Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17336/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'appello (riqualificato come ricorso per cassazione) avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 13/01/2020 che aveva condannato il ricorrente alla pena di 150 euro di ammenda per il reato previsto dall'art. 650 c.p. Il difensore ha dedotto che il reato era già prescritto prima dell'emissione della sentenza di primo grado (reato commesso il 03/12/2014). La questione principale è dunque la decorrenza del termine di prescrizione e l'eventuale sussistenza di cause di sospensione/interruzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto la censura fondata: applicando il combinato disposto degli artt. 157, comma 1, e 161, comma 1, c.p., ha riconosciuto che il termine massimo di prescrizione per la contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p. è di cinque anni, quindi decorso il 03/12/2019 (in assenza di cause di sospensione). Poiché la prescrizione è intervenuta prima della sentenza di primo grado, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione, ritenendo che si trattasse di questione di diritto risolvibile in sede di legittimità senza necessità di accertamenti di fatto o valutazioni di merito.

Norme richiamate

  • art. 650 c.p.

    Norma che incrimina l'inosservanza di provvedimenti dell'autorità (contravvenzione) ed è l'illecito di cui il ricorrente era stato condannato; trattato come contravvenzione per la determinazione del termine di prescrizione.

  • art. 157, comma 1, c.p.

    Concorre, insieme all'art. 161, a determinare il termine massimo di prescrizione per le contravvenzioni; nella fattispecie ha contribuito a fissare il termine di prescrizione in cinque anni.

  • art. 161, comma 1, c.p.

    Integrato con l'art. 157 per il calcolo del termine massimo di prescrizione delle contravvenzioni; applicato al fatto commesso il 03/12/2014 per stabilire la scadenza prescrizionale il 03/12/2019.

  • art. 129, comma 1, c.p.p.

    Regola la declaratoria delle cause di non punibilità; la Corte ha ritenuto che la questione di prescrizione rientrasse in tale materia e potesse essere decisa in sede di legittimità senza rinvio, non richiedendo ulteriori accertamenti di fatto.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 9288 del 20/1/2014, Armato; Sez. U, n. 8413 del 20/12/2007, Cassa)

    Precedenti che confermano il principio secondo cui la declaratoria di non punibilità per cause prevedute dall'art. 129 c.p.p. può essere decisa dalla Corte di cassazione senza necessità di rinvio quando non occorrono accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Il termine di prescrizione va calcolato a partire dalla data di consumazione del reato; per le contravvenzioni rilevano i termini stabiliti dagli artt. 157 e 161 c.p.
  • Se la prescrizione è intervenuta prima della sentenza di primo grado e non sono emerse cause di sospensione/interruzione, la sentenza di condanna deve essere annullata per estinzione del reato.
  • In sede di legittimità la Corte può pronunciarsi direttamente sulla dichiarazione di non punibilità per prescrizione (art. 129 c.p.p.) quando la questione è esclusivamente di diritto e non richiede nuovi accertamenti di fatto o valutazioni di merito; in tal caso è possibile l'annullamento senza rinvio.
  • La difesa deve tempestivamente sollevare la questione della prescrizione e documentare le date rilevanti (data del fatto, eventuali atti processuali che sospendono o interrompono la prescrizione) per evitare che il termine di spegnimento del reato venga superato.
  • Quando si contesta la decorrenza o l'interruzione/sospensione della prescrizione, occorre verificare attentamente tutti gli atti processuali e gli eventuali effetti di norme speciali che possano incidere sui termini.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.