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Ordinanza

Ordinanza n. 2464/2026 - Milano, Sezione 1

PER L’ESECUZIONE del giudicato di cui alla sentenza n. 202/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 181/2025 del Tribunale di Lodi - Sezione Lavoro, pubblicata in data 15 maggio 2025, notificata il 22 aprile 2025 e passata in giudicato, con la quale il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00 quale contributo per la formazione del docente;

Giustizia amministrativa202600226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi che ha condannato il Ministero al riconoscimento di un contributo di 1.500 euro sulla Carta Elettronica del Docente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, che ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare sulla Carta Elettronica del Docente l'importo nominale di euro 1.500,00 quale contributo per la formazione. Tuttavia, pur indicando tale sentenza come titolo esecutivo e dichiarandone la notificazione, la ricorrente non ha allegato la prova della notificazione della specifica sentenza di cui chiedeva l'esecuzione. Sono state invece depositate prove relative alla notificazione all'Amministrazione di una diversa sentenza del Tribunale di Cagliari. Il TAR ha rilevato che, in assenza della prova della notificazione del corretto titolo esecutivo, non è comprovato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR, non definitivamente decidendo, ha rilevato l'errore di allegazione della difesa della ricorrente e ha disposto la regolarizzazione del ricorso mediante il deposito della prova dell'avvenuta notificazione della sentenza del Tribunale di Lodi di cui è domandata l'ottemperanza. L'incombente deve essere eseguito dal difensore della ricorrente entro il termine perentorio del 5 giugno 2026. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 26 giugno 2026. Non è stata ancora assunta una decisione definitiva sulla domanda di ottemperanza né sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del ricorso per l'esecuzione del giudicato, ma l'ordinanza non ne sviluppa una specifica interpretazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997 e successive modificazioni

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto

    La notificazione del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni devono essere comprovati con riferimento allo stesso titolo di cui si chiede l'esecuzione; la prova della notificazione di un diverso provvedimento non è sufficiente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria pronunciata nei confronti di un'amministrazione statale, il ricorrente deve comprovare la notificazione del titolo esecutivo specificamente azionato e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; la notificazione di una diversa sentenza non assolve tale onere.
  • Quando l'omessa produzione della prova della notificazione del titolo esecutivo risulta da un evidente errore di allegazione e il vizio è regolarizzabile, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il deposito della documentazione mancante entro un termine perentorio e rinviare la trattazione, senza definire immediatamente il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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