Circolare numero 41 del 4-3-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare pubblica il DM 30 gennaio 2004 con le retribuzioni convenzionali da utilizzare per il 2004 nel calcolo dei contributi e, in alcuni casi, delle imposte per i lavoratori italiani all'estero in Paesi non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale. Chiarisce l’ambito territoriale di applicazione, i rapporti con UE, SEE, Svizzera e convenzioni bilaterali, e specifica che il regime convenzionale vale anche in via residuale per assicurazioni non coperte dagli accordi. Indica inoltre le modalità di frazionamento mensile, arrotondamento e calcolo per alcune fattispecie, nonché la procedura per regolarizzare le difformità del mese di gennaio 2004 entro il termine previsto.
Determinazione 2004 delle retribuzioni convenzionali per lavoratori all'estero e regolarizzazioni contributive
Determinazione per l'anno 2004 delle retribuzioni convenzionali per lavoratori all'estero e regolarizzazioni contributive
La circolare illustra il DM 30 gennaio 2004 con cui sono state fissate le retribuzioni convenzionali valide per l'anno 2004, da utilizzare per il calcolo dei contributi e, nei casi previsti, anche delle imposte sul reddito da lavoro dipendente per i lavoratori italiani operanti all'estero. Il documento fornisce anche chiarimenti sull'ambito territoriale di applicazione della disciplina e sulle modalità di regolarizzazione delle eventuali difformità contributive relative al mese di gennaio 2004.
Ambito di applicazione
La disciplina delle retribuzioni convenzionali di cui al DL n. 317/1987, convertito dalla legge n. 398/1987, si applica ai lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale. La circolare precisa che l'ambito è distinto da quello degli Stati membri della Comunità europea e richiama anche i Paesi SEE, per i quali continua ad applicarsi la normativa comunitaria, nonché la Convenzione europea di sicurezza sociale, rimasta di fatto applicabile solo nei rapporti con la Turchia.
Con riferimento alla Svizzera, viene richiamato l'Accordo tra la Comunità europea, gli Stati membri e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1° giugno 2002. Da tale data trovano applicazione i regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 e, per effetto del principio dell'unicità della legislazione applicabile di cui all'art. 13 del regolamento n. 1408/71, i lavoratori interessati sono soggetti alla sola legislazione di uno Stato. Ne deriva che, nei distacchi in Svizzera, non trovano più applicazione i precedenti accordi italo-svizzeri né, in via residuale, il regime delle retribuzioni convenzionali per le assicurazioni non regolate dagli accordi; la contribuzione deve essere calcolata sulle retribuzioni effettive.
Retribuzioni convenzionali 2004
Il DM 30 gennaio 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 febbraio 2004 n. 30, determina le retribuzioni convenzionali da assumere a base per il calcolo dei contributi dovuti per il periodo di paga compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2004. Le tabelle allegate al decreto sono organizzate per settori omogenei e categorie professionali, sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
La circolare evidenzia che le retribuzioni convenzionali costituiscono anche il riferimento per:
- la liquidazione delle prestazioni pensionistiche;
- le prestazioni economiche di malattia e maternità;
- il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.
È inoltre chiarito che i valori delle tabelle sono espressi in euro e, ai fini dell'individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all'unità di euro secondo la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto n. 1123 del 17 novembre 1998.
Frazionamento, fasce e particolarità applicative
Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile deve essere determinata confrontando la retribuzione nazionale corrispondente con la fascia indicata nelle tabelle. I valori convenzionali sono frazionabili in ragione di 26 giornate nei casi di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro o trasferimento da/per l'estero avvenuti nel corso del mese, secondo quanto previsto dall'art. 3 del decreto.
La circolare rinvia inoltre alle precedenti istruzioni per l'applicazione pratica di tali regole e precisa che, per l'indennità sostitutiva del preavviso, l'obbligo contributivo va assolto secondo il sistema convenzionale. Per le modalità di calcolo della contribuzione si richiama il messaggio n. 00159 del 30 dicembre 2003.
Regolarizzazioni contributive di gennaio 2004
Le aziende che per il mese di gennaio 2004 abbiano operato in difformità dalle istruzioni della circolare possono regolarizzare i relativi periodi secondo la deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con DM 7 ottobre 1993.
La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare. Ai fini della compilazione del modello DM 10/2, le aziende devono:
- calcolare le differenze in più tra le retribuzioni convenzionali vigenti al 1° gennaio 2004 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- portare in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui si effettua la regolarizzazione tali differenze;
- calcolare i contributi dovuti sui totali così ottenuti, applicando le aliquote previste per il settore di appartenenza e vigenti nei relativi periodi di paga.
Tabelle e settori richiamati
Il decreto allegato riporta le tabelle delle retribuzioni convenzionali per diversi settori e categorie, tra cui industria, industria edile, autotrasporto e spedizione merci, credito, assicurazioni, commercio, trasporto aereo, agricoltura, industria cinematografica, spettacolo, artigianato, nonché le specifiche tabelle per quadri, dirigenti e giornalisti. La circolare segnala che, rispetto all'anno precedente, l'elemento di maggior rilievo nelle tabelle 2004 è l'introduzione di fasce specifiche per i lavoratori dipendenti dell'industria edile.
Regime fiscale richiamato dal decreto
Il decreto ministeriale richiama anche l'art. 48, comma 8-bis, del TUIR, introdotto dalla legge n. 342/2000, che consente l'utilizzazione delle retribuzioni convenzionali anche ai fini fiscali per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero. La circolare richiama infine il precedente quadro normativo e la necessità di allineare le retribuzioni fissate annualmente ai contratti collettivi nazionali raggruppati per settori omogenei.
Punti principali
Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2004
Il DM 30 gennaio 2004 fissa, per il periodo di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004, le retribuzioni convenzionali da assumere a base per i contributi dei lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale con l'Italia, nonché per le assicurazioni obbligatorie non contemplate dagli accordi eventualmente esistenti. Le tabelle allegate al decreto sono richiamate come parte integrante della disciplina.
Ambito di applicazione territoriale
La circolare precisa che la legge n. 398/1987 non si applica agli Stati membri della Comunità europea né ai Paesi aderenti allo SEE. Per il Regno Unito è riportata la situazione allora vigente; sono citati inoltre i Paesi SEE cui continua ad applicarsi la normativa CEE per effetto dell’accordo. È richiamata la Convenzione europea di sicurezza sociale, ancora applicabile solo nei rapporti con la Turchia, e l’accordo tra Comunità europea, Stati membri e Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giugno 2002.
Effetti per la Svizzera e per gli accordi internazionali
Dal 1° giugno 2002, nei rapporti con la Svizzera si applicano i regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72. In base all'art. 13 del regolamento n. 1408/71, il lavoratore è soggetto alla legislazione di un solo Stato, con la conseguenza che per i distacchi di lavoratori italiani in Svizzera non si applicano più i precedenti accordi italo-svizzeri né, in via residuale, il regime delle retribuzioni convenzionali per le forme assicurative non regolate dalle convenzioni; la contribuzione deve quindi essere calcolata sulle retribuzioni effettive.
Regime residuale delle retribuzioni convenzionali
Il regime delle retribuzioni convenzionali continua ad applicarsi in via residuale anche per le assicurazioni non contemplate dalle convenzioni di sicurezza sociale vigenti. La circolare richiama, a titolo esemplificativo, le convenzioni stipulate con vari Paesi extracomunitari, tra cui Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale, Paesi dell’ex Jugoslavia indicati, Slovenia, Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano e Croazia.
Caratteristiche delle tabelle retributive
Le tabelle per il 2004 riportano come unica novità rispetto all'anno precedente l'introduzione di specifiche fasce di retribuzioni convenzionali per i lavoratori dipendenti dell'industria edile. Le retribuzioni convenzionali costituiscono base di riferimento per pensioni, prestazioni economiche di malattia e maternità e trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati. I valori sono espressi in euro e devono essere arrotondati all'unità di euro ai fini contributivi.
Frazionamento mensile e criteri di calcolo
I valori convenzionali sono divisibili in ragione di 26 giornate nei casi di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro o trasferimento da/per l'estero nel corso del mese. Per l'individuazione della retribuzione imponibile si applicano le disposizioni richiamate dalla circolare e, per il trattamento di fine rapporto in caso di indennità sostitutiva del preavviso, l'obbligo contributivo va assolto secondo il sistema convenzionale. Le modalità di calcolo della contribuzione sono rinviate al messaggio n. 00159 del 30 dicembre 2003.
Regolarizzazioni contributive per gennaio 2004
Le aziende che abbiano operato in difformità dalle istruzioni della circolare per il mese di gennaio 2004 possono regolarizzare i periodi ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con DM 7 ottobre 1993. La regolarizzazione va effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare. Nel modello DM 10/2 occorre calcolare le differenze tra le retribuzioni convenzionali vigenti al 1° gennaio 2004 e quelle già assoggettate a contribuzione e portarle ad aumento delle retribuzioni imponibili del mese di regolarizzazione, applicando le aliquote del settore di appartenenza.
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