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Sentenza

Sentenza del 07/02/2019 n. 3626 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE Ritenuta ex art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Effettuazione a titolo di imposta e non di acconto - Configurabilità - Condizioni - Esenzione del contribuente dall'IRPEG nell'anno di riferimento - Esclusiva rilevanza - Natura soggettiva od oggettiva dell'esenzione - Rilevanza - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società cooperativa aveva chiesto il rimborso delle ritenute IRPEG applicate, negli anni 1984-1989, sugli interessi attivi maturati su depositi bancari. Sosteneva che le ritenute fossero state operate a titolo di acconto su un'imposta non dovuta, poiché la cooperativa risultava esente da IRPEG in ragione della propria attività agricola e della natura cooperativa. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Centrale, sostenendo che, quando il contribuente è esente da IRPEG nell'anno di riferimento, la ritenuta sugli interessi bancari prevista dall'art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973 opera a titolo definitivo e non come acconto, indipendentemente dal fatto che l'esenzione sia soggettiva od oggettiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e deciso direttamente nel merito, rigettando la domanda originaria di rimborso della società cooperativa. Ha stabilito che, per qualificare la ritenuta sugli interessi bancari come ritenuta d'imposta non rimborsabile, è sufficiente verificare che il contribuente fosse esente da IRPEG nell'anno in cui la ritenuta è stata effettuata. Non rileva la causa dell'esenzione, né è necessario distinguere tra esenzione soggettiva e oggettiva. La società cooperativa è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 12.000, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale

    La ritenuta sugli interessi bancari è effettuata a titolo definitivo, e quindi non è rimborsabile, quando il reddito non è assoggettabile a IRPEG nel periodo d'imposta considerato.

  • Art. 14 della legge n. 28 del 1999

    Interpretazione autentica dell'art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973

    La norma è stata richiamata quale disposizione di interpretazione autentica del regime delle ritenute applicate agli interessi bancari.

  • Art. 10 del d.P.R. n. 601 del 1973

    Esenzione dei redditi derivanti da attività agricole

    L'esenzione dei redditi d'impresa agricola non comporta il rimborso della ritenuta sugli interessi bancari, se nell'anno di riferimento il contribuente era comunque esente da IRPEG.

  • Art. 11 del d.P.R. n. 601 del 1973

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al regime delle esenzioni fiscali applicabili alla società cooperativa.

  • Art. 87 del d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina dell'IRPEG e all'individuazione dei redditi soggetti a imposizione.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La disposizione è stata invocata per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme tributarie rilevanti.

Massime di principio

  • Per stabilire se una ritenuta sugli interessi bancari sia a titolo d'imposta o a titolo d'acconto, occorre verificare il regime fiscale del reddito nell'anno interessato.
  • Se il reddito da interessi non concorre alla base imponibile perché il contribuente è esente da IRPEG o dall'imposta corrispondente, la ritenuta normalmente ha natura definitiva e non dà diritto al rimborso.
  • Ai fini della qualificazione della ritenuta, non è decisivo distinguere tra esenzione soggettiva ed esenzione oggettiva: rileva esclusivamente il fatto che il reddito non sia assoggettato all'imposta nel periodo considerato.
  • La ritenuta è invece qualificabile come acconto quando il reddito concorre alla formazione della base imponibile; in tal caso il suo importo può essere compensato o rimborsato sulla base della liquidazione definitiva dell'imposta.
  • L'eventuale inclusione degli interessi bancari nell'attività o nel reddito complessivo agevolato del contribuente non è sufficiente, da sola, a trasformare una ritenuta definitiva in un acconto.

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