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Sentenza

Sentenza del 24/01/2018 n. 1702 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva impugnato una cartella emessa a seguito del controllo formale della dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, relativa all'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni ammortizzabili e ad altri tributi. Sosteneva che le somme fossero state oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'art. 9-bis della legge n. 289/2002 e che il condono si fosse perfezionato con il pagamento della prima rata, nonostante l'omesso versamento delle rate successive. L'Agenzia contestava sia il perfezionamento del condono sia la circostanza che l'istanza riguardasse tutte le somme dovute: secondo l'Ufficio, essa concerneva soltanto due delle tre rate indicate nella dichiarazione, mentre la cartella recuperava anche la terza rata non oggetto di definizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, rilevando che la sentenza della CTR aveva una motivazione apparente. I giudici regionali si erano limitati ad aderire alla tesi della contribuente sull'illegittima coesistenza di due iscrizioni a ruolo, senza esaminare realmente le censure dell'Agenzia, il mancato perfezionamento del condono, la diversa estensione dell'istanza rispetto alle rate dichiarate e la possibile legittimità del recupero della quota d'imposta non definita. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia fornendo una motivazione completa e provvedere anche sulle spese del giudizio di Cassazione. La Corte non ha quindi deciso definitivamente sulla debenza delle somme, ma ha riconosciuto la fondatezza delle censure processuali dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    Disciplina il controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni e consente il recupero delle imposte dichiarate e non versate, con interessi e sanzioni secondo legge.

  • Legge n. 289/2002, art. 9-bis

    Prevede una forma di definizione agevolata degli omessi o ritardati versamenti. La controversia riguardava il suo perfezionamento in caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima e l'esatta estensione delle somme comprese nell'istanza.

  • D.L. n. 223/2006, art. 37, comma 44, convertito dalla legge n. 248/2006

    È stato richiamato dall'Agenzia per sostenere il potere dell'Amministrazione di iscrivere a ruolo e notificare le cartelle relative sia agli esiti della liquidazione delle dichiarazioni sia alle somme collegate alle definizioni agevolate, entro i termini previsti.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 36 e 61

    Impongono alle sentenze tributarie, anche di appello, l'esposizione dei fatti rilevanti, delle questioni controverse e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiedono una motivazione effettiva e comprensibile. Una motivazione soltanto apparente, che non consenta di individuare il ragionamento seguito dal giudice, determina la nullità della sentenza.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 4 e 5

    Consente di denunciare in Cassazione la nullità della sentenza per difetto di motivazione e l'omesso esame di fatti decisivi, nei limiti previsti dalla legge.

Massime di principio

  • Una sentenza tributaria non può limitarsi a riportare o condividere genericamente le argomentazioni di una parte: deve confrontarsi con i motivi di appello e spiegare in modo autonomo perché li accoglie o li respinge.
  • La motivazione è apparente quando, pur essendo graficamente presente, non permette di comprendere il percorso logico e giuridico seguito dal giudice. In tal caso la sentenza può essere cassata con rinvio.
  • Nelle controversie su condoni o definizioni agevolate occorre verificare puntualmente quali somme e quali rate siano state effettivamente incluse nell'istanza; non si può presumere che la definizione riguardi l'intero debito dichiarato.
  • Il mancato pagamento delle rate successive alla prima può incidere sul perfezionamento e sugli effetti della definizione agevolata, secondo la disciplina specifica applicabile e l'interpretazione giurisprudenziale vigente.
  • La presenza di una domanda di condono non esclude automaticamente il potere dell'Amministrazione di effettuare controlli e iscrivere a ruolo somme rimaste fuori dalla definizione o non validamente condonate.
  • Prima di qualificare una cartella come duplicativa o illegittima, occorre confrontare analiticamente la natura delle somme richieste, il contenuto dell'istanza di definizione, le rate dichiarate e i versamenti eseguiti.

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