Circolare numero 14 del 01-06-2001 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra in modo organico il nuovo sistema sanzionatorio in materia contributiva introdotto dalla legge finanziaria 2001, confrontandolo con il regime della L. 662/1996. Vengono distinti omissione ed evasione contributiva, disciplinati i casi di regolarizzazione spontanea, gli interessi di mora, le ipotesi di oggettiva incertezza sull’obbligo contributivo, il trattamento dei versamenti delle pubbliche amministrazioni, le riduzioni per particolari situazioni aziendali, la disciplina transitoria, le sanzioni amministrative e la nuova fattispecie penale per omissione o falsità di registrazioni o denunce obbligatorie. La circolare affronta inoltre il tema dei versamenti effettuati in buona fede a un ente diverso da quello titolare della contribuzione.
Nuovo regime sanzionatorio introdotto dall’art. 116 della L. 388/2000
Nuovo regime sanzionatorio introdotto dall’art. 116 della L. 388/2000
La circolare esamina in modo sistematico le innovazioni introdotte dall’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha ridefinito il regime delle sanzioni civili, amministrative e penali in materia contributiva. Il nuovo impianto è improntato a una maggiore selettività tra omissione ed evasione, a un trattamento più favorevole nelle ipotesi di buona fede o obiettiva incertezza e a una disciplina transitoria per i crediti già in essere.
Distinzione tra omissione ed evasione contributiva
Il comma 8 introduce una netta separazione tra omissione contributiva e evasione contributiva. La prima riguarda i mancati o ritardati pagamenti di importi già desumibili dalle denunce presentate dal datore di lavoro; la seconda ricorre invece quando, mediante registrazioni o denunce omesse o non veritiere, il datore di lavoro occulta con intenzione specifica rapporti di lavoro o retribuzioni al fine di non versare contributi o premi.
Per l’omissione contributiva la sanzione è pari al TUR vigente al momento del pagamento o del calcolo, aumentato di 5,5 punti, con un massimo del 40% dei contributi non corrisposti alla scadenza di legge. La circolare indica che, con TUR pari al 4,50% dal 15 maggio 2001, la misura applicata risulta pari al 10% annuo.
Per l’evasione contributiva, nei casi accertati d’ufficio o consolidatisi oltre 12 mesi dal termine per il pagamento, la sanzione è pari al 30% annuo dei contributi evasi, con un tetto massimo del 60% dei contributi dovuti. Se il debitore denuncia spontaneamente la situazione prima di contestazioni o richieste dell’ente, oppure comunque entro 12 mesi dalla scadenza, e paga entro 30 giorni dalla denuncia, si applica la misura più favorevole del TUR maggiorato di 5,5 punti, con limite massimo del 40%.
Interessi di mora e limite massimo delle somme aggiuntive
Il comma 9 introduce gli interessi di mora, applicabili quando, raggiunto il tetto massimo delle somme aggiuntive, il debito non sia stato integralmente saldato. Il tasso da assumere è quello vigente al momento del pagamento ed è determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze; la circolare indica l’8,4% annuo.
Casi di oggettiva incertezza sull’obbligo contributivo
Il comma 10 disciplina i casi di mancato o ritardato pagamento dovuti a oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sull’esistenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa. In tali ipotesi la sanzione civile è quella prevista per l’omissione contributiva, cioè TUR + 5,5 punti con massimo del 40%, e non si applicano gli interessi di mora oltre il limite massimo.
La circolare precisa che l’incertezza deve essere effettivamente oggettiva, fondata su reali contrasti interpretativi o amministrativi, poi consolidati nel tempo da un orientamento giurisprudenziale o da una specifica delibera amministrativa.
Versamenti delle amministrazioni pubbliche e responsabilità del dirigente
Il comma 11 modifica radicalmente la precedente disciplina di favore prevista dalla L. 662/1996 per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e per gli enti locali. In caso di omissione o ritardo nel versamento dei contributi, sono dovuti contributi, sanzioni e interessi previsti dai commi precedenti; inoltre, il dirigente responsabile è soggetto a sanzioni disciplinari da parte dell’amministrazione di appartenenza.
Per consentire il corretto abbinamento dei dati, i modelli F24 e 031 RC1 devono essere intestati all’amministrazione pubblica e non al singolo soggetto interessato.
Riduzioni per particolari ipotesi e benefici rateali
Il comma 15 ripropone alcune ipotesi particolarmente favorevoli, tra cui:
- casi di particolare rilevanza dovuti a oggettiva difficoltà interpretativa della normativa, a determinazioni amministrative o a sopravvenuti contrasti giurisprudenziali;
- dolo del terzo denunciato all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 124 c.p.;
- aziende in crisi, riconversione o ristrutturazione con rilevanza sociale ed economica, da documentare con l’intervento della Direzione provinciale del lavoro competente.
Il comma 16 prevede che i consigli di amministrazione degli enti definiscano criteri e modalità di riduzione delle somme aggiuntive, fino al tasso degli interessi legali, sulla base di direttive ministeriali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, d’intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Nelle more, la circolare indica di richiedere un importo provvisorio pari agli interessi legali, con riserva di conguaglio.
Il comma 17 estende fino a 60 mesi la concessione dei benefici rateali per le ipotesi del comma 15, lettera A), subordinandola all’autorizzazione ministeriale. La circolare richiama a tal proposito la circolare ministeriale n. 41 del 9 aprile 2001.
Disciplina transitoria e riquantificazione dei crediti
Il comma 18 detta la disciplina temporale di applicazione del nuovo regime, distinguendo tra crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 e crediti successivi.
Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 continua ad applicarsi la normativa sanzionatoria della L. 662/1996. La circolare precisa che il beneficio del nuovo calcolo riguarda solo i crediti dovuti e formalmente richiesti dall’ente, mentre i pagamenti già effettuati al 30 settembre 2000 restano definitivamente acquisiti.
Per i crediti non ancora pagati, anche se riferiti a periodi anteriori al 30 settembre 2000, si applica il nuovo sistema della L. 388/2000. Analogamente, devono essere riquantificate le somme aggiuntive relative a verbali ispettivi notificati e non ancora pagati alla data della circolare. Se somme aggiuntive calcolate con la L. 662/1996 sono già state pagate dopo il 1° ottobre 2000, l’impresa può chiedere la riquantificazione secondo la nuova normativa e ottenere il conguaglio entro dodici mesi.
Conguaglio rateale e rimborsi
La circolare estende il cd. bonus contributivo anche alle somme aggiuntive pagate nell’ambito di rateazioni. Per non aggravare l’attività degli uffici, si dispone di proseguire i piani rateali già comunicati, distinguendo però tra rateazioni concesse prima e dopo il 30 settembre 2000.
Per le rateazioni concesse dopo il 30 settembre 2000, se basate ancora sulla L. 662/1996, il bonus riguarda l’intero piano rateale; dopo il pagamento dell’ultima rata, su domanda, le somme aggiuntive devono essere ricalcolate secondo la L. 388/2000 e la differenza costituisce credito da utilizzare in compensazione entro dodici mesi.
Per le rateazioni concesse prima del 30 settembre 2000, invece, ai fini del bonus si considerano soltanto le rate pagate dopo tale data. Si ricalcolano le somme aggiuntive sull’importo ancora dovuto alla rata immediatamente successiva al 30 settembre 2000, sottraendo quanto già calcolato e versato secondo la disciplina previgente. La differenza, comprensiva delle voci diverse dai contributi, costituisce il credito contributivo da utilizzare entro dodici mesi.
In casi eccezionali debitamente documentati, come fallimento o cessazione dell’impresa, il rimborso può avvenire anche in un’unica soluzione, previo parere del Servizio Contributi.
Sanzioni amministrative
Il comma 12 abroga, dal periodo di paga di dicembre 2000 e quindi dal 1° gennaio 2001, gli illeciti amministrativi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 35 della L. 689/1981, relativi all’omesso o ritardato versamento di contributi e alle violazioni formali connesse, oltre alle sanzioni sulle norme di collocamento di carattere formale.
Le infrazioni commesse fino al periodo di paga di novembre 2000 restano assoggettate alla disciplina dell’art. 1, comma 222, della L. 662/1996. Se rilevate in accertamento ispettivo, notificate e non pagate, devono essere trasmesse all’Ispettorato del lavoro competente per l’ordinanza-ingiunzione e, in caso di mancato pagamento, per l’iscrizione a ruolo. Restano invece operative le sanzioni di cui al comma 7 dell’art. 35 per le violazioni non connesse al mancato o ritardato pagamento dei contributi, tra cui mancata registrazione dei periodi lavorati, mancata richiesta del certificato di agibilità e mancata comunicazione di variazioni, sospensioni o cessazioni. Il codice da utilizzare per il versamento delle sanzioni amministrative è 099.
Nuova fattispecie penale per omissione o falsità di registrazioni o denunce obbligatorie
Il comma 19 sostituisce l’art. 37 della L. 689/1981 e introduce una nuova fattispecie penale per il datore di lavoro che, al fine di non versare contributi e premi, ometta registrazioni o denunce obbligatorie oppure renda denunce non conformi al vero. La pena è la reclusione fino a due anni quando dall’omissione derivi un mancato versamento mensile non inferiore al maggiore tra 5 milioni di lire e il 50% dei contributi complessivamente dovuti nel mese.
La circolare sottolinea che i due requisiti devono coesistere: in mancanza di uno solo non si procede alla segnalazione all’autorità giudiziaria. L’eventuale rapporto va trasmesso nel più breve tempo possibile, con allegazione delle prove acquisite.
Sono riportati esempi applicativi per chiarire la soglia di punibilità. In caso di ricorso amministrativo o giudiziario, il procedimento penale è sospeso fino alla decisione dell’organo adito. Se l’impresa regolarizza la posizione, anche mediante rateazione, il reato si estingue e l’ente deve darne comunicazione all’autorità giudiziaria; la comunicazione deve essere effettuata anche in caso di esito del ricorso entro novanta giorni. La norma ha efficacia retroattiva in base al favor rei, con applicazione anche ai fatti anteriori al 1° gennaio 2001.
Pagamento in buona fede a ente diverso dal titolare della contribuzione
Il comma 20 riconosce efficacia liberatoria al versamento effettuato in buona fede a un ente diverso da quello titolare della contribuzione obbligatoria. L’ente che ha ricevuto il pagamento deve trasferire le somme all’ente competente senza aggravio di interessi.
La circolare ritiene applicabile il principio anche agli enti non pubblici. In sede di accertamento ispettivo, quando emerge l’anomalia, l’impresa deve essere informata e il verbale trasmesso agli uffici amministrativi. La stessa impresa va poi invitata a versare i contributi successivi direttamente all’ENPALS.
È richiamato anche il caso del versamento al Fondo dei lavoratori autonomi ex L. 335/1995 in luogo dell’ENPALS: se la buona fede è dimostrata, non si richiedono somme aggiuntive ma solo il trasferimento delle somme versate e il pagamento della differenza dovuta; in mancanza di giustificazione, la differenza può essere considerata evasione, con richiesta dei contributi, applicazione delle sanzioni e trasferimento delle somme già versate. L’attuazione concreta della disposizione richiede ulteriori accordi tra gli enti interessati.
Punti principali
Impianto generale del nuovo regime
L’art. 116 della L. 388/2000 modifica in profondità il sistema sanzionatorio previgente, rendendo più favorevole il trattamento delle sanzioni civili e distinguendo con maggiore precisione tra semplice morosità ed evasione. La nozione di evasione viene ristretta ai casi in cui, mediante dichiarazioni omesse o non veritiere, il datore di lavoro occulti rapporti di lavoro o retribuzioni con l’intenzione specifica di non versare contributi o premi.
Omissione contributiva ed evasione contributiva
Il comma 8 distingue tra: omissione contributiva, riferita a mancati o ritardati pagamenti di importi ricavabili dalle denunce trasmesse, sanzionata con il TUR maggiorato di 5,5 punti e con tetto massimo del 40%; evasione contributiva, relativa a denunce o registrazioni omesse o non veritiere, con sanzione del 30% annuo e limite massimo del 60% dei contributi evasi. È previsto un regime premiale per la denuncia spontanea entro 12 mesi dalla scadenza e con versamento entro 30 giorni dalla denuncia, con applicazione della sanzione ridotta al TUR + 5,5 punti e limite del 40%.
Interessi di mora
Il comma 9 introduce, per omissione ed evasione, gli interessi di mora applicabili dopo il raggiungimento del tetto massimo delle somme aggiuntive, se il debito non è stato integralmente pagato. Il tasso è quello vigente al momento del pagamento, determinato annualmente con decreto ministeriale, ed è indicato come pari all’8,4% annuo.
Incertezza oggettiva sull’obbligo contributivo
Il comma 10 disciplina i casi di mancato o ritardato pagamento dovuti a oggettive incertezze su contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, successivamente risolti in sede giudiziale o amministrativa. In tali casi si applica la sanzione propria dell’omissione contributiva, senza interessi di mora oltre il tetto massimo. La circolare precisa che l’incertezza deve essere oggettiva e fondata su reali contrasti interpretativi o amministrativi consolidati nel tempo.
Amministrazioni pubbliche e enti locali
Il comma 11 supera il precedente esonero previsto dalla L. 662/1996 per le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e per gli enti locali. In caso di omissione o ritardo nel versamento, i contributi e le sanzioni sono richiesti all’amministrazione interessata; il dirigente responsabile è inoltre soggetto a sanzioni disciplinari. I modelli F24 e 031 RC1 devono essere intestati all’amministrazione pubblica e non al singolo interessato.
Riduzioni per particolari ipotesi e procedura di applicazione
Il comma 15 riguarda ipotesi di particolare rilevanza sociale o di obiettiva difficoltà, tra cui: incertezza dell’obbligo contributivo per difficoltà interpretative o contrasti giurisprudenziali, dolo del terzo denunciato all’autorità giudiziaria, e aziende in crisi, riconversione o ristrutturazione con rilevanza occupazionale. Il comma 16 rinvia ai criteri che dovranno essere fissati dai consigli di amministrazione degli enti sulla base di direttive ministeriali, con possibilità di riduzione fino al tasso degli interessi legali. Nelle more, va richiesto un importo provvisorio pari agli interessi legali, con riserva di conguaglio.
Concessione di benefici rateali
Il comma 17 estende fino a 60 mesi la rateazione nei casi di cui al comma 15, lettera A), previa autorizzazione del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. La circolare richiama anche la precedente decentramento dei poteri agli uffici periferici e la circolare ministeriale n. 41 del 9 aprile 2001.
Efficacia temporale e disciplina transitoria
Il comma 18 distingue i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 da quelli successivi. Per i primi continua ad applicarsi la normativa della L. 662/1996; per i crediti non ancora pagati, anche se riferiti a periodi precedenti, si applica il nuovo regime della L. 388/2000. Per gli importi già pagati dopo il 1° ottobre 2000 con il vecchio sistema, l’ente deve riquantificare la sanzione su richiesta dell’impresa e riconoscere il credito da conguagliare in dodici mesi.
Conguaglio rateale e rimborsi
La circolare disciplina il bonus contributivo anche per somme aggiuntive pagate in rateazione. Per le rateazioni concesse dopo il 30 settembre 2000, l’intero piano può essere riquantificato; per quelle concesse prima di tale data, si considerano solo le rate pagate dopo il 30 settembre 2000. La differenza tra vecchio e nuovo calcolo costituisce credito da compensare entro 12 mesi. In casi particolari e documentati, come fallimento o chiusura dell’impresa, il rimborso può avvenire anche in un’unica soluzione.
Sanzioni amministrative
Il comma 12 abroga, dal periodo di paga di dicembre 2000 e quindi dal 1° gennaio 2001, le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 35 della L. 689/1981, relative a omesso o ritardato versamento di contributi e alle violazioni formali sul collocamento. Le violazioni commesse fino al periodo di paga di novembre 2000 restano disciplinate dalla L. 662/1996. Restano invece in vigore le sanzioni del comma 7 dell’art. 35 per violazioni non connesse al mancato versamento, tra cui mancata registrazione dei periodi lavorati, mancata richiesta del certificato di agibilità e mancata comunicazione di variazioni, sospensioni o cessazioni. Il codice di versamento indicato è 099.
Nuova fattispecie penale per omissione o falsità di registrazioni o denunce
Il comma 19 sostituisce l’art. 37 della L. 689/1981 e introduce un reato del datore di lavoro che, al fine di non versare contributi e premi, omette registrazioni o denunce obbligatorie oppure rende denunce non conformi al vero. La reclusione è fino a due anni quando dall’illecito deriva un omesso versamento mensile non inferiore al maggiore tra 5 milioni di lire e il 50% dei contributi complessivamente dovuti nel mese. I due requisiti devono coesistere; se manca uno di essi non si procede alla segnalazione all’autorità giudiziaria. Il procedimento penale è sospeso in caso di ricorso amministrativo o giudiziario e si estingue con la regolarizzazione, anche rateale, della posizione.
Effetti retroattivi e favor rei
La nuova formulazione dell’art. 37 della L. 689/1981 ha efficacia retroattiva per il principio del favor rei. Pertanto, anche per fatti precedenti al 1° gennaio 2001, in presenza di un solo requisito non si procede alla segnalazione penale.
Pagamento in buona fede a ente diverso
Il comma 20 riconosce effetto liberatorio al versamento effettuato in buona fede a un ente diverso da quello titolare della contribuzione obbligatoria. L’ente che ha ricevuto il pagamento deve trasferire le somme all’ente competente senza interessi aggiuntivi. La circolare estende il principio anche agli enti non pubblici e richiama la necessità, in sede ispettiva, di segnalare l’anomalia all’impresa e agli uffici amministrativi. È inoltre richiamato il caso del versamento al Fondo dei lavoratori autonomi ex L. 335/1995 in luogo dell’ENPALS, distinguendo tra buona fede, che esclude le somme aggiuntive, e assenza di giustificazione, che può integrare evasione contributiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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