Sentenza del 21/12/2017 n. 5592 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Imposta di registro - Atto da registrare - Sentenza civile - Avviso di liquidazione - Indicazione dati identificativi - Omessa allegazione - Conoscibilità atto da registrare - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo a una sentenza civile, sostenendo che l'atto fosse carente perché non conteneva in allegato la sentenza da registrare. Secondo la contestazione, l'omessa allegazione avrebbe impedito di comprendere pienamente l'oggetto della pretesa tributaria e di predisporre un'adeguata difesa.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo l'avviso che indica il numero e la data della sentenza, nonché la circostanza che il contribuente fosse parte del relativo giudizio, anche senza allegazione materiale della sentenza. Tali elementi sono stati considerati sufficienti a rendere conoscibile l'atto presupposto, consentendo al contribuente di identificarlo, comprenderne l'oggetto e approntare tempestivamente le proprie difese.
Norme richiamate
Norme sull'obbligo di motivazione e sull'indicazione degli elementi identificativi dell'atto presupposto nell'avviso di liquidazione
L'avviso non deve necessariamente contenere in allegato l'atto presupposto quando ne indica in modo sufficientemente preciso gli estremi identificativi e tali informazioni consentono al contribuente di conoscerne l'oggetto e difendersi.
Disciplina dell'imposta di registro applicabile agli atti giudiziari
La sentenza civile costituisce l'atto da registrare e l'avviso di liquidazione può riferirsi ad essa mediante numero, data e indicazione della partecipazione del contribuente al giudizio, purché l'atto risulti concretamente individuabile.
Massime di principio
- L'omessa allegazione dell'atto presupposto non determina automaticamente l'illegittimità dell'avviso: occorre verificare se l'atto sia comunque identificabile e conoscibile attraverso gli elementi indicati.
- Numero e data della sentenza, insieme all'indicazione della partecipazione del contribuente al giudizio, possono essere sufficienti a soddisfare l'esigenza di motivazione e conoscibilità.
- La validità dell'avviso dipende dalla concreta possibilità per il destinatario di comprendere la pretesa tributaria e di predisporre tempestivamente le proprie difese.
- L'eccezione relativa alla mancata allegazione è più fondata quando gli estremi indicati siano incompleti, errati o non consentano di individuare con certezza l'atto posto a base della liquidazione.
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