Circolare numero 118 del 30-5-2001
La normativa in oggetto ha previsto che i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità possono rinunciare all’accredito contributivo a condizione di impegnarsi a posticipare il pensionamento e di stipulare con il datore di lavoro un contratto a tempo determinato di durata pari al periodo del posticipo del pensionamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'attuazione dell'art. 75 della legge n. 388/2000 e del decreto ministeriale 23 marzo 2001, che consentono ai lavoratori dipendenti del settore privato in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità di rinunciare all'accredito contributivo IVS per un periodo di posticipo del pensionamento. La rinuncia richiede l'impegno a differire l'uscita di almeno due anni, la stipula di un contratto a tempo determinato di pari durata e la comunicazione all'INPS con specifica documentazione. La circolare chiarisce destinatari, condizioni, effetti sulla decorrenza e sulla misura della pensione, modalità operative per i datori di lavoro e compilazione di DM10/2, modello 770 e CUD, oltre a precisare i fondi interessati e i casi di estinzione anticipata del contratto.
Facoltà di rinuncia all'accredito contributivo IVS per lavoratori privati anziani
Facoltà di rinuncia all'accredito contributivo IVS per lavoratori privati anziani
La circolare fornisce le istruzioni applicative dell'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come attuato dal decreto ministeriale 23 marzo 2001. La disciplina è finalizzata a favorire l'occupabilità dei lavoratori anziani del settore privato, consentendo a chi abbia già maturato i requisiti per la pensione di anzianità di rinunciare all'accredito contributivo IVS per un periodo di posticipo dell'uscita dal lavoro.
Quadro normativo e finalità
L'articolo 75, commi 1, 2, 3, 4 e 6, della legge n. 388/2000 riconosce ai lavoratori dipendenti del settore privato, dal 1° aprile 2001, la facoltà di rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti e alle forme sostitutive. In conseguenza di tale scelta, per il periodo interessato viene meno l'obbligo di versamento contributivo del datore di lavoro verso tali forme assicurative.
La norma è stata resa operativa dal decreto 23 marzo 2001 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2001. La circolare precisa che il decreto dà attuazione ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 75, rinviando ad altro provvedimento per le disposizioni del comma 5.
Soggetti destinatari e ambito di applicazione
I destinatari sono i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di età e contribuzione previsti dalla tabella B allegata alla legge n. 335/1995, come modificata dall'articolo 59, commi 6 e 7, della legge n. 449/1997, per l'accesso al pensionamento di anzianità.
La facoltà può essere esercitata da:
- lavoratori che abbiano perfezionato i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalle tabelle richiamate;
- lavoratori dipendenti del settore privato che possano conseguire la pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con il cumulo di contribuzione pregressa.
La circolare specifica inoltre che la disciplina si applica anche:
- agli iscritti al Fondo Volo;
- agli iscritti ai soppressi Fondi Elettrici e Telefonici, che conservano la disciplina propria dei fondi sostitutivi;
- agli iscritti alla Gestione Speciale per gli Enti creditizi pubblici di cui al d.lgs. 20 novembre 1990, n. 357;
- agli iscritti al soppresso Fondo per le aziende esercenti pubblico servizio di trasporto.
Per il Fondo Volo, tuttavia, la facoltà è riconosciuta solo agli iscritti che abbiano maturato il diritto a pensione di anzianità secondo l'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 24 aprile 1997, n. 164, sulla base dei requisiti ordinari. Restano esclusi gli iscritti che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 3, conseguano il diritto con requisiti anagrafici e contributivi ridotti rispetto a quelli previsti per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
Condizioni per avvalersi della facoltà
La rinuncia è subordinata a due condizioni essenziali:
- il lavoratore deve impegnarsi, al momento dell'esercizio della facoltà, a posticipare l'accesso al pensionamento per almeno due anni rispetto alla prima finestra utile successiva;
- il lavoratore e il datore di lavoro devono stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari al periodo di posticipo.
Se, prima della scadenza del biennio, il lavoratore raggiunge l'età pensionabile di vecchiaia, l'accesso al pensionamento decorre dal primo giorno del mese successivo a tale data. Per i lavoratori che, alla data dell'esercizio della facoltà, abbiano già aperta la finestra utile per la pensione di anzianità, il rinvio deve essere calcolato rispetto alla prima decorrenza utile successiva alla rinuncia.
La circolare chiarisce che non è richiesto il contestuale svolgimento di attività lavorativa al momento dell'esercizio della facoltà; pertanto, possono avvalersene anche soggetti non occupati purché abbiano già maturato il diritto alla pensione di anzianità nel regime generale o nelle forme sostitutive.
La facoltà può essere esercitata più volte. Dopo il primo periodo, il rinvio può essere anche inferiore ai due anni, ma non oltre il compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.
Effetti della rinuncia sulla contribuzione
Dal momento in cui la facoltà viene esercitata, viene meno ogni obbligo di versamento della contribuzione pensionistica all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, in corrispondenza dell'erogazione della retribuzione derivante dal contratto a tempo determinato.
Resta invece fermo l'assoggettamento alle altre forme contributive. In particolare, i datori di lavoro devono continuare a versare le contribuzioni diverse da quella pensionistica secondo le regole proprie del rapporto e dell'assetto aziendale.
Modalità di esercizio e controlli INPS
Il lavoratore che intenda avvalersi della facoltà deve darne comunicazione all'INPS allegando:
- copia del contratto di lavoro a tempo determinato, di durata almeno biennale a decorrere dalla prima finestra di pensionamento utile; se l'età pensionabile di vecchiaia interviene prima della scadenza dei due anni, il contratto deve durare fino a tale data;
- dichiarazione, da presentare contemporaneamente anche al datore di lavoro, di rinuncia alla copertura contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti per il periodo corrispondente alla durata del contratto, con impegno a posticipare l'accesso al pensionamento per il medesimo periodo.
Le sedi INPS, ricevuta la comunicazione, devono verificare con urgenza:
- il possesso, in capo all'interessato, dei requisiti per la pensione di anzianità;
- la data dalla quale il lavoratore può accedere al pensionamento;
- la corrispondenza tra la decorrenza del contratto a termine e la prima finestra utile.
La documentazione deve essere inserita nel fascicolo personale del lavoratore e trasmessa in copia all'Area Aziende a corredo della posizione contributiva del datore di lavoro interessato.
Pensione di anzianità: decorrenza e misura
Per i lavoratori che perfezionino il diritto alla pensione di anzianità tramite la rinuncia all'accredito contributivo, il diritto alla pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del contratto a tempo determinato, ovvero dell'ultimo contratto se la facoltà è stata esercitata più volte.
La pensione va liquidata con decorrenza da tale data anche se la domanda sia stata presentata successivamente. L'importo è pari a quello che sarebbe spettato alla data di inizio del periodo di posticipo, calcolato secondo i criteri vigenti in quella data, con l'aggiunta degli aumenti perequativi intervenuti nel frattempo.
Il calcolo deve essere effettuato considerando:
- l'anzianità contributiva maturata fino alla fine del mese precedente l'inizio del periodo lavorativo a termine;
- le retribuzioni percepite fino a tale data, nei limiti dei periodi di riferimento fissati per il calcolo della retribuzione pensionabile;
- la rivalutazione delle retribuzioni secondo i coefficienti previsti per le pensioni aventi decorrenza nell'anno di inizio del periodo.
Estinzione anticipata del contratto
In caso di estinzione anticipata del contratto per cause non imputabili al lavoratore, il diritto alla pensione si ripristina dal primo giorno del mese successivo all'estinzione stessa.
Adempimenti dei datori di lavoro e codici contributivi
Per effetto della rinuncia, i datori di lavoro non devono versare la contribuzione pensionistica relativa al periodo coperto dal contratto a termine, ma restano tenuti al versamento delle altre contribuzioni.
Per i datori di lavoro soggetti al versamento della contribuzione pensionistica al FPLD per la generalità dei dipendenti, i contributi diversi da quelli di pertinenza del FPLD devono essere determinati in base alle caratteristiche contributive aziendali (CSC, CA) ed esposti nei quadri "B-C" del modello DM10/2 con il codice tipo contribuzione "70", che assume il significato di "lavoratori esclusi dalla contribuzione IVS ex art. 75 L. 388/2000".
Per i datori di lavoro che occupano personale iscritto a fondi diversi dal FPLD, o a gestioni in evidenza contabile separata del FPLD, la circolare precisa che:
- per le "contribuzioni minori" e i contributi di assistenza si applica il codice "70";
- non deve essere riportato alcun dato relativo alla contribuzione pensionistica dovuta ai diversi fondi di previdenza.
Per il mese di aprile 2001, i datori di lavoro che abbiano versato contributi in modo difforme possono recuperare l'eventuale contribuzione pensionistica tramite la procedura di regolarizzazione contributiva.
Compilazione del modello 770 e del CUD
Ai fini del quadro "SA" del modello 770 e del modello CUD 2001, i lavoratori interessati devono essere indicati con il codice "70" nella casella "tipo rapporto" della sezione 1 dei "Dati previdenziali ed assistenziali INPS".
Non deve essere barrata la voce "IVS" e, per i Fondi sostitutivi gestiti dall'INPS, non deve essere compilato il campo "retribuzioni particolari".
Tabelle di requisiti e decorrenze richiamate
In allegato sono riportate le tabelle dei requisiti e delle decorrenze della pensione di anzianità:
- per la generalità dei lavoratori dipendenti, con la tabella C della legge n. 449/1997;
- per le particolari categorie di lavoratori dipendenti, con la tabella B della legge n. 335/1995;
- per i lavoratori autonomi, con le corrispondenti decorrenze.
Le tabelle coprono l'evoluzione dei requisiti e delle finestre di pensionamento dal 1997 al 2009, distinguendo tra requisiti anagrafici e contributivi e decorrenze differite in base alle date di maturazione.
Fac-simile della dichiarazione
È allegato anche un fac-simile di dichiarazione da rendere all'INPS e al datore di lavoro, con cui il lavoratore:
- dichiara di rinunciare alla copertura contributiva IVS per il periodo corrispondente alla durata del contratto;
- si impegna a posticipare l'accesso al pensionamento di anzianità per il medesimo periodo;
- allega copia del contratto stipulato.
La dichiarazione costituisce l'adempimento formale richiesto per l'attivazione della facoltà prevista dall'articolo 75 della legge n. 388/2000.
Punti principali
Finalità e base normativa
La disciplina mira a favorire l'occupabilità dei lavoratori anziani del settore privato. L'art. 75 della legge n. 388/2000 attribuisce, dal 1° aprile 2001, la facoltà di rinunciare all'accredito contributivo IVS e alle forme sostitutive, con conseguente venir meno dell'obbligo contributivo del datore di lavoro per tali forme durante il periodo interessato. Il decreto ministeriale 23 marzo 2001 definisce le modalità applicative.
Destinatari e ambito soggettivo
Possono avvalersi della facoltà i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di età e contribuzione per la pensione di anzianità previsti dalla tabella B della legge n. 335/1995, come modificata dalla legge n. 449/1997. La circolare include anche gli iscritti a determinati fondi sostitutivi gestiti dall'INPS e a gestioni separate del FPLD, ma esclude gli iscritti al Fondo Volo che maturano il diritto con requisiti ridotti ai sensi del d.lgs. n. 164/1997.
Condizioni per l'esercizio della facoltà
La rinuncia è subordinata all'impegno del lavoratore a posticipare il pensionamento per almeno due anni rispetto alla prima finestra utile successiva alla scelta; se l'età di vecchiaia sopravviene prima, il rinvio va fino a tale data. È inoltre necessario stipulare con un datore di lavoro privato un contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari al posticipo. La facoltà può essere esercitata più volte e, dopo il primo periodo, anche per durate inferiori ai due anni, purché non oltre l'età pensionabile di vecchiaia.
Effetti su contribuzione e trattamento pensionistico
Per tutto il periodo coperto dal contratto a termine non è dovuto il versamento della contribuzione pensionistica IVS; restano dovuti gli altri contributi. La pensione, al momento del pensionamento, è liquidata come se fosse maturata alla data di inizio del periodo di posticipo, sulla base dell'anzianità contributiva e dei criteri vigenti a quella data, con aggiunta degli aumenti perequativi intervenuti nel frattempo.
Modalità operative, comunicazioni e adempimenti datoriali
Il lavoratore deve comunicare la scelta all'INPS allegando copia del contratto a tempo determinato e la dichiarazione di rinuncia alla copertura contributiva, da presentare contestualmente anche al datore di lavoro. Le sedi INPS devono verificare con urgenza il possesso dei requisiti e la decorrenza utile del pensionamento, archiviando la documentazione e trasmettendone copia all'Area Aziende. I datori di lavoro devono esporre i contributi diversi dal pensionistico con il codice tipo contribuzione "70" nel DM10/2; per gli iscritti a fondi diversi dal FPLD non va esposta la contribuzione pensionistica dei fondi di appartenenza. Per il mese di aprile 2001 è ammessa la regolarizzazione di eventuali versamenti difformi.
Decorrenza della pensione ed estinzione anticipata
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del contratto a tempo determinato, o dell'ultimo contratto se la facoltà è stata esercitata più volte, anche se la domanda di pensione è presentata successivamente. In caso di estinzione anticipata del contratto per cause non imputabili al lavoratore, il diritto al trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo all'estinzione.
Compilazione di CUD e modello 770
Ai fini del quadro SA del modello 770 e del CUD 2001, i lavoratori interessati devono essere indicati con il codice "70" nella casella "tipo rapporto" della sezione "Dati previdenziali ed assistenziali INPS". Non deve essere barrata la voce "IVS" e, per i Fondi sostitutivi gestiti dall'INPS, non deve essere compilato il campo "retribuzioni particolari".
Allegati sui requisiti e sulle decorrenze
La circolare richiama tabelle di requisiti e decorrenze della pensione di anzianità per la generalità dei lavoratori dipendenti, per categorie particolari e per i lavoratori autonomi, con le finestre temporali e i requisiti anagrafici e contributivi applicabili dal 1997 al 2009. Viene inoltre riportato il fac-simile della dichiarazione del lavoratore per l'esercizio della facoltà di rinuncia.
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