Cassazione Penale, Sentenza n. 15745/2025 del 22/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che confermava la condanna per i reati contestati. Ha sollevato tre motivi: 1) vizio di qualificazione giuridica (contestazione della configurazione del delitto ex art. 424 c.p. - danneggiamento seguito da incendio - sostenendo che la fattispecie corretta sarebbe stata quella di cui agli artt. 635 comma 2 n.1 e 625 n.7 c.p., poiché mancava il concreto pericolo d'incendio); 2) violazione dell'art. 125 c.p.p. e omessa motivazione della sentenza impugnata rispetto alle censure sull'inquadramento del reato al capo 2; 3) contestazione della condanna per il delitto ex art. 513-bis c.p. (concorrenza sleale con violenza/minaccia), contestando che non fosse provata la consapevolezza del ricorrente circa la qualità di intraneus di Armanetti e, in sostanza, la partecipazione dolosa all'accordo criminoso. Il ricorso si basava anche su una rilettura alternativa del materiale probatorio (video, intercettazioni, pagamenti parziali) che aveva portato i giudici di merito ad attribuire al ricorrente il ruolo di 'palo' nell'incendio di due pullman avversari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le due sentenze di merito (GUP e Corte d'appello) avessero fornito un apparato argomentativo razionale e coerente fondato su elementi di prova (riprese video, accertamenti dei Carabinieri, intercettazioni telefoniche e ambientali, riscontro sui pagamenti) che dimostravano la partecipazione di D'Agruma all'azione delittuosa come 'palo' e l'esistenza del concreto pericolo d'incendio (serbatoi carburante, pneumatici, tappezzeria). Le doglianze difensive sono state ritenute una richiesta di rinnovata valutazione del merito, non ammissibile in sede di legittimità. Conseguenze pratiche: confermata la condanna a 2 anni e 4 mesi di reclusione e la statuizione di responsabilità civile (da liquidare in separata sede); il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento di cassazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento in via equitativa di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (in applicazione della sentenza n.186/2000 della Corte costituzionale), non essendo il ricorso stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Usato per fondare la partecipazione al reato in concorso (attribuzione di ruoli diversi, esecutore materiale e palo), ossia la valutazione della condotta in concorso.
art. 513-bis c.p.
Il reato di concorrenza sleale con violenza/minaccia è stato ritenuto sussistente perché l'azione di danneggiamento mediante incendio è stata finalizzata ad impedire l'attività dell'impresa concorrente; la Corte ha ritenuto provata la consapevolezza e la volontà del ricorrente di concorrere all'obiettivo criminoso.
art. 424 c.p.
Il delitto di danneggiamento seguito da incendio è stato ritenuto configurato perché dalla ricostruzione emersa risultava il concreto pericolo d'incendio (presenza di carburante, pneumatici, materiali infiammabili, e atti volti ad alimentare la propagazione delle fiamme).
art. 635 comma 2 n. 1 c.p.
Norma richiamata dalla difesa come possibile diversa qualificazione; la Corte di Cassazione ha però ritenuto che, alla luce degli elementi probatori, fosse corretta la qualificazione ai sensi dell'art. 424 c.p., escludendo l'applicabilità della qualificazione alternativa prospettata dalla difesa.
art. 625 n. 7 c.p.
Ulteriore norma richiamata dalla difesa per sostenere una diversa configurazione della condotta; la Corte non ha condiviso tale lettura, ritenendo provato il pericolo d'incendio e la finalità di danneggiare l'impresa concorrente.
art. 125 c.p.p.
Richiamato dalla difesa per denunciare omissione di motivazione su censure di merito; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse adeguatamente affrontato e motivato le questioni sollevate, perciò la censura è infondata.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento di cassazione a carico del ricorrente, stante l'inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per la determinazione del criterio di imposizione di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale indirizzo disponendo un versamento equitativo di euro 3.000, ritenendo che il ricorso non fosse stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando l'incendio colpisce un veicolo contenente carburante o materiali facilmente infiammabili, e vi sono azioni volte ad alimentare la propagazione delle fiamme, si configura il delitto di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.) perché sussiste il concreto pericolo d'incendio.
- La partecipazione al reato in concorso (art. 110 c.p.) può essere riconosciuta anche al 'palo' se emerge, dalle prove (video, intercettazioni, riscontri), la consapevolezza e la volontà di concorrere all'azione delittuosa e la finalità comune (es. eliminare concorrenza).
- Le intercettazioni e le immagini di videosorveglianza, con riscontri investigativi coerenti, costituiscono elementi probatori molto solidi; una loro ponderata valutazione in grado di reggere il contraddittorio di merito difficilmente può essere ribaltata in sede di legittimità, salvo illogicità o manifesta contraddittorietà nella motivazione.
- La contestazione della qualificazione giuridica della condotta richiede di mostrare vizi di motivazione o irragionevolezza nelle decisioni di merito; non basta proporre una ricostruzione alternativa dei fatti per ottenere l'intervento della Corte di Cassazione.
- Se si contesta la mancata prova della conoscenza dello stato o del ruolo di terzi (es. che uno fosse intraneus), occorre fornire elementi probatori che rendano irragionevole la valutazione dei giudici di merito: mere ipotesi non sono sufficienti.
- In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato, il ricorrente può essere condannato alle spese e, ai sensi della giurisprudenza costituzionale, a un versamento alla Cassa delle ammende stabilito in via equitativa.
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