Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/02/2017 n. 1178 - Comm. Trib. Prov. Milano

ACCERTAMENTO - IVA - Detrazione dell'imposta - Diniego - Operazioni soggettivamente inesistenti - Assenza di buona fede del contribuente - Accertamento attraverso idonei elementi sintomatici - Conseguenze in tema di onere probatorio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva di avere diritto alla detrazione dell'IVA relativa a operazioni ritenute dall'Ufficio soggettivamente inesistenti, cioè formalmente documentate ma riferibili a un soggetto diverso dall'effettivo prestatore o cedente. Contestava inoltre che gli elementi valorizzati dall'Amministrazione fossero sufficienti a dimostrare la propria mala fede. In particolare, rilevavano l'assenza di accordi scritti e di corrispondenza commerciale, modalità di pagamento diverse rispetto ad altri fornitori e prezzi particolarmente concorrenziali e inferiori a quelli di mercato.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La sentenza ha ritenuto che gli elementi sintomatici considerati nel loro insieme fossero idonei a escludere la buona fede del cessionario, il quale non aveva verificato adeguatamente l'identità della propria effettiva controparte commerciale. Una volta accertata la soggettiva inesistenza delle operazioni, non spettava ulteriormente all'Ufficio dimostrare la mala fede del contribuente, poiché questa risultava dagli elementi oggettivi emersi. È stato quindi confermato il diniego della detrazione IVA e l'accertamento.

Norme richiamate

  • Disciplina IVA sulla detrazione dell'imposta

    La detrazione IVA presuppone che l'operazione sia effettiva e che il contribuente abbia agito in buona fede. Non è riconosciuta quando l'operazione è soggettivamente inesistente e il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando la normale diligenza, che la controparte indicata in fattura non era quella reale.

  • Cassazione civile, sentenza n. 18118/2016

    Il principio richiamato è che, una volta dimostrata la soggettiva inesistenza dell'operazione attraverso elementi idonei, non è necessario che l'Amministrazione fornisca un'ulteriore prova autonoma della mala fede del contribuente, quando gli stessi elementi dimostrano che egli avrebbe dovuto riconoscere l'irregolarità.

Massime di principio

  • In materia di detrazione IVA, la presenza di fatture e pagamenti non è sufficiente se l'operazione è riferibile a un soggetto diverso da quello indicato nei documenti.
  • Il contribuente deve adottare una diligenza concreta e proporzionata al rapporto commerciale, verificando l'identità, l'affidabilità e l'effettiva operatività della controparte.
  • L'assenza di contratti, ordini, e-mail, documentazione commerciale o altri riscontri può costituire un indice di mancata diligenza, soprattutto se associata a prezzi anomali o modalità di pagamento insolite.
  • Prezzi significativamente inferiori a quelli di mercato non dimostrano da soli la frode, ma possono contribuire, insieme ad altri indizi, a escludere la buona fede del cessionario.
  • Quando l'Amministrazione dimostra con elementi concordanti la soggettiva inesistenza dell'operazione, il contribuente deve fornire una spiegazione documentata della propria estraneità e della correttezza dei controlli svolti.
  • Per prevenire contestazioni, è opportuno conservare contratti, ordini, preventivi, corrispondenza, prove della consegna o prestazione, verifiche anagrafiche e fiscali della controparte e documentazione sulle condizioni economiche applicate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.