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Circolare

Circolare numero 120 del 31-5-2001

Istruzioni relative al prolungamento fino alla data del 30 giugno 2001, previsto dalla legge n. 388/2000, del periodo di rinnovo delle attività socialmente utili precedentemente stabilito dall’1.11.2000 al 30.4.2001 dal decreto legislativo n. 81/2000.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’effetto dell’art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000 sul rinnovo delle attività socialmente utili, consentendo il differimento al 30.6.2001 del termine già fissato al 30.4.2001. Vengono indicate le modalità di trasmissione e validazione delle delibere, la ripartizione degli oneri tra Ente utilizzatore, Regione, Ministeri ed enti nazionali, nonché gli adempimenti delle sedi INPS prima del pagamento dell’assegno ASU. Sono inoltre chiarite le esclusioni territoriali per il Friuli Venezia Giulia, le istruzioni tecniche per l’aggiornamento delle pratiche e la prospettiva di eventuali ulteriori prosecuzioni dal 1.7.2001 al 31.12.2001 mediante nuova convenzione.

Prolungamento al 30 giugno 2001 del rinnovo delle attività socialmente utili e istruzioni operative per il pagamento dell’assegno ASU

Prolungamento del rinnovo delle attività socialmente utili al 30 giugno 2001

La circolare illustra le conseguenze applicative dell’art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha consentito di estendere fino al 30.6.2001 il rinnovo delle prestazioni in attività socialmente utili per i lavoratori aventi titolo all’assegno a carico del Fondo per l’occupazione. Il documento definisce gli adempimenti degli Enti utilizzatori, delle Regioni, dei Ministeri e delle sedi INPS, con particolare riguardo al pagamento dell’assegno ASU per i mesi di maggio e giugno 2001.

Ambito applicativo e durata del rinnovo

L’art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000 ha modificato la disciplina già prevista dall’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 81/2000, consentendo agli Enti utilizzatori di differire al 30.6.2001 il termine originariamente fissato al 30.4.2001. In tal modo, il periodo di rinnovo delle attività socialmente utili resta compreso tra l’1.11.2000 e il 30.6.2001. La circolare precisa che tale proroga riguarda soltanto le attività i cui oneri erano a carico del Fondo per l’occupazione.

Adempimenti degli Enti utilizzatori per il pagamento dell’assegno ASU

Per la corresponsione dell’assegno ASU relativo ai mesi di maggio e giugno 2001, gli Enti utilizzatori devono trasmettere alle Sedi INPS territorialmente competenti:

  • copia della delibera con cui il periodo di rinnovo viene prolungato di ulteriori due mesi;
  • l’elenco nominativo dei lavoratori ancora in utilizzo.

Le sedi devono accertare, prima di autorizzare il pagamento, che siano state integralmente versate le quote dovute. La delibera di proroga deve essere archiviata insieme a quella che aveva disposto il rinnovo dal 1.11.2000 al 30.4.2001.

Ripartizione degli oneri economici

In conseguenza della proroga:

  • resta a carico dell’Ente utilizzatore il 50% dell’assegno mensile;
  • il relativo importo deve essere preventivamente versato all’Istituto con le modalità già in uso;
  • il restante 50% è a carico della Regione di appartenenza e deve anch’esso essere versato prima del pagamento, salvo autorizzazione del Ministero del Lavoro all’anticipazione a carico del Fondo in conto delle somme da trasferire.

La circolare richiama inoltre le convenzioni stipulate dalle Regioni con il Ministero del Lavoro per il trasferimento delle risorse del Fondo per l’occupazione relative al 2001.

Validazione regionale delle delibere

In base ai chiarimenti del Ministero del Lavoro, la delibera di proroga al 30.6.2001 deve essere inviata anche alla Regione competente. La Regione deve pronunciarsi nel merito e darne comunicazione al Ministero del Lavoro; una comunicazione analoga deve essere inoltrata alla Sede Regionale INPS, con l’indicazione dell’eventuale assunzione da parte della Regione dell’onere del 50% gravante sull’Ente utilizzatore.

La Sede Regionale INPS provvede poi a comunicare alle sedi competenti per il pagamento l’avvenuta validazione della delibera e l’eventuale assunzione regionale del relativo onere.

Verifiche preliminari delle sedi INPS

Prima di disporre il pagamento dell’assegno ASU, le sedi devono verificare l’integrale versamento delle due quote pari al 50% dell’assegno, dovute dall’Ente utilizzatore e dalla Regione. Fa eccezione il caso in cui sia stata concessa l’autorizzazione ministeriale all’anticipazione. Per i versamenti si rinvia alla circolare n. 183 del 9.11.2000.

Lavoratori che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età al 31.12.2000

La circolare richiama la previsione dell’art. 78, comma 2, lettera c), della legge n. 388/2000, secondo cui i lavoratori socialmente utili che abbiano compiuto 50 anni alla data del 31.12.2000 possono continuare a percepire l’assegno fino al 31.12.2001, qualora l’Ente utilizzatore prosegua le attività, con onere interamente a carico del Fondo per l’occupazione.

Per tali soggetti:

  • devono comunque essere inseriti nella delibera insieme agli altri lavoratori;
  • devono essere preventivamente versate all’INPS le quote del 50% a carico dell’Ente e della Regione, salvo anticipazione autorizzata;
  • le risorse del Fondo necessarie alla copertura del 100% dell’assegno ASU e del 100% dell’ANF saranno trasferite alle Regioni, che poi rimborseranno agli Enti la quota del 50% da essi versata.

Ministeri ed enti nazionali

Il prolungamento al 30.6.2001 riguarda anche i lavoratori ancora in utilizzo presso i Ministeri e gli enti nazionali, inclusi INPS, INPDAP e INAIL per i lavoratori già impegnati presso il Ministero del Lavoro fino al 30.11.2000.

Per tali amministrazioni:

  • l’assegno continua a essere imputato per metà al Fondo per l’occupazione e per metà al Ministero o ente di appartenenza;
  • il relativo importo deve essere versato prima del pagamento, salvo autorizzazione all’anticipazione contabile;
  • deve essere adottata e trasmessa alle Sedi INPS territorialmente competenti la delibera di prolungamento.

Esclusione del Friuli Venezia Giulia

La proroga non può riguardare le attività socialmente utili svolte fino al 30.4.2001 dagli Enti utilizzatori del Friuli Venezia Giulia. La circolare spiega che ciò dipende dal fatto che la Regione non ha stipulato la convenzione prevista con il Ministero del Lavoro. Di conseguenza, il pagamento dell’assegno ASU non può essere effettuato per periodi successivi al 30.4.2001.

Aggiornamenti procedurali per le sedi INPS

Per agevolare il pagamento degli assegni ASU nei mesi di maggio e giugno 2001, la procedura automatizzata è stata modificata in modo da evitare la decadenza automatica delle pratiche al 30.4.2001. Gli operatori non devono riacquisire le pratiche né inserire nuovamente gli estremi della delibera di proroga.

È sufficiente:

  • modificare in "ARCHIVIO DELIBERE" la data finale di validità della precedente delibera, sostituendo il 30.4.2001 con il 30.6.2001;
  • aggiornare nella "DOMANDA" la data finale del periodo di effettivo utilizzo.

Eventuali ulteriori prolungamenti dal 1.7.2001 al 31.12.2001

Esaurito il periodo al 30.6.2001, un eventuale ulteriore proseguimento delle attività per il periodo 1.7.2001/31.12.2001 richiederà una specifica convenzione tra l’INPS e la Regione interessata, al fine di attribuire all’Istituto il compito di provvedere al pagamento degli assegni.

In tale ipotesi sarà necessario il preventivo versamento all’INPS delle risorse mensili occorrenti, secondo quanto sarà stabilito da ciascuna Regione in merito alla ripartizione dell’onere mensile tra Regione ed Ente utilizzatore. La circolare rinvia a successive istruzioni.

Attività finanziate con convenzioni INPS già stipulate

La proroga al 30.6.2001 non si applica alle attività finanziate da Enti che hanno stipulato apposita convenzione con l’Istituto per i periodi 1.5.2000/31.10.2000 e 1.11.2000/30.4.2001, come richiamato nelle circolari n. 143 del 1.8.2000 e n. 215 del 22.12.2000.

Per tali attività è comunque possibile un nuovo rinnovo della convenzione per il periodo 1.5.2001/31.10.2001, se richiesto dall’Ente.

Punti principali

Prolungamento del rinnovo ASU al 30 giugno 2001

L’art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000 consente agli Enti utilizzatori di deliberare il differimento al 30.6.2001 del rinnovo delle attività socialmente utili, estendendo la durata massima del rinnovo a otto mesi rispetto al termine originario del 30.4.2001 previsto dal d.lgs. n. 81/2000.

Adempimenti per il pagamento dell’assegno ASU

Per ottenere il pagamento dell’assegno ASU relativo ai mesi di maggio e giugno 2001, l’Ente utilizzatore deve inviare alla Sede INPS competente copia della delibera di proroga e l’elenco nominativo dei lavoratori ancora in utilizzo. Le sedi devono verificare il previo versamento delle quote dovute prima di disporre il pagamento.

Ripartizione degli oneri tra Ente, Regione e Fondo per l’occupazione

Continua a gravare sull’Ente utilizzatore il 50% dell’assegno mensile, da versare preventivamente all’INPS. Il restante 50% è a carico della Regione di appartenenza e deve essere anch’esso versato prima del pagamento, salvo autorizzazione ministeriale all’anticipazione a valere sul Fondo per l’occupazione. Le Regioni, in base alle convenzioni col Ministero del Lavoro, possono eventualmente assumere a proprio carico la quota dell’Ente e rimborsare quest’ultimo.

Validazione regionale delle delibere

La delibera di proroga deve essere trasmessa anche alla Regione competente, che si pronuncia e comunica l’esito al Ministero del Lavoro. La Regione invia poi analoga comunicazione alla Sede regionale INPS, specificando l’eventuale assunzione del 50% dell’onere dell’Ente. La Sede regionale INPS informa le sedi pagatrici dell’avvenuta validazione.

Lavoratori ultra cinquantenni al 31.12.2000

I lavoratori socialmente utili che abbiano compiuto 50 anni al 31.12.2000 possono continuare a percepire l’assegno fino al 31.12.2001, con onere interamente a carico del Fondo per l’occupazione, in caso di prosecuzione delle attività. Essi devono comunque essere inseriti nella delibera insieme agli altri lavoratori e, in via operativa, restano soggetti al preventivo versamento delle due quote del 50% da parte di Ente e Regione, con successivo rimborso regionale della quota dell’Ente.

Ministeri ed enti nazionali

Il prolungamento fino al 30.6.2001 riguarda anche i lavoratori ancora in utilizzo presso Ministeri ed enti nazionali, inclusi INPS, INPDAP e INAIL per i lavoratori già impegnati presso il Ministero del Lavoro fino al 30.11.2000. Anche tali amministrazioni devono adottare e trasmettere la delibera di prolungamento e versare preventivamente la quota di propria competenza prima del pagamento degli assegni.

Esclusione del Friuli Venezia Giulia

La proroga al 30.6.2001 non si applica alle attività socialmente utili svolte dagli Enti utilizzatori del Friuli Venezia Giulia, poiché la Regione non ha stipulato la convenzione con il Ministero del Lavoro. Per tali lavoratori il pagamento dell’assegno ASU non può avvenire oltre il 30.4.2001.

Aggiornamento delle procedure INPS

Per agevolare i pagamenti di maggio e giugno 2001, la procedura automatizzata è stata modificata per evitare la decadenza automatica delle pratiche al 30.4.2001. Gli operatori non devono riacquisire le pratiche né gli estremi della nuova delibera, ma soltanto aggiornare in ARCHIVIO DELIBERE la data finale al 30.6.2001 e nella DOMANDA la data finale del periodo di effettivo utilizzo. La nuova delibera va archiviata insieme a quella precedente.

Prospettive per eventuali ulteriori proroghe dal 1.7.2001

Esauriti al 30.6.2001 i periodi di svolgimento previsti dal d.lgs. n. 81/2000 come modificato dalla legge n. 388/2000, un eventuale ulteriore proseguimento delle attività dal 1.7.2001 al 31.12.2001 richiederà una specifica convenzione tra l’INPS e la Regione interessata. In tale ipotesi l’INPS dovrà pagare gli assegni previa ricezione delle risorse mensili necessarie, secondo la ripartizione che sarà stabilita dalla Regione, con riserva di successive istruzioni.

Limiti di applicazione alle attività finanziate con convenzione INPS

La proroga al 30.6.2001 riguarda soltanto le attività i cui oneri erano a carico del Fondo per l’occupazione, e non quelle finanziate da Enti che avevano già stipulato apposita convenzione con l’Istituto per i periodi 1.5.2000/31.10.2000 e 1.11.2000/30.4.2001. Per queste ultime attività è comunque possibile un nuovo rinnovo convenzionale per il periodo 1.5.2001/31.10.2001, se richiesto dall’Ente.

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