Circolare numero 46 del 10-3-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione dell’esonero contributivo previsto dalla legge n. 185/1992 per le aziende agricole danneggiate da calamità o avversità atmosferiche. In particolare, precisa che il beneficio spetta all’intera azienda anche se alcuni fondi si trovano in Comuni non colpiti, purché rientrino nella consistenza aziendale denunciata; non si estende invece a fondi condotti a titolo diverso e non inclusi nell’azienda. Inoltre, aggiorna il trattamento dei danni alle produzioni assicurate, indicando che, a seguito delle modifiche normative intervenute nel 2002, tornano agevolabili solo i danni a produzioni non ammissibili all’assicurazione agevolata.
Esonero contributivo per aziende agricole colpite da calamità: chiarimenti applicativi
Esonero contributivo ex legge n. 185/1992 per aziende agricole colpite da calamità
La circolare fornisce chiarimenti applicativi sul parziale esonero contributivo previsto dagli artt. 3 e 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, con riferimento alle aziende del settore agricolo danneggiate da eccezionali calamità o avversità atmosferiche. I chiarimenti intervengono su due profili specifici: la presenza di fondi aziendali in Comuni non colpiti e il coordinamento tra beneficio contributivo e assicurazione delle produzioni.
Ambito soggettivo e presupposti del beneficio
La disciplina richiamata riguarda le aziende agricole, singole o associate, condotte da coltivatori diretti, mezzadri o coloni, oppure da imprenditori agricoli a titolo principale iscritti alla relativa gestione previdenziale. Il beneficio consiste nell’esonero parziale del pagamento dei contributi in scadenza nei 12 mesi successivi all’evento, purché:
- l’azienda ricada nelle zone delimitate dal decreto ministeriale che dichiara l’eccezionale calamità;
- il danno subito sia almeno pari al 35% della produzione lorda vendibile.
L’esonero opera sia per la contribuzione dovuta dal titolare a titolo proprio sia per quella riferita alla manodopera dipendente impiegata per le esigenze lavorative dei fondi che compongono l’intera azienda.
Aziende con pluralità di fondi
La circolare precisa che, se l’azienda comprende più fondi e alcuni di essi insistono su Comuni non colpiti dall’evento calamitoso, tale circostanza è irrilevante. Il beneficio spetta infatti all’azienda nel suo complesso, intesa come complesso dei beni organizzati dall’imprenditore ai sensi dell’art. 2555 c.c. Ne consegue che l’esonero si estende anche ai fondi aziendali situati in Comuni non inseriti nel decreto ministeriale, purché facciano parte della medesima azienda denunciata.
Fondi posseduti o condotti a titolo diverso e non inclusi nell’azienda
È invece esclusa l’ipotesi in cui il titolare dell’azienda sia anche proprietario, affittuario o comunque conduttore di altri fondi non compresi nella consistenza originaria denunciata all’atto di costituzione dell’azienda o in una successiva variazione. In tal caso, tali fondi sono condotti a titolo diverso rispetto alla posizione previdenziale dell’azienda. Per la manodopera assunta su questi fondi non riconducibili all’originaria azienda non opera il beneficio ex lege n. 185/1992, anche se i fondi si trovano in Comuni dichiarati calamitatati.
Produzione lorda vendibile e produzioni assicurate
La circolare ricostruisce anche il quadro normativo relativo alle produzioni assicurate. In origine, l’art. 3 della legge n. 185/1992 concedeva le agevolazioni solo per i danni a produzioni non ammissibili all’assicurazione agevolata. Con l’art. 2, comma 1, del d.l. 17 maggio 1996, n. 273, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 380, il beneficio era stato esteso, per gli eventi calamitosi verificatisi dal 1995, anche ai danni relativi a produzioni assicurabili ma non assicurate.
Successivamente, l’art. 4, comma 1, del d.l. 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, ha abrogato la modifica del 1996, facendo riacquistare efficacia al testo originario dell’art. 3 della legge n. 185/1992. Pertanto, dalla data di entrata in vigore della legge n. 256/2002, le agevolazioni contributive tornano a spettare solo per i danni relativi a produzioni non ammissibili all’assicurazione agevolata.
Effetti pratici dei chiarimenti
I chiarimenti hanno rilievo per la corretta istruttoria delle domande di esonero contributivo in agricoltura, sia nella verifica della delimitazione aziendale sia nella valutazione delle produzioni danneggiate. In sintesi, l’INPS conferma un criterio unitario di considerazione dell’azienda, ma limita il beneficio ai fondi effettivamente ricompresi nella consistenza denunciata e, per il profilo assicurativo, alle sole produzioni non assicurabili secondo il regime vigente dopo la legge n. 256/2002.
Punti principali
Premessa e finalità dei chiarimenti
L’INPS risponde a quesiti delle Sedi sull’applicazione dell’esonero contributivo parziale previsto dagli artt. 3 e 5 della legge n. 185/1992. I chiarimenti riguardano due aspetti: le aziende agricole con pluralità di fondi ubicati anche in Comuni non colpiti dall’evento calamitoso e il rapporto tra beneficio contributivo e assicurazione della produzione lorda vendibile.
Regole per le aziende con pluralità di fondi
Il beneficio spetta alle aziende, singole o associate, condotte da coltivatori diretti, mezzadri, coloni o imprenditori agricoli a titolo principale iscritti alla gestione previdenziale, quando ricadono nelle zone delimitate dal decreto ministeriale dichiarativo della calamità e abbiano subito danni non inferiori al 35% della produzione lorda vendibile. L’esonero riguarda sia la contribuzione dovuta dal titolare sia quella relativa alla manodopera dipendente impiegata per le esigenze lavorative dei fondi che compongono l’intera azienda. Se alcuni fondi dell’azienda sono situati in Comuni non calamitatati, ciò non incide sul diritto al beneficio, perché l’esonero si riferisce all’azienda complessivamente intesa.
Fondi non compresi nella consistenza aziendale denunciata
Diversa è l’ipotesi in cui il titolare dell’azienda agricola sia anche proprietario, affittuario o comunque conduttore di altri fondi non inclusi nella consistenza originaria denunciata all’atto della costituzione dell’azienda o con successiva variazione. In tal caso tali fondi sono condotti a titolo diverso e non come soggetto iscritto alla gestione previdenziale. Per essi non opera il riconoscimento dei benefici ex lege n. 185/1992, anche se ricadono in Comuni dichiarati calamitatati.
Produzioni assicurate e agevolazioni contributive
La circolare ricostruisce l’evoluzione normativa dell’art. 3 della legge n. 185/1992. Dopo la modifica introdotta dal d.l. n. 273/1996, convertito dalla legge n. 380/1996, dal 1995 erano esclusi dal computo del 35% e dalle agevolazioni anche i danni alle produzioni assicurate. Successivamente, il d.l. n. 200/2002, convertito dalla legge n. 256/2002, ha abrogato tale modifica, facendo rivivere il testo originario della norma. Ne deriva che, dalla data di entrata in vigore della legge n. 256/2002, le agevolazioni tornano a essere concesse soltanto per i danni relativi alle produzioni non ammissibili all’assicurazione agevolata.
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