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Circolare

Circolare numero 44 del 10-3-2004

SOMMARIO: Precisazioni sulle modalità di compilazione da parte dei datori di lavoro del riquadro relativo ai datiprevidenziali ed assistenziali INPS della certificazione CUD 2004. Chiarimenti in merito alle istruzionicontenute nel provvedimento.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’approvazione del modello CUD 2004 e fornisce istruzioni operative per la sua compilazione, con particolare attenzione ai dati previdenziali e assistenziali INPS, anche alla luce della soppressione dell’INPDAI e del relativo trasferimento all’INPS. Vengono richiamati termini di consegna, possibilità di certificazione integrativa, utilizzo del modello per anni successivi, nuove qualifiche e codici, regole sul massimale contributivo 2003 e modalità di esposizione di preavviso, contribuzione atipica, lavoratori extracomunitari legalizzati, retribuzioni figurative e collaborazioni coordinate e continuative.

Certificazione unica CUD 2004 per i redditi 2003 e istruzioni di compilazione dei dati previdenziali INPS

Certificazione CUD 2004 per l’anno 2003

La circolare illustra l’utilizzo del modello CUD 2004, approvato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 25 novembre 2003, per la certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2003, nonché dei dati previdenziali e assistenziali connessi. Il documento integra le istruzioni operative per i datori di lavoro, gli enti pensionistici e gli altri sostituti d’imposta, con particolare attenzione ai profili INPS e alle novità derivanti dall’assorbimento dell’INPDAI nell’INPS.

Ambito di applicazione e funzioni della certificazione

Il CUD 2004 serve ad attestare:

  • i redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 46 e 47 del TUIR;
  • le anticipazioni sulle indennità di fine rapporto;
  • le indennità di fine rapporto per cessazioni intervenute dal 1974 in poi o ancora non avvenute;
  • le ritenute e le detrazioni effettuate;
  • i dati previdenziali e assistenziali relativi a contributi versati o dovuti all’INPS e all’INPDAP;
  • i trattamenti pensionistici corrisposti nel 2003 e le relative ritenute e detrazioni.

I dati previdenziali di pertinenza INPS devono essere certificati da tutti i datori di lavoro già tenuti alla presentazione del modello 01/M, anche se non sostituti d’imposta. Inoltre, in seguito alla soppressione dell’INPDAI disposta dall’art. 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il CUD 2004 deve essere rilasciato anche dai datori di lavoro che occupano dirigenti ex INPDAI e che erano tenuti al mod. DAP/12.

Utilizzo della certificazione verso l’INPS

Per i periodi per i quali l’INPS non abbia ancora acquisito i flussi delle dichiarazioni unificate ex art. 4 del D.P.R. n. 322/1998, il CUD rilasciato dal datore di lavoro può essere presentato dall’interessato all’Istituto per la determinazione del diritto e della misura delle prestazioni, nonché per gli altri adempimenti istituzionali. In alternativa, nelle more dell’acquisizione dei flussi, il datore di lavoro può trasmettere una dichiarazione su supporto magnetico o per via telematica secondo le istruzioni INPS.

Termini di consegna e certificazione integrativa

La certificazione unica deve essere consegnata entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi, oppure entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Se, a seguito di richiesta per cessazione intervenuta nel 2003, era già stata rilasciata una certificazione prima dell’approvazione del nuovo schema, i dati mancanti rispetto al CUD 2004 devono essere comunicati con certificazione integrativa entro il termine previsto dall’art. 4, comma 6-quater, del D.P.R. n. 322/1998. I dati previdenziali e assistenziali, comunque, devono essere integrati considerando anche quanto già certificato in precedenza.

Novità strutturali della Parte C del modello

Nella Parte C, dedicata ai dati previdenziali e assistenziali INPS, la circolare segnala alcune modifiche rispetto all’anno precedente:

  • soppressione della casella Ente per l’ex INPDAI;
  • soppressione della casella FG delle assicurazioni coperte;
  • collocazione della casella 12 "Settimane utili" accanto alla casella 11 "Settimane retribuite" per agevolare la lettura dei dati dei lavoratori part-time.

La compilazione deve avvenire separatamente per ciascuna matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi.

Qualifica assicurativa, assicurazioni coperte e codici aggiornati

I punti 1, 2 e 3 del campo Qualifica Assicurativa devono essere sempre compilati quando sono presenti dati INPS. La circolare introduce due nuove qualifiche:

  • codice 9 per i dirigenti di azienda industriale assunti dall’1 gennaio 2003 iscritti al F.P.L.D.;
  • codice A per la posizione atipica ex INPDAI.

Il codice 3 vale anche per i dirigenti industriali iscritti alla gestione separata ex INPDAI in forza al 31 dicembre 2002. Il codice 02 e la relativa casella Ente non sono più utilizzabili dal 2003. Nei punti 6, 7 e 8 devono essere indicate le assicurazioni cui il lavoratore è soggetto; dall’1 gennaio 2003 per i dirigenti di aziende industriali va barrata la casella IVS, mentre la casella FG è soppressa.

Competenze correnti, altre competenze e massimale contributivo

Nei punti 9 e 10 vanno indicate rispettivamente le competenze correnti e le altre competenze. La distinzione serve alla determinazione della retribuzione media settimanale utile per l’accredito figurativo ai fini pensionistici. Il punto 9 deve riportare la retribuzione assoggettata al contributo IVS, comprese le retribuzioni convenzionali; il punto 10 è obbligatorio anche per i dirigenti di aziende industriali.

Per i lavoratori soggetti al massimale di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, inclusi i dirigenti di aziende industriali, i valori dei punti 9 e 10 devono essere complessivamente contenuti entro il massimale contributivo 2003, pari a euro 80.391,00. Nei punti 11, 13, 14 e 15 devono essere riportate settimane, giornate e mesi retribuiti anche quando la contribuzione pensionistica non sia dovuta per superamento del massimale. La ripartizione tra competenze correnti e altre competenze deve seguire l’ordine cronologico degli importi imponibili fino al raggiungimento del limite.

Se per uno stesso lavoratore vi sono più situazioni assicurative e il massimale risulta già superato nella prima certificazione, nella seconda devono comunque essere indicati periodi e giorni retribuiti; nel punto 9 va indicato il valore convenzionale di 1 euro.

Indennità sostitutiva del preavviso

La circolare riepiloga le regole di compilazione del CUD nei casi di indennità sostitutiva del preavviso, richiamando il messaggio INPS n. 159 del 30 dicembre 2003. Sono disciplinate tre ipotesi:

  • preavviso ricadente nel 2003 e assoggettato parzialmente per effetto del massimale;
  • preavviso ricadente nel 2003 ed escluso dall’imponibile perché eccedente il massimale;
  • preavviso a cavallo tra 2003 e 2004.

In tutte le ipotesi devono essere compilati i campi della sezione retribuzioni particolari con codice P, date di inizio e fine del periodo di preavviso, importo assoggettato a contribuzione o valore convenzionale 1 nei casi di eccedenza, e numero delle settimane interessate. Per la parte di competenza 2004, nel caso di preavviso a cavallo d’anno, va compilato un ulteriore rigo.

Tipo rapporto e codici da utilizzare o sopprimere

Il punto 20 "Tipo rapporto" va indicato solo per rapporti particolari o agevolati. Per il 2003 vengono introdotte e precisate varie regole:

  • codice 10 per lavoratori non soggetti al contributo DS;
  • codice 20 anche per i lavoratori non iscrivibili all’ex Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;
  • codice 70 anche per i dirigenti di aziende industriali esclusi dalla contribuzione IVS ex art. 75 della legge n. 388/2000, in sostituzione del codice 99 usato per l’ex INPDAI;
  • codice 92 anche per i dirigenti di aziende industriali assunti ai sensi dell’art. 20 della legge n. 266/1997, con riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

Dal 2003 non devono più essere utilizzati il codice 98 in questo campo e i codici D1, D2 e D3, sostituiti dai codici L, N e R nel campo Qualifica.

Retribuzione particolare AT e contribuzione atipica ex INPDAI

In attuazione della disciplina sulla contribuzione atipica ex INPDAI, dal 1 gennaio 2003 è istituito il codice tipo retribuzione particolare AT. I periodi di contribuzione atipica devono essere indicati nella Parte C con:

  • qualifica A nella Sezione 1;
  • matricola e provincia lavoro;
  • casella IVS barrata;
  • codice AT nella Sezione 2;
  • date di inizio e fine del trimestre di riferimento;
  • retribuzione base utilizzata per il calcolo;
  • numero di settimane corrispondenti.

Per questa fattispecie non devono essere compilati dati nella Sezione 3.

Lavoratori extracomunitari legalizzati e lavoratori soggetti al massimale

Il codice XZ per i lavoratori extracomunitari interessati alla legalizzazione del lavoro irregolare ha cessato la validità; per il CUD 2003 vanno quindi applicate le regole ordinarie previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Il codice 98, relativo al lavoratore soggetto al massimale contributivo della legge n. 335/1995, dal 1 gennaio 2003 deve essere utilizzato anche per i dirigenti di aziende industriali. In tale ipotesi la retribuzione da esporre è quella eccedente il massimale, sulla quale sono state versate soltanto le contribuzioni minori.

Accredito figurativo e retribuzioni ridotte

I punti da 35 a 50 sono destinati agli elementi utili per l’accredito figurativo di settimane e retribuzioni ai fini pensionistici, in relazione a malattia, infortunio, maternità e paternità, congedi parentali, riposi e permessi, malattia del figlio, integrazione salariale e donazione di sangue.

La circolare fornisce precisazioni soprattutto sui punti 40, 41, 42, 43, 48 e 49, distinguendo tra accredito sulla base della retribuzione effettiva e accredito sulla base di una retribuzione convenzionale.

Congedi e permessi con accredito sulla retribuzione effettiva

Nei punti 40 e 41 devono essere indicati, con accredito sulla retribuzione effettiva, i seguenti periodi:

  • congedo di maternità e paternità ex artt. 16, 17, 20 e 28 del D.Lgs. n. 151/2001;
  • congedo parentale nei limiti di 6 mesi entro i 3 anni di vita del bambino;
  • congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni;
  • prolungamento del congedo parentale fino al terzo anno di vita del bambino con handicap;
  • permessi mensili di tre giorni per figli con handicap grave;
  • permessi mensili per genitori, parenti o affini entro il terzo grado con handicap grave;
  • permessi mensili per lavoratore con handicap grave.

Congedi e permessi con accredito sulla retribuzione convenzionale

Nei punti 42 e 43 vanno indicati i periodi riconoscibili figurativamente sulla base di un valore retributivo convenzionale:

  • riposi giornalieri di due ore al giorno fino al primo anno di vita del bambino;
  • congedi parentali oltre i 6 mesi entro i 3 anni di vita del bambino o fruiti tra il 3° e l’8° anno;
  • riposi giornalieri per figli con handicap grave fino al terzo anno di vita;
  • congedi per malattia del bambino tra i 3 e gli 8 anni, fruibili alternativamente fino a 5 giorni l’anno per ciascun genitore;
  • riposi giornalieri per lavoratore portatore di handicap grave.

Congedi per assistenza a soggetto con handicap grave

I punti 48 e 49 si riferiscono ai congedi ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, fruiti dai genitori o, in assenza di questi, da fratelli o sorelle per assistere un soggetto con handicap in situazione di gravità. La circolare precisa che sono riconoscibili figurativamente periodi di congedo fino a due anni nell’arco della vita lavorativa. Durante il congedo spetta un’indennità pari all’ultima retribuzione percepita e la copertura figurativa è riconosciuta entro il limite massimo di euro 38.019,16 per il 2003.

Contributo aggiuntivo dell’1% e sospensioni contributive

Il punto 51 deve contenere, di regola, il contributo aggiuntivo IVS dell’1% a carico del lavoratore sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile. Non deve però essere indicato il contributo trattenuto a seguito del conguaglio di fine anno con la mensilità di gennaio 2004, né le ritenute previdenziali relative a componenti variabili della retribuzione per le quali gli adempimenti contributivi sono stati assolti nel mese di gennaio 2004.

Per le aziende che beneficiano di sospensione contributiva per calamità naturali, i contributi a carico del lavoratore oggetto di sospensione non vanno riportati nel punto 51; l’importo deve essere indicato nelle annotazioni con gli estremi dell’ordinanza di sospensione e, se rilevante ai fini IRPEF sospesa, tale circostanza va precisata nelle annotazioni.

Collaborazioni coordinate e continuative

La Sezione 4 è riservata ai compensi corrisposti nel 2003 ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata INPS ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Nel punto 57 i compensi devono essere indicati entro il massimale contributivo annuo per il 2003, pari a euro 80.391,00.

Punti principali

Approvazione del modello CUD 2004 e finalità della certificazione

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 novembre 2003 approva lo schema di certificazione unica CUD 2004, con le informazioni per il contribuente, da utilizzare per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2003, le anticipazioni e le indennità di fine rapporto, le ritenute, le detrazioni e i dati previdenziali e assistenziali relativi a INPS e INPDAP, nonché i trattamenti pensionistici corrisposti nel 2003. La certificazione ha quindi una funzione sia fiscale sia previdenziale.

Soggetti obbligati e rapporti con INPS e INPDAI

I dati previdenziali INPS devono essere certificati da tutti i datori di lavoro, anche se non sostituti d’imposta, già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (modello 01/M). A seguito della soppressione dell’INPDAI disposta dall’art. 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la certificazione CUD 2004 deve essere rilasciata anche per i dirigenti ex INPDAI, con riferimento ai dati previdenziali e assistenziali versati o dovuti all’INPS nel 2003 dai datori di lavoro tenuti al mod. DAP/12.

Utilizzo della certificazione per periodi non presenti negli archivi INPS

Per i periodi per i quali i flussi informativi delle dichiarazioni unificate non risultano ancora acquisiti negli archivi INPS, la certificazione CUD 2004 rilasciata dal datore di lavoro può essere presentata dall’interessato all’INPS ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni e degli altri adempimenti istituzionali. In attesa dell’acquisizione dei flussi, i datori di lavoro possono anche trasmettere una dichiarazione su supporto magnetico o per via telematica secondo le istruzioni dell’Istituto.

Certificazione integrativa e termini di consegna

Se, a seguito di richiesta per cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel 2003, il sostituto d’imposta avesse rilasciato una certificazione prima dell’approvazione dello schema CUD 2004, i dati previsti dal nuovo schema e non presenti nel CUD 2003 già consegnato devono essere inseriti in una certificazione integrativa, da rilasciare entro il termine previsto dall’art. 4, comma 6-quater, del D.P.R. n. 322/1998. La certificazione unica deve essere consegnata al contribuente entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Novità del tracciato INPS nella Parte C del CUD

Nella Parte C, relativa ai dati previdenziali e assistenziali INPS, vengono evidenziate alcune modifiche rispetto all’anno precedente: eliminazione della casella Ente per l’identificazione dell’ex INPDAI, soppressione della casella FG sulle assicurazioni coperte, e affiancamento della casella 12 "Settimane utili" alla casella 11 "Settimane retribuite" per i rapporti part-time. Le istruzioni precisano inoltre che i dati previdenziali e assistenziali devono essere indicati separatamente per ciascuna matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi.

Qualifica assicurativa, assicurazioni coperte e nuovi codici

I punti 1, 2 e 3 del campo Qualifica Assicurativa devono essere compilati sempre in presenza di dati previdenziali e assistenziali INPS. Sono introdotte la qualifica "9" per i dirigenti di azienda industriale assunti dall’1.1.2003 iscritti al F.P.L.D. e la qualifica "A" per l’atipica ex INPDAI; il codice 3 identifica anche i dirigenti di aziende industriali iscritti alla gestione separata ex INPDAI in forza al 31.12.2002. Dal 2003 il codice 02 e la relativa casella Ente sono soppressi. Nei punti 6-8 devono essere barrate le assicurazioni dovute; dall’1.1.2003 per i dirigenti di aziende industriali va barrata la casella IVS e la casella FG è soppressa.

Competenze correnti, altre competenze e massimale contributivo

Nei punti 9 e 10 devono essere indicate rispettivamente competenze correnti e altre competenze. La ripartizione serve alla determinazione della retribuzione media settimanale utile per l’accredito figurativo ai fini pensionistici. Il punto 9 deve contenere la retribuzione assoggettata a contributo IVS, comprese le retribuzioni convenzionali; il campo 10 è obbligatorio anche per i dirigenti di aziende industriali. Per i lavoratori soggetti al massimale ex art. 2, comma 18, legge n. 335/1995, compresi i dirigenti industriali, gli imponibili dei punti 9 e 10 vanno determinati complessivamente nel limite di euro 80.391,00 per il 2003. Nei punti 11, 13, 14 e 15 vanno comunque riportate settimane, giornate e mesi retribuiti anche se non è dovuta contribuzione per superamento del massimale.

Regole particolari per il massimale e per più situazioni assicurative

Ai fini della ripartizione del massimale tra competenze correnti e altre competenze, gli importi devono essere sommati in ordine cronologico fino a concorrenza del massimale. Se per lo stesso lavoratore devono essere certificate più situazioni assicurative e il massimale risulta già superato nella prima certificazione, nella seconda vanno comunque indicati settimane, giornate e mesi retribuiti, mentre nel punto 9 va inserito il valore convenzionale 1 euro.

Indennità sostitutiva del preavviso e compilazione del CUD

La circolare richiama le istruzioni sul trattamento contributivo dell’indennità di preavviso in caso di superamento del massimale annuo. Sono disciplinate tre ipotesi: preavviso nel 2003 assoggettato parzialmente; preavviso nel 2003 escluso dall’imponibile perché eccedente il massimale; preavviso a cavallo tra 2003 e 2004. In tutti i casi devono essere compilati i punti 26, 27, 28, 29 e 30 della sezione retribuzioni particolari con codice "P", periodo di riferimento, importo assoggettato o valore convenzionale 1, e numero di settimane; per la quota eccedente o riferita a periodi diversi può essere utilizzato un ulteriore rigo con codice tipo "98".

Tipo rapporto: nuovi codici e codici soppressi

Il punto 20 "Tipo rapporto" va compilato solo per rapporti particolari con agevolazioni contributive o altri casi specifici. Per il 2003 viene istituito il codice "10" per i lavoratori non soggetti al contributo DS; il codice "20" si applica anche ai lavoratori non iscrivibili all’ex Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto; il codice "70" vale anche per i dirigenti industriali esclusi dalla contribuzione IVS ex art. 75, legge n. 388/2000; il codice "92" si applica anche ai dirigenti di aziende industriali assunti ai sensi dell’art. 20 della legge n. 266/1997 con riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. Dal 2003 non devono più essere utilizzati il codice 98, e i codici D1, D2 e D3, sostituiti dai codici L, N e R nel campo Qualifica.

Retribuzione particolare AT e contribuzione atipica ex INPDAI

Per effetto della forma contributiva cosiddetta atipica ex INPDAI, dal 1 gennaio 2003 è istituito il nuovo codice tipo retribuzione particolare "AT". I periodi con contribuzione atipica devono essere riportati nella Parte C, Sezione 1, con qualifica "A", matricola e provincia lavoro, casella IVS barrata; nella Sezione 2 si indica il codice AT, le date di inizio e fine del trimestre, la retribuzione base e il numero di settimane corrispondenti. Nessun dato va indicato nella Sezione 3.

Lavoratori extracomunitari legalizzati, massimale annuo e dirigenti industriali

Il codice "XZ" per i lavoratori extracomunitari interessati alla legalizzazione del lavoro irregolare ha cessato la validità e per il CUD 2003 si applicano le modalità ordinarie previste per la generalità dei lavoratori dipendenti. Il codice "98" per il lavoratore soggetto al massimale contributivo ex legge n. 335/1995, dall’1.1.2003, deve essere utilizzato anche per i dirigenti di azienda industriale; la retribuzione da esporre è quella eccedente il massimale sulla quale sono state versate solo contribuzioni minori. Dal 1.1.2003 non devono più essere utilizzati i codici EN, RG, RI, AP e OR già in uso per i dirigenti ex INPDAI.

Accredito di contribuzioni figurative e retribuzioni ridotte

I punti da 35 a 50 della Parte C sono destinati agli elementi utili per l’accredito figurativo di settimane e retribuzioni ai fini del diritto e della misura della pensione, in relazione a eventi come malattia, infortunio, maternità e paternità, congedi parentali, riposi e permessi, malattia del figlio, integrazione salariale e donazione di sangue. La circolare fornisce precisazioni sui punti 40, 41, 42, 43, 48 e 49, distinguendo tra accredito sulla retribuzione effettiva e accredito sulla retribuzione convenzionale.

Congedi e permessi con accredito sulla retribuzione effettiva

Nei punti 40 e 41 vanno indicati, con accredito sulla retribuzione effettiva, i periodi di congedo di maternità e paternità ex artt. 16, 17, 20 e 28 del D.Lgs. n. 151/2001; il congedo parentale nei limiti di 6 mesi entro i 3 anni di vita del bambino; il congedo per malattia del bambino sotto i 3 anni; il prolungamento del congedo parentale per bambino con handicap fino al terzo anno di vita; i permessi mensili di tre giorni per figli con handicap grave; i permessi mensili per genitori, parenti o affini entro il terzo grado con handicap grave; e i permessi mensili per lavoratore con handicap grave.

Congedi con accredito sulla retribuzione convenzionale

Nei punti 42 e 43 devono essere riportati i periodi riconoscibili figurativamente sulla base di un valore retributivo convenzionale, tra cui i riposi giornalieri di due ore al giorno fino al primo anno di vita del bambino, il congedo parentale oltre i 6 mesi entro i 3 anni o fruito tra il 3° e l’8° anno, i riposi giornalieri per figli con handicap grave fino al terzo anno di vita, i congedi per malattia del bambino tra i 3 e gli 8 anni entro il limite di 5 giorni l’anno per ciascun genitore, e i riposi giornalieri per lavoratore portatore di handicap grave.

Congedi per assistenza a soggetto con handicap grave e limite figurativo

I punti 48 e 49 riguardano i congedi ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, fruiti dai genitori o, in loro assenza, da fratelli o sorelle per assistere un soggetto con handicap grave. Sono riconoscibili figurativamente periodi di congedo fino a due anni nell’arco della vita lavorativa; durante il congedo spetta un’indennità pari all’ultima retribuzione percepita e la copertura figurativa entro il limite massimo di euro 38.019,16 per l’anno 2003.

Contributo aggiuntivo 1% e sospensioni contributive

Il punto 51 deve contenere di norma il contributo aggiuntivo IVS dell’1% a carico del lavoratore sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile. Non deve però essere riportato il contributo trattenuto a seguito del conguaglio di fine anno con la mensilità di gennaio 2004, né le ritenute previdenziali relative a componenti variabili della retribuzione per le quali gli adempimenti sono stati assolti nel mese di gennaio 2004. Per le aziende con sospensione contributiva per calamità naturali, i contributi a carico del lavoratore oggetto di sospensione non vanno esposti nel punto 51; l’importo dovrà essere indicato nelle annotazioni con gli estremi dell’ordinanza, e se rilevante ai fini IRPEF sospesa andrà precisato nelle annotazioni.

Collaborazioni coordinate e continuative e massimale

La Sezione 4 è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti nel 2003 ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata INPS ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995. Nel punto 57 i compensi corrisposti devono essere indicati nei limiti del massimale contributivo annuo di cui all’art. 2, comma 18, legge n. 335/1995, pari a euro 80.391,00 per il 2003.

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