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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-629/22

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 26 aprile 2023. — A.L. contro Migrationsverket. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Politica di immigrazione – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo 6, paragrafo 2 – Decisione di rimpatrio accompagnata da un divieto d’ingresso di durata triennale – Cittadino di un paese terzo titolare di un titolo di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato membro – Rifiuto da parte dell’autorità di polizia nazionale di consentire a detto cittadino di recarsi nel territorio di tale altro Stato membro prima di adottare la decisione di rimpatrio nei suoi confronti. — Causa C-629/22

Giurisprudenza europea62022CO0629

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in ordinanza motivata, ha chiarito la portata dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva rimpatri. Lo Stato membro in cui il soggiorno è irregolare deve prima consentire al cittadino di recarsi nello Stato membro che gli ha rilasciato il titolo di soggiorno, senza introdurre eccezioni ulteriori come la mera probabilità che l’interessato non ottemperi. La disposizione è sufficientemente chiara e precisa da avere effetto diretto e, se violata, impone al giudice nazionale di rimuovere le conseguenze dell’illecito, anche rispetto al divieto d’ingresso.

Interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE: obbligo di consentire al cittadino di un paese terzo titolare di un permesso valido rilasciato da un altro Stato membro di recarsi in tale Stato prima della decisione di rimpatrio, effetto diretto della norma e conseguenze della sua violazione.

La questione giuridica

Se l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 imponga alle autorità nazionali di consentire al cittadino di un paese terzo, irregolarmente soggiornante ma titolare di un valido titolo di soggiorno rilasciato da un altro Stato membro, di recarsi immediatamente in tale Stato prima di adottare una decisione di rimpatrio; se la mancata concessione di tale possibilità renda illegittima o nulla la decisione di rimpatrio e il divieto d’ingresso; se la disposizione abbia effetto diretto; e se una normativa nazionale che introduce ulteriori deroghe all’obbligo sia compatibile con il diritto dell’Unione.

Principio di diritto

L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 impone agli Stati membri di consentire al cittadino di un paese terzo irregolarmente soggiornante, ma titolare di un valido titolo di soggiorno o altra autorizzazione rilasciati da un altro Stato membro, di recarsi in quest’ultimo prima di adottare una decisione di rimpatrio, salvo i casi di ordine pubblico o sicurezza nazionale; la norma non può essere neutralizzata da una disciplina nazionale più severa, ha effetto diretto ed è invocabile dinanzi ai giudici nazionali. In caso di violazione, il giudice nazionale deve disapplicare la normativa interna incompatibile e adottare tutte le misure necessarie per rimediare all’illegittimità, eventualmente anche dichiarando la nullità della decisione di rimpatrio e del divieto d’ingresso che l’accompagna secondo il diritto nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
  • Direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 1 della direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 4 della direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 6 della direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 11 della direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE

Interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE

L’ordinanza riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo di Göteborg, in materia di immigrazione, relativo a un cittadino di paese terzo irregolarmente soggiornante in Svezia ma titolare di un permesso di soggiorno croato valido. La Corte è stata chiamata a precisare se l’autorità svedese potesse adottare immediatamente una decisione di rimpatrio e un divieto d’ingresso, senza prima consentire all’interessato di recarsi in Croazia.

Fatti e procedimento principale

A.L. è stato controllato in Svezia e l’autorità di polizia ha constatato che non disponeva di un titolo di soggiorno o di lavoro nel Paese. Egli ha però esibito un permesso di soggiorno valido rilasciato dalla Croazia. Nonostante ciò, la polizia svedese ha adottato una decisione di allontanamento accompagnata da un divieto d’ingresso di tre anni, ritenendo probabile che A.L. non avrebbe dato seguito all’invito a recarsi volontariamente in Croazia. Il ricorso amministrativo di A.L. è stato respinto dal Migrationsverket, e il giudice svedese ha sottoposto alla Corte quattro questioni pregiudiziali.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare la direttiva 2008/115/CE, e segnatamente:

  • l’articolo 1, che definisce l’oggetto della direttiva;
  • l’articolo 2, paragrafo 2, sulle possibili esclusioni dall’ambito di applicazione;
  • l’articolo 4, sui margini lasciati agli Stati membri e sulle disposizioni più favorevoli;
  • l’articolo 6, in particolare il paragrafo 2, che prevede che il cittadino di un paese terzo titolare di un permesso valido rilasciato da un altro Stato membro debba recarsi immediatamente in tale Stato;
  • l’articolo 11, sul divieto d’ingresso. È inoltre richiamato l’articolo 4, paragrafo 3, TUE sul principio di leale cooperazione e l’articolo 267 TFUE per il rinvio pregiudiziale.

Ragionamento della Corte sulla prima e quarta questione

Esaminando congiuntamente la prima e la quarta questione, la Corte afferma che l’articolo 6, paragrafo 2, impone di consentire al cittadino di recarsi immediatamente nello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno, salvo i casi in cui siano presenti ragioni di ordine pubblico o sicurezza nazionale. La disposizione non può essere letta come una deroga aggiuntiva all’articolo 2, paragrafo 2, né come una base per introdurre eccezioni nazionali ulteriori.

La Corte sottolinea che la direttiva 2008/115 istituisce norme e procedure comuni e che gli Stati membri possono derogare a tali regole solo nei limiti espressamente previsti dalla direttiva stessa, in particolare dall’articolo 4. Una disciplina nazionale che consenta di saltare il passaggio del trasferimento verso l’altro Stato membro quando sia soltanto "probabile" l’inadempimento introdurrebbe una deroga non prevista e priverebbe di effetto utile l’articolo 6, paragrafo 2.

Effetto diretto dell’articolo 6, paragrafo 2

Quanto alla terza questione, la Corte dichiara che la disposizione è sufficientemente chiara, precisa e incondizionata. L’obbligo per gli Stati membri di consentire il trasferimento immediato nello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno non è subordinato all’adozione di ulteriori atti dell’Unione o degli Stati membri e non lascia spazio a restrizioni nazionali sulla sua portata.

Per questo motivo, l’articolo 6, paragrafo 2, è dotato di effetto diretto e può essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali.

Conseguenze della violazione e ruolo del giudice nazionale

Sulla seconda questione, la Corte richiama il primato del diritto dell’Unione e l’obbligo del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna incompatibile quando la sua interpretazione conforme non sia possibile. In caso di violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, le autorità nazionali e i giudici devono adottare tutte le misure necessarie per rimediare alla mancata osservanza dell’obbligo derivante dalla direttiva.

La Corte precisa che, secondo il diritto nazionale applicabile, ciò può comportare la nullità della decisione di rimpatrio e, di conseguenza, anche della decisione accessoria che la accompagna, come il divieto d’ingresso previsto dall’articolo 11 della direttiva 2008/115.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • l’articolo 6, paragrafo 2, impone di consentire al cittadino di recarsi nello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno prima di adottare il rimpatrio, anche se l’autorità ritiene probabile che non ottemperi alla richiesta;
  • la disposizione ha effetto diretto;
  • in caso di violazione, il giudice nazionale deve adottare tutte le misure necessarie per rimediare all’inadempimento, potendo ciò comportare, secondo il diritto interno, la nullità del rimpatrio e del divieto d’ingresso.

Principio affermato

La direttiva rimpatri non consente agli Stati membri di introdurre eccezioni ulteriori rispetto a quelle espressamente previste all’articolo 6, paragrafo 2: il trasferimento verso lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno deve essere previamente consentito, e la norma può essere fatta valere direttamente davanti al giudice nazionale.

Come è indicizzato

Materieimmigrazionerimpatrio dei cittadini di paesi terzidivieto d'ingressoeffetto direttoprimato del diritto dell'unione

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