Cassazione Penale, Sentenza n. 27176/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per due capi: bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria per omesso adempimento delle obbligazioni tributarie. Il ricorrente ha dedotto, quanto al capo relativo alla bancarotta documentale, violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: la sentenza impugnata avrebbe qualificato i fatti come infedele tenuta della contabilità, pur in presenza di totale assenza di scritture contabili, e avrebbe fondato la responsabilità sul solo dato oggettivo della mancanza della contabilità senza accertare l’elemento soggettivo; inoltre avrebbe richiamato la motivazione di primo grado, ma questa si era basata su una diversa qualificazione giuridica. Quanto al capo relativo alla bancarotta impropria fiscale, il ricorso ha lamentato vizio di motivazione per non avere la Corte di appello considerato che l’imputato aveva assunto la carica di amministratore solo nel 2012 e non dalla costituzione della società, senza accertare in quale misura il debito tributario si fosse formato durante la sua gestione; secondo la difesa, la motivazione avrebbe inoltre travisato il motivo di appello, attribuendole una tesi non proposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo, relativo alla bancarotta fraudolenta documentale, annullando la sentenza impugnata sul capo a) e rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Salerno. Ha invece rigettato il ricorso nel resto, ritenendo infondato il secondo motivo sulla bancarotta impropria fiscale. Per il primo capo, la Corte ha rilevato un errore di qualificazione giuridica tra omessa tenuta della contabilità e infedele/lacunosa tenuta, oltre alla totale mancanza di motivazione sull’elemento soggettivo, che doveva essere specificamente accertato. Per il secondo capo, ha ritenuto generiche le censure e comunque congrua la motivazione di merito sulla protrazione dell’omesso adempimento tributario per un tempo apprezzabile e sulla sua idoneità a integrare una scelta gestionale causativa del dissesto.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. c.p.p.
richiamato per la forma di illustrazione dei motivi di ricorso
art. 216, comma 2, n. 2, l. fall.
distinzione tra omessa tenuta della contabilità, riconducibile alla prima parte della norma e richiedente dolo specifico, e infedele tenuta della contabilità, riconducibile alla seconda parte
art. 216, comma 1, n. 2, l. fall.
evocato per la bancarotta fraudolenta documentale e per la necessità di corretta qualificazione giuridica del fatto
art. 192 c.p.p.
non espressamente citato nel testo fornito
art. 125 c.p.p.
non espressamente citato nel testo fornito
Massime di principio
- Nella bancarotta fraudolenta documentale occorre distinguere con precisione tra omessa tenuta della contabilità e infedele o lacunosa tenuta: le due ipotesi non sono sovrapponibili e la qualificazione giuridica errata comporta vizio della decisione.
- Quando il fatto è ricondotto alla omessa tenuta delle scritture contabili, non è sufficiente il solo dato oggettivo della mancata esibizione o dell’assenza della contabilità: è necessario un rigoroso accertamento del dolo specifico richiesto dalla norma.
- La motivazione per relationem tra sentenze di primo e secondo grado può operare solo se le argomentazioni sono giuridicamente compatibili; non può colmare una qualificazione dei fatti radicalmente inconciliabile tra i due gradi.
- Nel giudizio di legittimità il giudice dell’impugnazione non è tenuto a rispondere a contestazioni formulate in modo generico, prive di specifiche allegazioni fattuali idonee a incidere sulla decisione.
- La bancarotta impropria fiscale può essere integrata da una serie di inadempimenti tributari protratti per un tempo apprezzabile, se tali condotte rivelano una vera e propria scelta gestionale idonea a prevedere il dissesto dell’impresa.
- Ai fini del sindacato sulla responsabilità per bancarotta impropria fiscale, non basta dedurre astrattamente che parte del debito sia maturata prima dell’assunzione della carica: occorre indicare in modo concreto incidenza temporale, distribuzione e consistenza del debito rispetto alla gestione dell’imputato.
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