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Ordinanza

Ordinanza n. 1488/2026 - Napoli, Sezione 3

per la declaratoria di illegittimità, previa adozione delle più opportune misure cautelari, - del silenzio formatosi sull'istanza-diffida notificata in data 4 marzo 2026 al Comune di Pompei avente ad oggetto la richiesta di attivazione dei poteri di controllo e vigilanza di cui all'art. 12, commi 8 e 9, della legge n. 190/2023 in ordine allo svolgimento di attività riservate alla professione di guida turistica da parte di personale privo dell'abilitazione professionale, nonché - per l’accertamento dell’obbligo di provvedere; - per l’annullamento di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale o comunque connesso, ancorché ignoto.

Giustizia amministrativa202602906

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio formatosi sull’istanza-diffida del 4 marzo 2026 diretta ad attivare i poteri di controllo e vigilanza sullo svolgimento di attività riservate alla professione di guida turistica da parte di personale privo di abilitazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e operatori economici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione ricorrente ha chiesto, anche in via cautelare, la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Pompei su un’istanza-diffida volta ad ottenere l’attivazione dei poteri di controllo e vigilanza previsti dall’art. 12, commi 8 e 9, della legge n. 190/2023, in relazione allo svolgimento, all’interno del Parco Archeologico di Pompei, di attività asseritamente riservate alle guide turistiche da parte di personale non abilitato. È stata inoltre proposta domanda di accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e di annullamento degli eventuali atti connessi. Ai fini cautelari, la ricorrente ha prospettato un pregiudizio derivante dalla prosecuzione delle attività contestate, anche di natura economica.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, riservando l’esame delle questioni preliminari e della domanda avverso il silenzio alla successiva camera di consiglio. Il giudice ha ritenuto non adeguatamente allegata la concretezza e attualità del periculum in mora. In particolare, richiamando precedenti ordinanze della stessa giurisdizione e del Consiglio di Stato, ha rilevato che non risulta esclusa la possibilità per le guide turistiche di accedere al Parco e di svolgere la propria attività e che i percorsi contestati non sembrano porsi in conflitto con l’attività professionale di guida turistica. Il pregiudizio economico dedotto è stato ritenuto generico, ipotetico e comunque privo del carattere dell’irreparabilità. È stata fissata la camera di consiglio del 22 ottobre 2026 per la trattazione del ricorso con il rito sul silenzio di cui all’art. 117 c.p.a.; le spese, comprese quelle della fase cautelare, sono state rinviate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per difetto di allegazioni idonee quanto al periculum in mora.

  • art. 117 c.p.a.

    Rito applicabile alla trattazione del ricorso avverso il silenzio; il TAR ha fissato la successiva camera di consiglio per la trattazione della causa secondo tale rito.

  • art. 12, commi 8 e 9, legge n. 190/2023

    Disposizioni indicate nell’istanza-diffida quale fondamento dei poteri di controllo e vigilanza che la ricorrente chiedeva al Comune di attivare.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere concessa quando il ricorrente non fornisca allegazioni specifiche sulla concretezza, attualità e irreparabilità del pregiudizio derivante dall’azione o dall’inerzia amministrativa.
  • Il pregiudizio economico genericamente prospettato e non supportato da elementi concreti non integra, di regola, un periculum in mora cautelarmente rilevante, soprattutto quando non sia dimostrata la sua irreparabilità.
  • La domanda cautelare può essere respinta anche senza definire le questioni preliminari quando, già sul piano del periculum in mora, manchino allegazioni idonee a giustificare una misura urgente.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareTermini del procedimento e silenzio
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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