione disponesse di indizi seri per sospettare pratiche collusive anche tramite IFRA. Ha inoltre escluso una violazione sproporzionata della privacy, osservando che l’ispezione in loco è durata solo tre giorni e che la successiva analisi dei dati non ha oltrepassato i limiti di ragionevolezza.
Impugnazione di una decisione della Commissione che ordina un’ispezione antitrust ex articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003: sufficienza della motivazione, esistenza di indizi seri e rispetto della privacy
La questione giuridica
Se la decisione di ispezione fosse sufficientemente motivata e specificasse in modo adeguato oggetto e scopo dell’ispezione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003; se la Commissione disponesse, prima dell’adozione della decisione, di indizi sufficientemente seri per sospettare un’infrazione dell’articolo 101 TFUE; se la misura e le modalità di esecuzione dell’ispezione comportassero una violazione sproporzionata del diritto alla inviolabilità dei locali e della vita privata.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che una decisione di ispezione ex articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 è legittima quando indica con sufficiente precisione il mercato interessato, la natura delle pratiche sospettate, il grado di coinvolgimento dell’impresa e i poteri ispettivi, senza dover definire esattamente il mercato rilevante, la qualificazione giuridica puntuale dell’illecito o il periodo preciso dell’infrazione; inoltre, la Commissione può ordinare l’ispezione se dispone, al momento dell’adozione, di indizi seri valutati nel loro complesso, anche derivanti da informazioni di terzi e da intelligence aperta, e l’assenza di una data finale nell’ordine non rende l’ispezione indeterminata se la sua durata concreta resta ragionevole. Nel caso di specie, gli elementi raccolti consentivano di sospettare il coinvolgimento di Symrise in possibili intese o pratiche concordate nel settore delle fragranze, sicché il ricorso è stato respinto integralmente.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 53 dell’accordo SEE
- Articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 84 del regolamento di procedura del Tribunale
Impugnazione della decisione di ispezione nel settore delle fragranze
La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto da Symrise AG contro la decisione della Commissione che ordinava un’ispezione antitrust ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003. La controversia concerne il settore delle fragranze e degli ingredienti per fragranze, con sospetti di accordi o pratiche concordate tra produttori, anche tramite IFRA.
Fatti e procedimento principale
La Commissione aveva ritenuto di possedere informazioni secondo cui diversi produttori di fragranze avrebbero scambiato informazioni commerciali sensibili e coordinato il comportamento sul mercato. La decisione impugnata imponeva a Symrise e alle società da essa controllate di sottoporsi a ispezione presso i propri locali, in particolare a Holzminden, con poteri estesi di accesso ai locali, ai documenti, ai supporti informatici e di richiesta di informazioni orali.
La ricorrente sosteneva che l’ispezione fosse arbitraria, non sufficientemente motivata e sproporzionata, in quanto invasiva della vita privata e dei locali aziendali. Contestava inoltre la durata complessiva dell’attività ispettiva e sosteneva che la Commissione avrebbe potuto ricorrere a una semplice richiesta di informazioni.
Questioni sottoposte al Tribunale
Il Tribunale ha esaminato in sostanza due censure principali:
- la violazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 e dell’obbligo di motivazione ex articolo 296 TFUE;
- la violazione del diritto all’inviolabilità dei locali e della privacy, per asserita arbitrarietà e sproporzione dell’ispezione.
Inammissibilità di alcune domande nuove
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato irricevibile la domanda, formulata solo in replica, volta a estendere il ricorso anche a un’altra decisione della Commissione adottata lo stesso giorno. Ha ricordato che l’oggetto del ricorso deve essere definito nel ricorso introduttivo e che nuove domande non possono essere introdotte tardivamente.
Normativa e quadro giurisprudenziale rilevante
Il Tribunale ha richiamato:
- l’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, che impone di indicare l’oggetto e lo scopo dell’ispezione;
- l’articolo 296 TFUE, in tema di obbligo di motivazione;
- l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta, quale parametro di ragionevolezza della durata dell’azione amministrativa;
- la giurisprudenza secondo cui la Commissione, in fase iniziale di indagine, non deve fornire una qualificazione giuridica completa né tutti gli elementi del dossier, ma deve indicare con precisione i fatti presunti e i settori da investigare.
Motivazione della decisione di ispezione
Quanto alla motivazione, il Tribunale ha ritenuto che la decisione fosse sufficientemente precisa perché:
- identificava il mercato interessato come quello della fornitura di fragranze per consumatori e ingredienti per fragranze a clienti e concorrenti;
- descriveva le condotte sospettate, tra cui scambio di informazioni sensibili, coordinamento delle strategie commerciali, possibile fissazione di standard IFRA per escludere altri fornitori e possibili concertazioni su prezzi, condizioni commerciali e gare;
- indicava, seppur non nominativamente in modo esplicito nel corpo della contestazione, il coinvolgimento di Symrise, impresa attiva nel settore e membro regolare di IFRA;
- specificava con precisione i poteri degli ispettori.
Il Tribunale ha inoltre escluso che la Commissione fosse tenuta a indicare un periodo esatto dell’infrazione; pertanto, il riferimento a un comportamento in essere “almeno dal 2016” non era viziato dal fatto che i documenti prodotti dall’istituzione recassero date più tarde.
Esistenza di indizi sufficientemente seri
Sul profilo dell’asserita arbitrarietà, il Tribunale ha verificato se la Commissione disponesse, prima dell’adozione della decisione, di indizi seri idonei a giustificare l’ispezione. Ha considerato nel loro complesso:
- risposte di terzi a richieste di informazioni ex articolo 18 del regolamento n. 1/2003;
- un rapporto di open source intelligence;
- elementi circa la struttura del mercato, l’interdipendenza tra i grandi produttori, il ruolo privilegiato di IFRA e la possibile coordinazione di voti e posizioni al suo interno;
- indicazioni su comportamenti paralleli in materia di prezzi, condizioni contrattuali e offerte in gare.
Secondo il Tribunale, tali elementi erano sufficientemente specifici e coerenti da far sorgere un ragionevole sospetto di intese o pratiche concordate nel settore, anche con riferimento al coinvolgimento di Symrise tra i quattro maggiori operatori. Le obiezioni della ricorrente, incluse quelle sulla provenienza di alcune informazioni da un singolo soggetto o sull’uso di fonti non rivelate, non sono state ritenute decisive.
Valutazione del diritto alla privacy e della proporzionalità
Quanto alla privacy, il Tribunale ha chiarito che la mancanza di una data finale nell’ordine di ispezione non significa che l’attività possa proseguire indefinitamente: la Commissione resta vincolata a un termine ragionevole. Nel caso concreto, l’ispezione in loco a Holzminden è durata tre giorni, dal 7 al 9 marzo 2023, mentre l’analisi successiva dei dati presso i locali della Commissione e poi presso quelli del legale della ricorrente non è stata considerata una protrazione indebita dell’ispezione sul posto.
Il Tribunale ha inoltre dichiarato irricevibile, perché tardiva, la nuova censura secondo cui la Commissione avrebbe dovuto limitarsi a una richiesta di informazioni anziché disporre un’ispezione. In ogni caso, ha osservato che la ricorrente non aveva confutato l’affermazione secondo cui l’efficacia dell’ispezione richiede normalmente l’assenza di preavviso.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Ha quindi confermato la validità della decisione della Commissione e ha condannato Symrise AG alle spese.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che:
- una decisione di ispezione deve indicare con chiarezza oggetto e finalità, ma non deve contenere una qualificazione giuridica definitiva né tutti i dettagli dell’inchiesta;
- i sospetti della Commissione possono fondarsi su un insieme di indizi provenienti da fonti diverse, valutati complessivamente;
- la tutela della privacy non impedisce ispezioni ampie, purché la loro durata concreta e le modalità di esecuzione restino ragionevoli e proporzionate.
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