Cassazione Penale, Sentenza n. 23364/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto il reclamo avverso il diniego del permesso premio. Il ricorrente, assistito dall'avv. Paolo Canevelli, deduceva: (i) manifesta illogicità e motivazione parziale del provvedimento nella parte in cui si affermava l'insufficiente processo di revisione critica della gravissima vicenda delittuosa; (ii) omissione di valutazione delle relazioni trattamentali (19/05/2021; 20/09/2022; 27/02/2023; 25/09/2023; aggiornamento 04/10/2024) che, secondo la difesa, documentavano un percorso di responsabilizzazione e favorevole all'accesso ai permessi; (iii) contraddittorietà rispetto all'ammissione al lavoro esterno ex art.21 ord. pen., che a parere del ricorrente dimostrerebbe l'assenza di pericolosità sociale e renderebbe incongruente il rifiuto del permesso premio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale di Sorveglianza ha effettuato un corretto e logico bilanciamento degli elementi favorevoli e contrari, valorizzando la gravità del reato (omicidio aggravato da premeditazione in concorso) e la mancata, adeguata presa di coscienza circa la premeditazione e il ruolo della ex coniuge. La Corte ha ritenuto che, per reati particolarmente gravi, non basta un percorso trattamentale positivo o l'ammissione al lavoro esterno: è richiesto che l'avvio della revisione critica riguardi il complesso degli elementi di gravità e segnali la cessazione della pericolosità sociale. Pertanto il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato (in particolare alla rifusione delle spese processuali come indicato nel provvedimento di merito).
Norme richiamate
art. 30-ter Ord. pen.
«ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro»
Il permesso premio è parte integrante del programma di trattamento e richiede congiuntamente regolare condotta e assenza di pericolosità sociale; la valutazione della pericolosità è più rigorosa per reati di particolare gravità e impone che l'avvio della revisione critica comprenda i principali elementi indicativi della gravità del fatto
art. 30-ter, comma 8 Ord. pen.
«la condotta si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali»
La regolare condotta è requisito necessario ma da sola non esclude la pericolosità sociale; occorre verificarne la funzionalità rispetto alla rieducazione e alla reale cessazione del rischio
art. 21 Ord. pen.
L'ammissione al lavoro esterno è indice positivo del percorso trattamentale e presuppone valutazione dell'assenza di pericolosità, ma non determina automaticamente l'accesso al permesso premio: il magistrato deve considerare come il detenuto ha fruito degli spazi di libertà già concessi, senza che esista un rapporto di equivalenza tra i due istituti
art. 48, comma 4, d.P.R. n. 230/2000
Richiama regole sull'ordinamento penitenziario e sulle misure limitative della libertà; nel caso concreto è stato richiamato per sottolineare la non perfetta sovrapponibilità di requisiti tra ammissione al lavoro esterno e permesso premio, pur richiedendo entrambi una valutazione della pericolosità
Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata
La giurisprudenza afferma che per reati particolarmente gravi può essere sufficiente l'avvio significativo del processo di revisione critica, ma tale avvio deve essere sintomatico della cessazione della pericolosità sociale; inoltre il permesso premio va valutato in rapporto al programma di trattamento
Massime di principio
- Per reati di particolare gravità (es. omicidio con premeditazione) il permesso premio richiede, oltre la regolare condotta, che l'avvio della revisione critica del vissuto criminoso riguardi gli elementi essenziali della gravità del fatto; non è sufficiente solo il lavoro esterno o un percorso trattamentale parziale
- Le relazioni trattamentali e psicologiche devono essere valutate nel loro complesso: il magistrato deve motivare come gli esiti del trattamento incidano sulla presenza o meno della pericolosità sociale
- L'ammissione al lavoro esterno è un elemento rilevante ma non determinante: va considerato come il detenuto ha sfruttato gli spazi di libertà e se ciò è sintomatico di cessata pericolosità
- Non è richiesta la completa 'chiusura' del percorso di revisione critica per concedere permessi, ma l'inizio deve essere significativo e riferirsi ai principali aspetti del fatto (es. riconoscimento della premeditazione e del proprio ruolo)
- In caso di contrasto apparente tra valutazioni positive interne (lavoro, volontariato) e elementi che indicano mancata assunzione di responsabilità, il giudice può prevalere sulla valutazione negativa della pericolosità se la motivazione è logica, completa e bilanciata
- Quando si valuta una richiesta di permesso premio è necessario un bilanciamento documentato: il richiedente dovrebbe far emergere dai rapporti trattamentali prove specifiche di consapevolezza e cambiamento rispetto agli elementi più gravi del reato
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