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Sentenza

Sentenza del 05/12/2017 n. 6782 - Comm. Trib. Prov. Milano

Rimborso - Istanza presentata a Ufficio territorialmente incompetente - Valida - Conseguente interruzione termini di decadenza e formazione del silenzio rifiuto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha chiesto il rimborso ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, presentando l'istanza a un ufficio dell'Amministrazione finanziaria territorialmente incompetente. La questione riguardava la validità di tale presentazione, in particolare se essa fosse idonea a impedire la decadenza dal diritto al rimborso e a determinare la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile.

La decisione

La giurisprudenza di legittimità maggioritaria ha ritenuto valida la presentazione dell'istanza presso un ufficio territorialmente incompetente, purché appartenente all'Amministrazione finanziaria e non del tutto estraneo ad essa. L'istanza impedisce la decadenza del contribuente, obbliga l'ufficio ricevente a trasmetterla a quello competente secondo i principi di collaborazione tra organi della stessa Amministrazione e consente la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile davanti al giudice tributario. Il principio è stato confermato anche da Cass. n. 27117/2016.

Norme richiamate

  • Art. 38, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973

    Disciplina le istanze di rimborso delle imposte sui redditi. La presentazione dell'istanza a un ufficio territorialmente incompetente, ma appartenente all'Amministrazione finanziaria, è sufficiente a impedire la decadenza dal diritto al rimborso.

  • Art. 111 della Costituzione

    Il principio della ragionevole durata e della sollecita definizione dei procedimenti sostiene l'obbligo dell'ufficio incompetente di trasmettere l'istanza a quello competente e impedisce che un errore organizzativo dell'Amministrazione pregiudichi il contribuente.

  • Cass. n. 27117/2016

    Conferma l'orientamento secondo cui l'istanza di rimborso presentata a un ufficio fiscalmente incompetente è idonea a interrompere la decadenza e a consentire la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile.

Massime di principio

  • La presentazione di un'istanza tributaria a un ufficio territorialmente incompetente non comporta automaticamente la sua invalidità, se l'ufficio appartiene comunque alla stessa Amministrazione finanziaria.
  • L'ufficio che riceve l'istanza deve collaborare con l'ufficio competente e trasmettergli la richiesta; l'errore di individuazione dell'ufficio non dovrebbe ricadere sul contribuente.
  • Per evitare la decadenza, è essenziale dimostrare la data di presentazione dell'istanza e la sua riferibilità alla specifica richiesta di rimborso.
  • Il silenzio dell'Amministrazione sull'istanza può formare un silenzio-rifiuto, impugnabile davanti al giudice tributario secondo i termini e le modalità applicabili.
  • Il principio non opera necessariamente quando l'istanza è presentata a un soggetto completamente estraneo all'Amministrazione finanziaria o privo di qualsiasi competenza istituzionale in materia.

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