Cassazione Penale, Sentenza n. 21276/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto: la sentenza del 26 luglio 2024 del Tribunale di Biella, che aveva assolto Piera Valeggia dal reato di cui all'art. 515 c.p., è stata annullata e gli atti sono stati rimessi per nuovo giudizio al Tribunale di Biella, in diversa persona fisica. Il motivo dell'annullamento è la carenza e l'incoerenza della motivazione, in particolare riguardo all'accertamento dell'elemento soggettivo e all'uso della formula assolutoria.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha censurato la sentenza del Tribunale di Biella perché la motivazione è risultata illogica e carente: il giudice non ha indicato elementi da cui si potesse ritenere che l'imputata fosse convinta della conformità alla normativa europea delle mascherine importate dalla Cina, ha fatto riferimento all'assenza dell'elemento soggettivo (dolo) in modo congetturale e, nonostante ciò, ha adottato la formula assolutoria "per non aver commesso il fatto" anziché una formula che esprima che il fatto non costituisce reato. Tale incoerenza motivazionale è stata ritenuta idonea a rendere il ricorso fondato.
Norme richiamate
art. 515 cod. pen.
Norma che punisce la frode nell'esercizio del commercio; è il reato contestato per la commercializzazione di mascherine ritenute non conformi.
art. 608, comma 1, cod. proc. pen.
Dispositivo richiamato quale base giuridica per il ricorso proposto dal Procuratore generale; si riferisce al rimedio impugnatorio esperibile dal Pubblico Ministero (ricorso per cassazione/ricorso del Procuratore generale) nei casi previsti dalla legge.
art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'inappellabilità di talune sentenze; qui rilevante perché la sentenza impugnata era qualificata come inappellabile, con la precisazione che le modifiche normative (d.lgs. n.150/2022) hanno inciso sulla materia dell'appellabilità per reati puniti con pena alternativa.
art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Norma di modifica normativa richiamata per spiegare il quadro della appellabilità: ha inciso sulle regole di impugnazione (in particolare sull'inappellabilità prevista dall'art. 593 c.p.p.) consentendo l'impugnazione in casi specifici relativi a reati con pena alternativa.
Massime di principio
- Un'assoluzione basata sull'esclusione del dolo richiede una motivazione chiara e puntuale: il giudice deve indicare gli elementi fattuali e probatori che giustificano la conclusione di assenza dell'elemento soggettivo; la mera congettura non è sufficiente.
- La formula della sentenza assolutoria deve riflettere correttamente la ragione dell'assoluzione (es. "perché il fatto non costituisce reato" vs "per non aver commesso il fatto"): la discrepanza o l'incoerenza può determinare l'annullamento per vizio di motivazione.
- Quando la condotta riguarda la conformità di prodotti a norme tecniche o comunitarie (es. mascherine), il giudice dovrebbe esplicitare le prove tecniche, documentali o testimoniali che hanno formato il convincimento sull'assenza o presenza della conformità e sullo stato d'animo dell'imputato in merito alla conformità.
- Il Procuratore generale può esperire un ricorso anche quando la sentenza ricade nelle fattispecie di apparente inappellabilità, purché vi siano modifiche normative o profili che legittimino l'impugnazione (ad es. reati con pena alternativa modificati da interventi legislativi).
- In caso di annullamento per carenza motivazionale, il giudice di rinvio è tenuto a svolgere un nuovo giudizio, fornendo motivazioni esaustive su tutti gli elementi controversi, con particolare riguardo all'elemento soggettivo e alle prove tecniche di conformità del prodotto.
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