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Sentenza

Sentenza n. 2597/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.640/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600294

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza n. 640/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione a corrispondere, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la somma complessiva di euro 2.000,00 per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2024/2025. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale, la ricorrente ha chiesto l'ordine di adempimento, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza adeguatamente contrastare la pretesa. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, era decorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano. Ha ordinato all'Amministrazione di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori, gli oneri e le spese aventi titolo nella sentenza e gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del credito: l'esatta quantificazione deriva dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali. Pertanto, i conteggi degli interessi e del capitale residuo elaborati dalla creditrice non vincolano l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo gli artt. 1282 e seguenti c.c. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da completare entro i successivi 60 giorni. Il commissario dovrà determinare definitivamente l'importo dovuto e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e, se dovuto, contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell'obbligo di esecuzione derivante dal giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giudiziari di pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e 1283 c.c.

    Sono richiamati come parametri per verificare misura e decorrenza degli interessi dovuti, con la conseguenza che i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione oltre quanto previsto dal titolo e dalla legge.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano, rispettivamente, la disciplina delle spese nel processo amministrativo e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per la regolazione dell'onere relativo al contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione il pagamento o l'attribuzione di una prestazione determinata, quando l'Amministrazione non abbia adempiuto spontaneamente.
  • Ai fini dell'esperibilità dell'azione di ottemperanza per il pagamento di somme di denaro da parte delle amministrazioni dello Stato, deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • Il giudizio di ottemperanza non costituisce né determina autonomamente il diritto di credito, ma assicura il soddisfacimento del diritto risultante dal titolo; l'esatta quantificazione deve essere ricavata dal giudicato, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
  • I conteggi del capitale residuo e degli interessi elaborati dal creditore non vincolano l'Amministrazione o il commissario ad acta, che devono verificarne misura e decorrenza sulla base del titolo giudiziale e delle disposizioni di legge applicabili.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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