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Sentenza

Sentenza del 21/06/2016 n. 1136 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Accertamento sintetico fondato su beni pervenuti in successione - Illegittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento sintetico con cui l'Amministrazione aveva presunto un maggior reddito sulla base del possesso di beni, presumibilmente di lusso. La contestazione si fondava sul fatto che tali beni non rappresentavano necessariamente reddito prodotto dal contribuente: potevano essere pervenuti per successione o donazione oppure essere stati acquistati con denaro ricevuto per successione ereditaria. In tali circostanze, il possesso del bene non dimostra, di per sé, una capacità contributiva riconducibile a redditi occultati.

La decisione

La contestazione è stata accolta: l'accertamento sintetico è stato ritenuto illegittimo quando fondato sul possesso di beni pervenuti per successione o donazione. È stata inoltre esclusa la possibilità di presumere sinteticamente un maggior reddito dal semplice acquisto di beni di lusso effettuato con denaro ricevuto per successione ereditaria. Il presupposto patrimoniale deve quindi essere collegato a reddito imponibile effettivamente prodotto dal contribuente e non a disponibilità derivanti da trasferimenti successori o liberali.

Massime di principio

  • Il possesso di un bene, anche di elevato valore, non è sufficiente da solo a fondare un accertamento sintetico se il bene è stato ricevuto per successione o donazione.
  • Anche l'acquisto di beni di lusso non dimostra automaticamente un maggior reddito quando il contribuente prova che il denaro utilizzato deriva da un'eredità.
  • Nell'accertamento sintetico occorre distinguere tra disponibilità patrimoniali derivanti da reddito imponibile e disponibilità derivanti da fonti non reddituali, come successioni e donazioni.
  • Il contribuente dovrebbe documentare l'origine successoria o donativa delle somme e dei beni, mediante atti di successione, donazioni, tracciabilità bancaria e documentazione degli acquisti.
  • L'Amministrazione finanziaria deve considerare la concreta provenienza delle risorse e non può desumere automaticamente un reddito occulto dal solo incremento patrimoniale.

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