Direttiva 2010/32
Direttiva 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010 , che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2010/32/UE attua, con efficacia vincolante per gli Stati membri quanto al risultato, l’accordo quadro concluso dalle parti sociali europee HOSPEEM e FSESP per prevenire le ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario. La finalità è ridurre in modo significativo infortuni e infezioni, attraverso valutazione dei rischi, eliminazione o contenimento dell’esposizione, formazione, informazione, notifica degli incidenti e procedure di risposta e follow-up. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro l’11 maggio 2013, prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e potendo, se del caso, affidarne l’attuazione alle parti sociali.
Prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario, mediante attuazione dell’accordo quadro HOSPEEM-FSESP.
Ambito di applicazione
Si applica a tutto il personale ospedaliero e sanitario e, più in generale, a tutte le persone soggette all’autorità e alla supervisione dei datori di lavoro nei luoghi di lavoro sanitari pubblici e privati. Include i lavoratori subordinati, i tirocinanti e gli apprendisti che svolgono attività direttamente legate al settore ospedaliero e sanitario, nonché i lavoratori somministrati tramite agenzie di lavoro temporaneo; i datori di lavoro devono inoltre adoperarsi affinché i subfornitori rispettino le disposizioni dell’accordo. Sono richiamate anche le figure degli studenti in formazione clinica: non sono qualificati come "lavoratori sanitari" ai fini dell’accordo, ma devono comunque essere tutelati dalle misure di prevenzione e protezione previste.
Direttiva 2010/32/UE: prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario
La direttiva dà attuazione, tramite decisione del Consiglio, all’accordo quadro europeo concluso tra HOSPEEM e FSESP il 17 luglio 2009. Il suo contesto è quello della tutela della salute e sicurezza nei servizi sanitari, con particolare attenzione alle ferite provocate da aghi e da altri dispositivi medici taglienti, considerate fonti rilevanti di infortuni e di rischio infettivo.
Finalità e logica di intervento
L’obiettivo dichiarato è garantire la massima sicurezza possibile dell’ambiente di lavoro, prevenire le ferite da tutti i tipi di dispositivi medici taglienti, proteggere i lavoratori a rischio e introdurre un approccio integrato fondato su valutazione dei rischi, prevenzione, formazione, informazione, sensibilizzazione, monitoraggio e procedure di risposta e follow-up.
I considerando sottolineano che il miglioramento della protezione nel settore ospedaliero e sanitario non può essere sufficientemente realizzato dai singoli Stati membri e che l’azione dell’Unione è giustificata dai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Viene inoltre valorizzato il ruolo del dialogo sociale e la possibilità, per gli Stati membri, di mantenere o adottare misure più efficaci.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
L’accordo allegato si applica a tutto il personale ospedaliero e sanitario e a tutte le persone soggette all’autorità e alla supervisione dei datori di lavoro nei luoghi di lavoro interessati, pubblici e privati. La nozione di lavoratore comprende anche tirocinanti, apprendisti e lavoratori somministrati; i datori di lavoro devono adoperarsi affinché anche i subfornitori rispettino le disposizioni dell’accordo.
Il testo chiarisce che gli studenti in formazione clinica non sono considerati "lavoratori sanitari" ai fini dell’accordo, ma restano comunque destinatari delle misure di prevenzione e protezione. Il riferimento sostanziale è ai luoghi in cui si svolgono attività e servizi sanitari sotto l’autorità e la supervisione del datore di lavoro.
Definizioni rilevanti
L’accordo definisce alcuni concetti chiave utili per l’attuazione pratica:
- "dispositivi medici taglienti": oggetti o strumenti che possono tagliare, pungere, ferire e/o infettare;
- "misure di prevenzione specifiche": misure volte a prevenire ferite e trasmissione di infezioni, inclusa l’adozione di attrezzature più sicure;
- "ordine di priorità delle misure": criterio di scelta basato sull’efficacia nel evitare, eliminare e ridurre i rischi, secondo il quadro delle direttive 89/391/CEE e 2000/54/CE;
- "subfornitore": soggetto che opera in attività e servizi direttamente connessi all’assistenza ospedaliera e sanitaria in rapporti contrattuali di lavoro con il datore di lavoro.
Principi generali di prevenzione e responsabilità
La clausola 4 pone al centro la prevenzione dell’esposizione: la strategia principale consiste nell’eliminare e contenere al massimo il rischio di ferite e infezioni. Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti della vita professionale, compresi quelli organizzativi e psicosociali.
È affermata anche la responsabilità del lavoratore di prendersi cura, per quanto possibile, della propria sicurezza e di quella altrui, in conformità con la formazione e le istruzioni ricevute. Il testo insiste sulla cooperazione tra datori di lavoro, lavoratori e loro rappresentanti, nonché sulla necessità di un processo di informazione e consultazione conforme al diritto nazionale e/o alla contrattazione collettiva.
Un passaggio significativo è il rifiuto della colpevolizzazione individuale: la segnalazione degli incidenti deve mettere in luce fattori sistemici e non errori personali.
Valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi è il punto di partenza dell’intero sistema preventivo. Deve essere effettuata secondo le direttive 2000/54/CE e 89/391/CEE e deve includere:
- la determinazione dell’esposizione;
- la valutazione dell’organizzazione del lavoro e delle condizioni lavorative;
- il livello delle qualificazioni;
- i fattori psicosociali;
- l’influenza dei fattori ambientali.
La valutazione deve servire a individuare le modalità di eliminazione dell’esposizione e le eventuali alternative operative.
Eliminazione del rischio, prevenzione e protezione
Se la valutazione evidenzia un rischio di ferite da taglio o da punta e/o di infezione, l’esposizione deve essere eliminata mediante misure operative concrete, tra cui:
- procedure sicure di utilizzo e di eliminazione dei dispositivi medici taglienti e dei rifiuti contaminati;
- soppressione dell’uso non necessario di oggetti taglienti o acuminati, anche mediante modifiche delle prassi e introduzione di dispositivi con meccanismi di protezione e sicurezza;
- divieto immediato di reincappucciamento degli aghi.
Se il rischio non può essere eliminato, devono essere adottate misure di riduzione massima, come contenitori sicuri per la manipolazione e lo smaltimento, posizionati quanto più vicino possibile alle zone di utilizzo, sistemi di lavoro sicuri, formazione, sorveglianza sanitaria e dispositivi di protezione individuale.
La clausola 6 prevede anche la proposta di vaccinazione quando esista un vaccino efficace contro l’agente biologico a cui il rischio espone i lavoratori. La vaccinazione e gli eventuali richiami devono seguire la legislazione o le prassi nazionali; la vaccinazione deve essere gratuita per i lavoratori e per gli studenti che prestano cure medico-sanitarie o attività affini nel luogo di lavoro.
Informazione, sensibilizzazione e formazione
Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori, oltre alle informazioni e istruzioni scritte già richieste dalla direttiva 89/655/CEE, un quadro informativo completo sui rischi e sulle misure di prevenzione. In particolare, deve:
- mettere in evidenza i differenti rischi;
- fornire indicazioni sulla normativa esistente;
- promuovere buone pratiche di prevenzione e di notifica;
- sensibilizzare i lavoratori con attività e materiali promozionali, in collaborazione con sindacati e/o rappresentanti dei lavoratori;
- fornire informazioni sui programmi di sostegno disponibili.
La formazione deve essere adeguata, regolare e mirata alle politiche e procedure contro le ferite da taglio o da punta. Deve riguardare, tra l’altro, uso corretto dei dispositivi sicuri, formazione dei neoassunti e del personale temporaneo, rischio da sangue e liquidi organici, misure di prevenzione, notificazione e risposta, nonché gestione delle ferite. I lavoratori devono essere dispensati dal lavoro per partecipare alla formazione obbligatoria.
Notifica degli incidenti
La clausola 9 richiede la revisione delle procedure di notifica da parte dei rappresentanti dei lavoratori responsabili per salute e sicurezza e/o dei rappresentanti dei datori di lavoro/lavoratori. I meccanismi di notifica devono operare su scala locale, nazionale ed europea.
Ogni lavoratore deve segnalare immediatamente qualsiasi infortunio o incidente derivante dall’uso di oggetti taglienti o acuminati al datore di lavoro e/o al responsabile e/o alla persona incaricata della salute e sicurezza sul lavoro.
Risposta, follow-up e riservatezza
In caso di ferita devono essere predisposte misure e procedure adeguate, che il personale sanitario deve conoscere e che devono essere conformi alla legislazione regionale, nazionale ed europea e ai contratti collettivi. Il datore di lavoro deve assicurare:
- cure immediate al lavoratore ferito, compresa la profilassi post-esposizione e gli esami medici necessari;
- indagine sulle cause e circostanze dell’evento, con segnalazione dell’infortunio e adozione delle misure necessarie;
- eventuale intervento di un consulente psicologico e trattamenti medici garantiti;
- regole su riabilitazione, ripresa del lavoro e indennizzo secondo la disciplina applicabile.
È ribadito il principio di riservatezza riguardo alla lesione, alla diagnosi e al trattamento medico.
Recepimento, sanzioni e margini di discrezionalità nazionale
L’articolo 3 fissa il termine di recepimento al più tardi all’11 maggio 2013. Gli Stati membri possono scegliere se attuare la direttiva tramite norme legislative, regolamentari e amministrative oppure se assicurare entro la stessa data l’attuazione attraverso un accordo tra le parti sociali. Questa è una significativa clausola di flessibilità quanto alla forma e ai mezzi, coerente con la natura della direttiva.
Sul piano sanzionatorio, l’articolo 2 lascia agli Stati membri la determinazione delle sanzioni, imponendo però che siano effettive, proporzionate e dissuasive. La direttiva ammette inoltre che gli Stati membri e l’Unione mantengano o adottino misure più efficaci per la protezione dei lavoratori contro le ferite provocate da dispositivi medici taglienti.
Entrata in vigore e attuazione attraverso le parti sociali
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo riconosce espressamente la possibilità che gli Stati membri affidino alle parti sociali, su loro richiesta congiunta, l’applicazione della direttiva, purché siano adottate tutte le misure necessarie per garantire sempre i risultati prescritti.
Le parti firmatarie prevedono inoltre un riesame dell’applicazione dell’accordo cinque anni dopo la decisione del Consiglio, qualora una di esse lo richieda. Ciò conferma la natura fortemente cooperativa e negoziale dello strumento, pur nella sua vincolatività per gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere.
Disposizioni principali
Attuazione dell’accordo quadro e obiettivo della direttiva
L’articolo 1 stabilisce che la direttiva attua l’accordo quadro firmato il 17 luglio 2009 da HOSPEEM e FSESP in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario. Nei considerando si evidenzia che l’obiettivo è garantire la massima sicurezza possibile dell’ambiente di lavoro e proteggere i lavoratori a rischio.
Sanzioni nazionali
L’articolo 2 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Termine di recepimento
L’articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare entro l’11 maggio 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, oppure di assicurare entro tale data l’attuazione delle disposizioni necessarie da parte delle parti sociali mediante accordo. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione.
Riferimento alla direttiva e comunicazione delle misure nazionali
Sempre l’articolo 3 prevede che, al momento dell’adozione, le disposizioni nazionali contengano un riferimento alla direttiva o siano corredate da tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri. L’articolo 3, paragrafo 2, impone inoltre la comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore della direttiva il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 stabilisce che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
Campo di applicazione e definizioni chiave dell’accordo allegato
L’accordo quadro allegato si applica a tutto il personale ospedaliero e sanitario e a chiunque operi sotto l’autorità e la supervisione del datore di lavoro. Definisce in particolare: lavoratori, luoghi di lavoro interessati, datori di lavoro, dispositivi medici taglienti, ordine di priorità delle misure, misure di prevenzione specifiche, rappresentanti dei lavoratori e subfornitore.
Principi generali di prevenzione
La clausola 4 afferma che la strategia principale è prevenire l’esposizione eliminando e contenendo al massimo il rischio. Il datore di lavoro deve garantire sicurezza e salute in tutti gli aspetti della vita professionale, favorire la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti e promuovere cooperazione, consultazione, pianificazione, sensibilizzazione e monitoraggio. È espressamente richiamato il rifiuto della colpevolizzazione individuale, privilegiando la segnalazione di fattori sistemici.
Valutazione dei rischi
La clausola 5 impone una valutazione dei rischi secondo le direttive 2000/54/CE e 89/391/CEE. La valutazione deve considerare esposizione, organizzazione del lavoro, condizioni lavorative, qualificazioni, fattori psicosociali e fattori ambientali, al fine di determinare come eliminare l’esposizione e prevedere alternative.
Eliminazione, prevenzione e protezione
La clausola 6 prevede che, se emerge un rischio di ferite o infezione, l’esposizione debba essere eliminata con procedure sicure di uso e smaltimento, soppressione dell’uso non necessario di oggetti taglienti e divieto immediato di reincappucciamento degli aghi. Quando il rischio non può essere eliminato, devono essere adottate misure di riduzione massima, tra cui contenitori tecnicamente sicuri vicino alle zone di utilizzo, sistemi di lavoro sicuri, formazione, sorveglianza sanitaria ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2000/54/CE, dispositivi di protezione individuale e proposta di vaccinazione ove esistano vaccini efficaci. La vaccinazione deve essere gratuita per lavoratori e studenti che prestano cure o attività affini.
Informazione, sensibilizzazione e formazione
Le clausole 7 e 8 impongono al datore di lavoro di fornire informazioni e istruzioni scritte, evidenziare i rischi, indicare la normativa vigente, promuovere buone pratiche di prevenzione e di notifica degli incidenti, sensibilizzare i lavoratori con attività e materiali promozionali, e offrire informazioni sui programmi di sostegno. È inoltre richiesta una formazione adeguata e regolare su uso dei dispositivi sicuri, neoassunti e personale temporaneo, gestione del rischio biologico, misure di prevenzione, procedure di notifica e risposta, e misure da adottare in caso di ferita; i lavoratori devono essere dispensati dal lavoro per parteciparvi.
Notifica degli incidenti
La clausola 9 prevede la revisione delle procedure di notifica da parte dei rappresentanti dei lavoratori responsabili per salute e sicurezza e/o dei rappresentanti dei datori di lavoro/lavoratori, con meccanismi di notifica a livello locale, nazionale ed europeo. I lavoratori devono segnalare immediatamente ogni infortunio o incidente causato dall’uso di oggetti taglienti o acuminati.
Risposta, follow-up e riservatezza
La clausola 10 impone misure e procedure adeguate in caso di ferita: cure immediate, profilassi post-esposizione, esami medici necessari, vigilanza sanitaria, indagine sulle cause e circostanze, segnalazione dell’infortunio e adozione di misure correttive. Sono previste, se del caso, assistenza psicologica, trattamenti medici garantiti e regole su riabilitazione, ripresa del lavoro e indennizzo secondo la legislazione o gli accordi applicabili. È centrale il principio di riservatezza su lesione, diagnosi e trattamento.
Rapporto con norme più favorevoli e ruolo delle parti sociali
La clausola 11 precisa che l’accordo si applica fatti salvi gli atti nazionali e dell’Unione più efficaci per la protezione dei lavoratori. Le parti firmatarie invitano la Commissione a sottoporlo alla decisione del Consiglio; se l’accordo è attuato tramite decisione del Consiglio, la Commissione potrà chiedere il parere delle parti firmatarie sulla sua interpretazione e, su richiesta di una di esse, le parti esamineranno l’applicazione dell’accordo cinque anni dopo la decisione del Consiglio.
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