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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-440/25

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 giugno 2026. — PM e a. contro Minister van Asiel en Migratie. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d’asilo – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Esame completo ed ex nunc – Portata dei poteri del giudice di primo grado – Esame dei fatti da parte del giudice di primo grado – Esame da parte del giudice di primo grado delle esigenze di protezione internazionale – Status di rifugiato o status di protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Condizioni per l’attribuzione dello status di rifugiato ai cittadini di paesi terzi – Articolo 2, lettera d) – “Timore fondato di essere perseguitato” – Valutazione. — Causa C-440/25

Giurisprudenza europea62025CJ0440

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che il giudice di primo grado, in un ricorso contro il rigetto di una domanda di protezione internazionale, non si limita a un controllo esterno della decisione amministrativa: può valutare direttamente i fatti, la credibilità e la fondatezza della domanda, anche su elementi nuovi emersi in giudizio. Tale competenza deriva dall’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE e non può essere compressa dal diritto nazionale. La Corte definisce inoltre il "timore fondato" di persecuzione come una probabilità ragionevole, accertata con valutazione individuale, concreta e oggettiva.

Rinvio pregiudiziale su ampiezza del sindacato del giudice nazionale nelle controversie in materia di asilo e sul criterio del "timore fondato di essere perseguitato" ai fini dello status di rifugiato.

La questione giuridica

Se l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, attribuisca al giudice di primo grado investito del ricorso contro il rigetto di una domanda di protezione internazionale il potere di riesaminare in modo vincolante i fatti, la credibilità, la plausibilità del timore di persecuzione o del rischio di danno grave e la fondatezza della domanda, anche sulla base di elementi emersi nel giudizio; se gli Stati membri possano limitare tale potere riservandolo all’autorità accertante; e quale sia il significato di "timore fondato di essere perseguitato" ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95/UE.

Principio di diritto

L’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, impone che il giudice di primo grado investito del ricorso contro un rigetto di asilo possa svolgere un esame completo ed ex nunc dei fatti e del diritto, valutare in modo vincolante credibilità, plausibilità del timore di persecuzione o del rischio di danno grave e fondatezza della domanda, considerando anche elementi sopravvenuti nel giudizio; gli Stati membri non possono restringere tale competenza riservandola all’autorità accertante. Inoltre, l’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95/UE va inteso nel senso che il "timore fondato di essere perseguitato" sussiste quando, sulla base di una valutazione individuale, concreta e oggettiva della situazione personale del richiedente e del contesto del paese d’origine, vi sia un grado ragionevole di probabilità che, in caso di ritorno, la persecuzione si realizzi.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 2, lettera d), direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 4, direttiva 2011/95/UE
  • Direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 2, lettera f), direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 46, direttiva 2013/32/UE
  • Regolamento (UE) 2024/1347
  • Regolamento (UE) 2024/1348

Rinvio pregiudiziale su sindacato giurisdizionale e "timore fondato" in materia di asilo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle, in una controversia tra una famiglia di cittadini iracheni e il Ministro olandese dell’Asilo e dell’Immigrazione, a seguito del rigetto delle domande di protezione internazionale. La Corte interpreta l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE e l’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95/UE.

Fatti e procedimento principale

I ricorrenti avevano presentato domande di asilo nei Paesi Bassi nel 2017, fondate su tre nuclei di allegazioni: problemi con un vicino e timori di vendetta e matrimonio forzato delle figlie; timore di mutilazione genitale femminile; identificazione delle figlie nel valore della parità tra donne e uomini e timore di persecuzione in caso di ritorno in Iraq. Il Ministro ha respinto le domande come manifestamente infondate; dopo ulteriori sviluppi istruttori e la sentenza della Corte nella causa C‑646/21, ha adottato decisioni integrative di conferma del rigetto.

Le questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiede in sostanza:

  • se possa sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità amministrativa sulla credibilità dei fatti e sulla fondatezza della domanda;
  • se possa pronunciare una decisione di merito definitiva quando ritenga di disporre di elementi sufficienti, anche tenendo conto di nuovi elementi emersi nel giudizio;
  • se il diritto nazionale possa riservare tali valutazioni al solo Ministro;
  • quale criterio debba applicarsi per accertare il "timore fondato di essere perseguitato".

Normativa rilevante e quadro sistematico

La Corte richiama la direttiva 2011/95/UE, in particolare:

  • l’articolo 2, lettera d), che definisce il rifugiato;
  • l’articolo 4, che disciplina l’esame dei fatti e delle circostanze e impone una valutazione individuale, completa e prudente. Richiama inoltre la direttiva 2013/32/UE, in particolare:
  • i considerando 10, 16, 18, 22 e 34;
  • l’articolo 2, lettera f), sulla nozione di autorità accertante;
  • l’articolo 46, paragrafo 1 e paragrafo 3, sul diritto a un ricorso effettivo e sull’esame completo ed ex nunc. La Corte precisa anche che i regolamenti (UE) 2024/1347 e 2024/1348 non sono applicabili al caso, poiché entrano in vigore per queste materie dal 12 giugno 2026 e le domande erano state presentate prima di tale data.

Ragionamento della Corte: ampiezza del controllo del giudice di primo grado

La Corte ribadisce la distinzione tra autorità accertante e giudice. L’esame amministrativo è una fase essenziale, ma il giudice investito del ricorso deve poter effettuare un esame completo ed ex nunc di tutti gli elementi di fatto e di diritto. Ciò significa che il giudice può:

  • valutare autonomamente i fatti;
  • apprezzarne la credibilità;
  • valutare la plausibilità del timore di persecuzione o del rischio di danno grave;
  • prendere in considerazione elementi emersi per la prima volta nel giudizio.

La Corte sottolinea che il requisito dell’esame "completo" impone di considerare anche i nuovi elementi successivi alla decisione amministrativa, e quello "ex nunc" di aggiornare la valutazione al momento della decisione giudiziale. Se tali elementi possono pregiudicare il richiedente o l’autorità accertante, il giudice deve garantire il contraddittorio.

Impossibilità per gli Stati membri di limitare tali poteri

La Corte esclude che l’autonomia procedurale degli Stati membri consenta di riservare tali valutazioni esclusivamente al Ministro. La portata dell’esame è fissata dal diritto dell’Unione e non può essere ridotta da norme o prassi nazionali. La Corte richiama inoltre la propria giurisprudenza secondo cui il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno in modo conforme e, se ciò non è possibile, disapplicare la disposizione nazionale incompatibile con l’efficacia dell’articolo 46, paragrafo 3, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta.

Ragionamento della Corte: nozione di "timore fondato di essere perseguitato"

La Corte chiarisce che il timore fondato non si identifica con un calcolo matematico di probabilità. La valutazione deve essere:

  • individuale;
  • concreta;
  • oggettiva;
  • compiuta con vigilanza e prudenza.

Occorre analizzare la situazione personale del richiedente, i fatti allegati e il contesto del paese d’origine, compresi gli aspetti politici, giuridici, giudiziari, storici e socioculturali. La Corte, in linea con la Convenzione di Ginevra e con gli orientamenti dell’UNHCR e dell’EUAA, afferma che il timore è fondato quando esiste un grado ragionevole di probabilità che, in caso di ritorno, il richiedente sia perseguitato.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE attribuisce al giudice di primo grado il potere di decidere in modo vincolante sulla credibilità dei fatti, sulla plausibilità del timore di persecuzione o del rischio di danno grave e sulla fondatezza della domanda, anche alla luce di elementi prodotti in giudizio;
  • gli Stati membri non possono limitare tale competenza;
  • l’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95/UE deve essere interpretato nel senso che il "timore fondato di essere perseguitato" ricorre in presenza di un grado ragionevole di probabilità, da accertarsi mediante una valutazione individuale, concreta e oggettiva.

Come è indicizzato

Materieasilo e protezione internazionaleprocedimento giurisdizionale in materia di asilostatus di rifugiatodiritto a un ricorso effettivovalutazione del timore di persecuzione

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