Sentenza n. 2068/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo e del relativo libretto personale
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, praticante da oltre quarant’anni il tiro a volo e già titolare di una licenza di porto di fucile rinnovata anche dopo una vicenda penale, ha impugnato il diniego adottato dal Questore. Il provvedimento si fondava su un decreto penale di condanna del 3 luglio 2018 per furto aggravato di energia elettrica, nonostante il reato fosse stato dichiarato estinto dal G.I.P. il 18 ottobre 2023 e fossero state adempiute le obbligazioni risarcitorie. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 10, 11, 42 e 43 T.U.L.P.S. e dell’art. 3 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti, sostenendo che l’Amministrazione si fosse limitata a richiamare il precedente penale senza accertare un concreto pericolo di abuso delle armi e senza motivare adeguatamente il giudizio di inaffidabilità. Il secondo motivo deduceva difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, contraddittorietà e carenza di motivazione, lamentando l’omessa considerazione della personalità del ricorrente, della lunga esperienza sportiva, dell’assenza di ulteriori precedenti, dell’estinzione del reato e degli elementi favorevoli della sua condotta di vita. Nel corso del giudizio il ricorrente ha inoltre invocato la successiva riabilitazione, disposta dal Tribunale di Sorveglianza nel 2025.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha chiarito che la legittimità del diniego deve essere valutata sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; pertanto, la successiva riabilitazione non può incidere retroattivamente sulla legittimità dell’atto, potendo essere fatta valere mediante una nuova istanza o una richiesta di riesame. Nel merito, il giudice ha ritenuto che gli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. attribuiscano all’autorità di pubblica sicurezza un’ampia discrezionalità nel formulare un giudizio prognostico e preventivo sull’affidabilità del richiedente e sulla possibilità di abuso delle armi. Tale valutazione può fondarsi anche su fatti privi di attuale rilevanza penale o su vicende penalmente estinte, purché la motivazione sia congrua e il giudizio non sia irrazionale. L’estinzione del reato aveva escluso l’automatismo ostativo previsto dall’art. 43, comma 1, T.U.L.P.S., ma non impediva una valutazione discrezionale ai sensi del comma 2. Il reato di furto aggravato di energia elettrica è stato ritenuto idoneo, per la sua attitudine a rivelare una violazione significativa delle regole fondamentali della convivenza civile, a essere valorizzato quale indice di affidabilità non piena. Il provvedimento aveva dato conto sia della condanna sia della successiva estinzione del reato e aveva motivato la persistente incidenza negativa della vicenda sul giudizio prognostico. Il sindacato giurisdizionale non può sostituire la valutazione amministrativa con una diversa ponderazione degli elementi personali, salvo manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o difetto assoluto di motivazione. Neppure i precedenti rinnovi della licenza vincolavano l’Amministrazione, potendo le valutazioni discrezionali evolvere nel tempo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 11 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
affidamento di non abusarne
La norma attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza il potere discrezionale di negare l’autorizzazione di polizia quando il richiedente non offra affidamento di non abusarne, sulla base di un giudizio prognostico e preventivo.
art. 43 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Le ipotesi ostative previste dalla disposizione non esauriscono il potere valutativo dell’Amministrazione. Anche dopo l’estinzione del reato, escluso l’automatismo ostativo, l’autorità può valutare discrezionalmente la persistente affidabilità del richiedente, con motivazione congrua.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi ha consentito al ricorrente di presentare osservazioni procedimentali, che non hanno impedito l’adozione del diniego.
art. 3 l. n. 241/1990
Il provvedimento in materia di armi deve rendere comprensibili le ragioni del giudizio di inaffidabilità; nel caso concreto il TAR ha ritenuto congrua la motivazione fondata sulla condanna e sulla sua persistente valenza sintomatica.
art. 73 c.p.a.
La memoria depositata in prossimità dell’udienza ha consentito al ricorrente di dedurre la sopravvenuta riabilitazione, ritenuta tuttavia irrilevante ai fini della legittimità originaria dell’atto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; le sopravvenienze favorevoli, come la riabilitazione successiva, non possono incidere retroattivamente sulla validità dell’atto, ma possono essere fatte valere mediante una nuova istanza o una richiesta di riesame.
- In materia di autorizzazioni di polizia e porto d’armi, l’autorità di pubblica sicurezza esercita un potere ampiamente discrezionale e preventivo, volto a verificare l’affidabilità del richiedente e la possibilità di abuso dell’arma; il giudizio può fondarsi anche su fatti privi di attuale rilevanza penale o su reati estinti.
- L’estinzione del reato elimina l’automatismo ostativo previsto dall’art. 43, comma 1, T.U.L.P.S., ma non impedisce all’Amministrazione di valorizzare il fatto storico nell’ambito della valutazione discrezionale prevista dall’art. 43, comma 2, purché esponga una motivazione congrua sulla sua persistente valenza sintomatica.
- Il reato di furto aggravato di energia elettrica può essere considerato dall’autorità di pubblica sicurezza quale indice di affidabilità non piena ai fini del diniego del porto d’armi, anche se il reato è stato dichiarato estinto, poiché la vicenda può rivelare una significativa violazione delle regole fondamentali della convivenza civile.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni di affidabilità in materia di armi è limitato alla manifesta illogicità, irragionevolezza, al travisamento dei fatti e al difetto assoluto di motivazione; non è consentita una rivalutazione sostitutiva del merito amministrativo.
- Il precedente rilascio o rinnovo di una licenza di porto d’armi non vincola l’Amministrazione per il futuro, poiché la valutazione discrezionale dell’affidabilità può legittimamente evolvere in relazione alla condotta del soggetto e agli elementi disponibili al momento della nuova decisione.
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