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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14918/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna (2 anni di reclusione e euro 800,00 di multa) confermata dalla Corte d'appello, deducendo: (i) violazione degli artt. 133, 61 n. 7 e 640-ter c.p. e carenza/contraddittorieta' della motivazione in relazione al riconoscimento delle aggravanti del furto dell'identita' digitale e del danno patrimoniale di rilevante gravita', nonché sulla determinazione della pena; (ii) mancata riqualificazione del fatto in appropriazione indebita (art. 646 c.p.); (iii) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e difetto di adeguata considerazione della personalita', condizioni economiche e grado di dolo dell'imputato. Sosteneva inoltre che era stata omessa considerazione di una pronuncia di assoluzione del primo giudice rispetto all'utilizzo della password.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul piano sostanziale ha chiarito che l'abusivo utilizzo di codici di accesso al servizio di home banking integra l'aggravante del furto dell'identita' digitale (art. 640-ter) quando tali credenziali siano consapevolmente utilizzate per intervenire indebitamente su dati o operazioni del sistema informatico al fine di conseguire un ingiusto profitto; nel caso specifico i codici, pur acquisiti materialmente da terzi, sono stati poi utilizzati dal Mirra per compiere storni verso un conto a lui intestato, integrando la truffa aggravata e l'aggravante di cui all'art. 640-ter. Il motivo relativo alla gravita' del danno e alla pena e' stato ritenuto generico o non assistito da adeguati elementi critici; la richiesta di riqualificazione in appropriazione indebita e' stata valutata priva di interesse perche' manca il requisito del previo possesso legittimo del bene; la censura sulle attenuanti generiche e' stata ritenuta aspecifica e la Corte territoriale ha correttamente motivato il diniego in ragione della gravita' dei fatti e della mancata emersione di elementi favorevoli. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640-ter cod. pen.

    L'indebito utilizzo di credenziali di accesso integra l'aggravante del furto dell'identita' digitale quando le stesse sono consapevolmente impiegate per intervenire su dati, informazioni o programmi di un sistema informatico al fine di ottenere un profitto ingiusto; rileva l'utilizzazione della identita' digitale per manipolare operazioni (anche se le credenziali sono state materialmente reperite da terzi).

  • art. 615-ter cod. pen.

    Riferito quale norma nella ricostruzione dei fatti come reato materialmente commesso dai terzi che hanno carpito le credenziali. La Corte distingue tra chi materialmente consegue le credenziali e chi le utilizza successivamente per realizzare il profitto illecito.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri di determinazione della pena; la Corte ricorda che la graduazione della pena rientra nella discrezionalita' del giudice di merito e la motivazione e' adeguata se richiama la gravita' del reato e la capacita' a delinquere dell'imputato, salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale.

  • art. 133-bis cod. pen.

    Richiamato insieme all'art. 133: la Corte sottolinea che non e' necessaria una dettagliata spiegazione del ragionamento per esprimioni generiche quali 'pena congrua' salvo che si discosti in modo significativo dalla media.

  • art. 61 n. 7 cod. pen.

    Si tratta dell'aggravante collegata all'uso dell'identita' digitale; la Corte ne valuta l'applicazione alla luce dell'utilizzo consapevole delle credenziali per produrre l'ingiusto profitto.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Richiamata dalla Corte di merito nell'analisi delle attenuanti; la sentenza di legittimita' osserva che l'attenuante richiamata non era stata invocata dalla difesa e che la Corte d'appello ha correttamente valutato l'insussistenza di attenuanti sulla base degli elementi emersi.

  • art. 646 cod. pen.

    La norma dell'appropriazione indebita presuppone il previo possesso legittimo del bene: la Corte ha ritenuto che tale presupposto mancasse (il denaro non era mai stato legittimamente in possesso del Mirra), con conseguente infondatezza della richiesta di riqualificazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per l'effetto processuale: in caso di inammissibilita' del ricorso, la Corte puo' condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, in presenza di colpa, a una somma in favore della Cassa delle ammende; nel caso la Corte ha fissato euro 3.000,00.

Massime di principio

  • L'utilizzo consapevole di credenziali di accesso altrui per accedere a sistemi bancari e disporre movimenti integra l'aggravante del furto dell'identita' digitale (art. 640-ter), anche se le credenziali sono state materialmente reperite da terzi.
  • La qualificazione del fatto come appropriazione indebita richiede il previo possesso legittimo del bene: se il denaro non e' mai stato legittimamente nel possesso dell'imputato, la riqualificazione e' infondata.
  • Le doglianze in appello e in cassazione devono essere specifiche e corredate da elementi logico-fattuali; motivi generici o privi di connessione critica con la motivazione del giudice di merito sono inammissibili e possono determinare la perdita di interesse a impugnare.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalita' del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se vi e' evidente arbitrarieta' o mancata motivazione, mentre espressioni generiche di congruita' sono sufficienti salvo casi di eccessiva sproporzione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche puo' essere motivato con il riferimento agli elementi ritenuti decisivi (gravita' del fatto, assenza di resipiscenza); non e' necessario un esame analitico di ogni elemento favorevole o sfavorevole.
  • In sede di impugnazione e' fondamentale indicare con precisione i punti di contrasto rispetto alla sentenza impugnata e i fatti o le prove che si ritengono misconosciuti o valutati erroneamente; l'assenza di specificita' puo' comportare l'inammissibilita' del ricorso e sanzioni economiche.

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