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Sentenza

Sentenza n. 695/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dal Comune di L’Aquila sulle seguenti istanze del ricorrente: - istanza notificata a mezzo pec del 21/07/2025, recante “richiesta urgente di sopralluogo per presunta irregolarità edilizia” relativa ad un muro sito su una scalinata; - istanza notificata a mezzo pec del 20/08/2025, recante “richiesta di sopralluogo e adozione provvedimenti” relativa allo stesso immobile oggetto della segnalazione del 21 luglio 2025; - istanza notificata a mezzo pec del 25/11/2025 “richiesta atti di proprietà e autorizzazione sull’albero sito in Viale Croce Rossa - ostruzione marciapiede e pericolo per pedoni - diffida”, con cui è stato chiesto l’accesso agli atti relativi alla titolarità dell’albero sito in Viale Croce Rossa a ridosso della proprietà del ricorrente; - istanza notificata a mezzo pec del 06/02/2026 “sollecito riscontro diffida del 25/11/2025 - richiesta atti e informazioni sulla titolarità dell’albero sito in Viale Croce Rossa”, con cui veniva sollecitata la risposta alla propria istanza del 25 novembre 2025 relativa alla titolarità di un albero; - istanza notificata a mezzo pec del 12/08/2025 “richiesta urgente di intervento per rimozione pini e siepe civico 105E e civico 107E”, con cui veniva segnalata una situazione di asserito potenziale pericolo relativa alla presenza di pini nonché una situazione di disagio per la presenza di una siepe; - istanza notificata a mezzo pec del 22/10/2025 “sollecito redazione verbale e accertamento tecnico pini e muro di cinta su Viale Croce Rossa”, con cui veniva sollecitata la redazione di un verbale relativo alla situazione di pini e siepe; - istanza notificata a mezzo pec del 25/09/2025 concernente istanza di accesso agli atti con cui è approvata e realizzata l’apertura di Via Gramsci in corrispondenza delle particelle Fg. 81 nn. 574, 1164 e 1830, con richiesta di indicazione dei titoli amministrativi eventualmente esistenti; - istanza notificata a mezzo pec del 26/10/2025 “verifica atti di esproprio fg. 81 part. 574, 1164, 1830 - sollecito riscontro istanza del 25/09/2025”, con cui è stato sollecitato il riscontro formale all’istanza di accesso agli atti del 25 settembre 2025; - istanza notificata a mezzo pec del 03/11/2025 avente ad oggetto richiesta di informazioni e atti sulla titolarità giuridica della scalinata esistente tra le particelle 389 e 1830 (Via dei Fedri / ex Gradinata Manetta), con richiesta di indicazione di eventuali atti di acquisizione, esproprio, cessione o altra procedura amministrativa; - istanza notificata a mezzo pec del 07/11/2025 “nuovo tombino fognario particella 1830 fg. 81”, recante istanza ai sensi della legge n. 241/1990 per informazioni relative all’installazione di un nuovo tombino fognario; - istanza notificata a mezzo pec del 17/12/2025 “sollecito riscontro pec del 07/11/2025”, con cui è stato sollecitato il riscontro alla pec del 7 novembre 2025 relativa all’installazione di un tombino; - istanza PEC del 07/11/2025 avente ad oggetto richiesta di verifica degli atti autorizzativi relativi al pozzetto Open Fiber insistente sulla particella 1830; - istanza di sollecito PEC del 17/12/2025 relativo alla medesima vicenda Open Fiber; - istanza notificata a mezzo pec del 23/12/2025 concernente segnalazione e richiesta di verifica della collocazione delle strisce pedonali prospicienti la particella 1830 e delle interferenze con l’accesso privato; - sollecito notificato a mezzo pec del 23/01/2026 relativo alla predetta vicenda; nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in merito alle sopra menzionate istanze mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato; e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a provvedere alla conclusione dei relativi procedimenti entro il termine di 30 giorni, ovvero nel diverso termine ritenuto di giustizia, con espressa richiesta di nomina di un Commissario ad Acta ai sensi dell’art. 117 comma 3 c.p.a., affinché provveda in via sostitutiva in caso di persistente inerzia.

Giustizia amministrativa202600238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio del Comune di L’Aquila su quindici istanze e solleciti presentati tra luglio 2025 e febbraio 2026, relativi a segnalazioni edilizie e di sicurezza, richieste di accesso e informazioni su aree e manufatti, infrastrutture e viabilità

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e dell’obbligo del Comune di provvedere, entro trenta giorni o nel diverso termine ritenuto di giustizia, sulle istanze presentate dal luglio 2025 al febbraio 2026. Le richieste, riferite a situazioni diverse, riguardavano sopralluoghi e possibili interventi edilizi su un muro, la rimozione di pini e siepe, la titolarità di un albero e di una scalinata, l’accesso a documenti su particelle e titoli espropriativi, un tombino fognario, un pozzetto Open Fiber e la collocazione di strisce pedonali. Il ricorrente domandava inoltre la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per genericità e indeterminatezza del ricorso, rilevando la mancanza di motivi specifici riferiti a ciascuna istanza e l’assenza di una chiara individuazione dei procedimenti e degli obblighi di provvedere invocati.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare del Comune e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Le istanze erano eterogenee, riferite a procedimenti autonomi e non connessi, e comprendevano richieste di sopralluogo e vigilanza, istanze di accesso o trasmissione di atti, richieste di informazioni e solleciti. Il ricorrente le aveva cumulate in un unico giudizio senza illustrare, per ciascuna, la fonte dell’obbligo di provvedere, la natura e lo stato del procedimento, il termine di conclusione, il contenuto dell’atto richiesto e la specifica condotta omissiva contestata. Il mero elenco cronologico delle PEC e il richiamo generale all’obbligo della PA di provvedere non delimitavano adeguatamente l’oggetto della controversia né il thema decidendum. Non è stata quindi esaminata nel merito la sussistenza dell’obbligo di rispondere alle singole istanze. Il ricorrente è stato condannato a pagare al Comune € 3.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti, ed è stato revocato il gratuito patrocinio già concesso in via provvisoria.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    È del tutto carente, invece, la puntuale e concreta illustrazione delle ragioni per cui il comportamento del Comune dell’Aquila dovrebbe integrare, con riferimento a ciascuna delle quindici “istanze” (che, a guardarle, tali per lo più non sono) elencate, la violazione dell’art. 2 della Legge n. 241/1990, dell’articolo 97 della Costituzione o del principio di clare loqui.

    La domanda contro il silenzio deve indicare in modo concreto, con riguardo a ciascuna richiesta, le ragioni per cui l’inerzia violerebbe l’obbligo di provvedere; un richiamo generale all’art. 2 non basta.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo.

    La soccombenza comporta la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in € 3.000,00 oltre agli eventuali accessori di legge.

Massime di principio

  • Il ricorso contro il silenzio deve individuare in modo specifico, per ciascuna istanza dedotta, il procedimento asseritamente avviato, la sua natura, la fonte dell’obbligo di provvedere, il termine di conclusione, il contenuto dell’atto richiesto e la condotta omissiva contestata; una ricostruzione cronologica delle comunicazioni non sostituisce l’esposizione dei motivi.
  • Non è ammissibile riunire in un unico ricorso contro il silenzio richieste eterogenee, riferite a procedimenti autonomi e privi di connessione, accompagnandole con una censura indistinta che non distingue i rispettivi regimi giuridici e obblighi amministrativi.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo

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