Circolare numero 43 del 9-3-2004
SOMMARIO: Finanziamento del trattamento. Periodi di autorizzazione non consecutivi. Imprese destinatarie e loro codifica. Procedure informatiche per l’acquisizione delle autorizzazioni. Modalità operative per il conguaglio: 1.Operazioni di conguaglio 2. Sistemazione di somme già conguagliate per l’anno 2003 e per il mese di gennaio 2004. Istruzioni contabili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione dell’ampliamento dei limiti temporali della CIGO per le imprese industriali dell’indotto automobilistico, precisando requisiti di accesso, codici di autorizzazione, procedure informatiche e modalità di conguaglio. Definisce inoltre gli adempimenti contabili per le integrazioni salariali e gli assegni per il nucleo familiare relativi agli anni 2003 e 2004, distinguendo le imputazioni per competenza e le sistemazioni delle somme già conguagliate. Vengono anche chiarite alcune condizioni operative, tra cui il requisito del 30% del fatturato globale e la necessità che la prima autorizzazione ricada nel 2003.
Istruzioni su CIG ordinaria per imprese dell’indotto automobilistico ex art. 41, comma 9, L. 289/2002
CIGO per l’indotto automobilistico ex art. 41, comma 9, L. 289/2002
La circolare fornisce istruzioni applicative, procedurali e contabili per l’estensione del trattamento ordinario di integrazione salariale alle imprese industriali dell’indotto automobilistico. L’intervento è finalizzato a fronteggiare la crisi del settore automobilistico e i suoi riflessi sulla filiera produttiva, con precise condizioni di accesso e specifiche modalità di gestione amministrativa.
Ambito applicativo e condizioni per l’accesso
La disciplina riguarda esclusivamente le imprese industriali che svolgono attività di fornitura o sub-fornitura di componenti, supporto o servizi verso imprese del settore automobilistico. Non viene ampliata la platea dei beneficiari della CIGO, che resta limitata alle imprese industriali; ciò che viene ampliato è il limite temporale dell’intervento, in deroga alla legge n. 164/1975.
Per accedere al beneficio, l’impresa deve dichiarare sotto responsabilità che almeno il 30% del fatturato globale deriva dal settore automobilistico. La circolare considera tale soglia come indicativa e la collega alla necessità di dimostrare che l’attività dell’impresa sia effettivamente inserita nell’indotto automobilistico.
Durata massima e periodo di riferimento
Il trattamento può essere concesso fino al 31 dicembre 2003 con durata massima di 24 mesi consecutivi oppure, per più periodi non consecutivi, fino a 24 mesi in un triennio. La condizione necessaria e sufficiente per fruire dell’ampliamento dei limiti temporali è che il periodo iniziale della richiesta si collochi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2003.
Per le autorizzazioni non consecutive, la prima autorizzazione deve comunque ricadere nell’anno 2003. Eventuali ulteriori periodi autorizzati nel 2004 devono essere strettamente riconducibili alla crisi del settore automobilistico e quindi al rapporto di causa-effetto tra le difficoltà aziendali e la situazione dell’impresa automobilistica di riferimento. Le autorizzazioni che superino il 31/12/2004 sono subordinate alla disponibilità di ulteriori finanziamenti da parte dei Ministeri vigilanti anche per il 2005.
Correzione interpretativa e chiarimenti sui messaggi precedenti
La circolare richiama i precedenti messaggi già emanati in materia e segnala un refuso contenuto nel messaggio n. 000357 del 5.5.03. La formula corretta deve essere letta come "ovvero per più periodi non consecutivi di 24 mesi in un triennio".
Viene inoltre ribadito che le aziende interessate devono presentare una dichiarazione di responsabilità per attestare la quota di fatturato riferibile al settore automobilistico. Tale adempimento è funzionale a documentare il diritto all’ampliamento del periodo di CIGO.
Individuazione delle imprese e codifica autorizzativa
Le U.d.P. aziende, in coordinamento con le U.d.P. prestazioni a sostegno del reddito, dopo aver verificato il possesso dei requisiti, devono attribuire alle imprese interessate, classificate nel settore 1.xx.xx, il codice di autorizzazione "2H". Il nuovo significato del codice è quello di posizione relativa a impresa industriale operante nel settore dell’indotto automobilistico destinataria dell’art. 41, comma 9, della legge n. 289/2002.
Il codice deve essere associato al periodo di validità corrispondente alla durata dell’integrazione salariale autorizzata in deroga ai limiti ordinari.
Gestione delle domande e procedure informatiche
Le domande vanno acquisite con le procedure già utilizzate per i modelli Igi 15. Le aziende devono indicare espressamente di volersi avvalere della disciplina prevista dall’art. 41, comma 9, della legge n. 289/2002.
I codici di intervento sono:
- 141 per le richieste riferite all’anno 2003;
- 142 per le richieste riferite all’anno 2004.
I codici evento compatibili sono:
- 007: sospensione del lavoro per ordine del committente;
- 011: crisi temporanea di mercato;
- 012: mancanza di ordini, commesse e lavoro.
I periodi interessati devono essere compresi:
- per il codice 141, tra il 30/12/2002 e il 03/01/2004;
- per il codice 142, tra il 05/01/2004 e il 01/01/2005.
I codici 141 e 142 devono essere attribuiti solo in presenza di domanda presentata da azienda dell’indotto automobilistico avente diritto alle agevolazioni e che richieda periodi eccedenti i limiti temporali di legge.
Conguagli delle integrazioni salariali e degli ANF
Per i conguagli relativi agli anni 2003 e 2004, le imprese devono utilizzare i codici di nuova istituzione previsti nei modelli DM10/2.
Per il 2003:
- G830 per il conguaglio CIG anno 2003, soggetto al contributo addizionale;
- G831 per il conguaglio ANF anno 2003;
- E330 per il contributo addizionale sui trattamenti CIG 2003.
Per il 2004:
- G834 per il conguaglio CIG anno 2004, soggetto al contributo addizionale;
- G835 per il conguaglio ANF anno 2004;
- E334 per il contributo addizionale sui trattamenti CIG 2004.
Gli importi devono essere esposti nei quadri indicati del DM10/2. Per i codici relativi al contributo addizionale non devono essere compilate le caselle "n. dipendenti", "n. giornate" e "retribuzioni".
Sistemazione delle somme già conguagliate
Per le somme già conguagliate in via ordinaria per l’anno 2003 e per il mese di gennaio 2004, i datori di lavoro devono effettuare le sistemazioni entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.
L’operazione richiede di:
- determinare l’importo CIG già conguagliato al rigo 39 per il 2003 e per gennaio 2004, depurato del contributo addizionale;
- riportarlo con il codice G030 nei quadri B-C del DM10/2 come "restituzione CIG ordinaria";
- determinare gli ANF già conguagliati al rigo 35;
- riportarli con il codice F110 come "restituzione ANF";
- indicare le stesse somme nel quadro D con i codici G830 e G831 per il 2003, e G834 e G835 per il 2004.
Restano ferme le modalità ordinarie per i trattamenti CIG autorizzati in forza della legge n. 164/1975.
Istruzioni contabili
La Direzione Generale richiede una distinta rilevazione contabile degli oneri sostenuti per il 2003 e il 2004.
Per i conguagli del 2003:
- G830 → conto GAU 30/111;
- G831 → conto GAT 30/111;
- E330 → conto GAU 21/111.
Per i conguagli dal 2004:
- G834 → conti GAU 30/172 e GAU 30/112, rispettivamente per competenza dell’anno in corso e degli anni precedenti;
- G835 → conti GAT 30/172 e GAT 30/112;
- E334 → conti GAU 21/172 e GAU 21/112.
I conti riferiti alla competenza degli anni precedenti devono essere movimentati a partire dall’esercizio 2005.
Recupero delle somme già conguagliate con modalità ordinarie
I recuperi relativi ai conguagli dell’anno 2003 e del mese di gennaio 2004, effettuati con le modalità della disciplina ordinaria e indicati nei DM10/2 con i codici G030 e F110, devono essere imputati ai conti già esistenti PTH 24/030 per le indennità e PTD 24/030 per gli assegni per il nucleo familiare.
La circolare conclude richiamando l’allegato contenente i nuovi conti istituiti per la gestione contabile dell’intervento.
Punti principali
Ambito della disciplina e periodo di applicazione
La circolare richiama i precedenti messaggi interpretativi sull’art. 41, commi 9, 10 e 11, della legge n. 289/2002 e ribadisce che l’ampliamento dei limiti temporali della CIGO per le imprese dell’indotto automobilistico può essere concesso fino al 31 dicembre 2003, per periodi non superiori a 24 mesi consecutivi o, per più periodi non consecutivi, fino a 24 mesi in un triennio. Per beneficiare dell’ampliamento è necessario che il periodo iniziale della richiesta cada tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2003.
Correzione di un refuso e criteri per i periodi non consecutivi
Viene corretto un refuso contenuto nel messaggio n. 000357 del 5.5.03: la formula corretta è "per più periodi non consecutivi di 24 mesi in un triennio". Per le richieste relative a periodi non consecutivi si precisa che la prima autorizzazione deve riguardare un arco temporale ricadente nel 2003 e che eventuali periodi autorizzati nel 2004 devono essere direttamente riconducibili alla crisi del settore automobilistico, secondo il principio di causa-effetto da verificare caso per caso.
Requisiti delle aziende destinatarie
La disciplina si rivolge alle sole imprese industriali che svolgono attività di fornitura o sub-fornitura di componenti, supporto o servizi a favore di imprese operanti nel settore automobilistico. È richiesto che almeno il 30% del fatturato globale derivi da attività di fornitura o sub-fornitura verso il settore automobilistico; a tal fine le aziende devono presentare una dichiarazione di responsabilità che attesti tale requisito, indicato come valore orientativo non inferiore al 30%.
Codifica delle aziende e autorizzazioni
Le strutture territoriali, verificata la sussistenza dei requisiti, devono attribuire alle aziende classificate nel settore 1.xx.xx il codice di autorizzazione "2H", con il nuovo significato di posizione relativa a impresa industriale operante nell’indotto automobilistico destinataria dell’art. 41, comma 9, L. 289/2002. Il codice va associato al periodo di validità corrispondente alla durata dell’integrazione salariale autorizzata in deroga ai limiti di legge.
Procedure informatiche per l’acquisizione delle domande
Le domande si acquisiscono con le procedure già in uso per i modelli Igi 15, sui quali l’azienda deve indicare l’intenzione di avvalersi dell’art. 41, comma 9, L. 289/2002. I codici di intervento sono 141 per le richieste riferite al 2003 e 142 per quelle riferite al 2004. I codici evento compatibili sono 007 (sospensione del lavoro per ordine del committente), 011 (crisi temporanea di mercato) e 012 (mancanza di ordini, commesse e lavoro). I periodi devono rientrare, per il codice 141, tra il 30/12/2002 e il 03/01/2004, e per il codice 142, tra il 05/01/2004 e il 01/01/2005.
Modalità di conguaglio per il 2003 e il 2004
Per i conguagli delle integrazioni salariali autorizzate per il 2003 e il 2004, le imprese devono usare codici specifici nei modelli DM10/2. Per il 2003: G830 per il conguaglio CIG, G831 per gli ANF connessi, ed E330 per il contributo addizionale; per il 2004: G834 per il conguaglio CIG, G835 per gli ANF, ed E334 per il contributo addizionale. Gli importi devono essere esposti nei quadri indicati, senza compilare le caselle relative a numero dipendenti, giornate e retribuzioni ove previsto.
Sistemazione delle somme già conguagliate
Per le somme già conguagliate secondo le modalità ordinarie per il 2003 e per il mese di gennaio 2004, i datori di lavoro devono procedere alla sistemazione entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare. Devono determinare l’importo CIG già conguagliato, depurarlo del contributo addizionale, e indicarlo con il codice G030 come restituzione CIG ordinaria; gli ANF vanno recuperati con il codice F110. Le medesime somme devono essere riportate anche nel quadro D con i codici G830/G831 per il 2003 e G834/G835 per il 2004.
Istruzioni contabili e conti di imputazione
Gli oneri devono essere rilevati contabilmente in modo distinto per gli esercizi 2003 e 2004. Per il 2003, i trattamenti con codice G830 vanno al conto GAU 30/111, gli ANF con G831 al conto GAT 30/111 e il contributo addizionale con E330 al conto GAU 21/111. Per il 2004, i trattamenti con G834 vanno ai conti GAU 30/172 e GAU 30/112 a seconda della competenza, gli ANF con G835 ai conti GAT 30/172 e GAT 30/112, mentre il contributo addizionale con E334 ai conti GAU 21/172 e GAU 21/112. I conti riferiti alla competenza degli anni precedenti devono essere movimentati dal 2005.
Recupero delle somme già conguagliate e conti preesistenti
I recuperi dei conguagli effettuati con le modalità ordinarie per il 2003 e per gennaio 2004, evidenziati con i codici G030 e F110, devono essere imputati ai conti già esistenti PTH 24/030 per le indennità e PTD 24/030 per gli ANF. La circolare indica inoltre che i nuovi conti istituiti sono riportati in allegato.
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