Circolare numero 45 del 10-3-2004
SOMMARIO: Misura dell’aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche da applicarsi nei confronti degli iscritti alla Gestione separata. Anno 2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce la misura dell’aliquota di computo da applicare, per il 2004, ai soggetti iscritti alla Gestione separata ai fini della determinazione del montante contributivo individuale e del calcolo delle pensioni. Viene richiamato il quadro normativo che ha progressivamente elevato le aliquote contributive e di computo, distinguendo tra iscritti privi di altra tutela previdenziale, titolari di pensione diretta e soggetti già assicurati in altre forme obbligatorie. Per il 2004 sono fissate aliquote differenziate pari al 19,30% e 20% per i privi di altra tutela, al 15% per i titolari di pensione diretta e al 10% per gli altri casi previsti dalla disciplina previgente.
Aliquote di computo per la Gestione separata nell’anno 2004
Aliquote di computo per la Gestione separata nell’anno 2004
La circolare definisce la misura dell’aliquota di computo applicabile nel 2004 agli iscritti alla Gestione separata, ai fini della determinazione del montante contributivo individuale e, quindi, del calcolo delle pensioni. Il documento si inserisce nel quadro dell’evoluzione normativa delle aliquote contributive della gestione e chiarisce le diverse percentuali da applicare in funzione della posizione assicurativa del soggetto interessato.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama in premessa l’articolo 45 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha previsto, dal 1° gennaio 2004, l’allineamento dell’aliquota contributiva pensionistica degli iscritti alla Gestione separata privi di altra copertura obbligatoria a quella della Gestione pensionistica dei commercianti. Tale aliquota, negli anni successivi, è soggetta agli incrementi di cui all’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al raggiungimento di 19 punti percentuali.
Vengono inoltre richiamati:
- l’articolo 1 del decreto interministeriale 2 maggio 1996, n. 282, che aveva fissato l’aliquota di computo al 10%;
- l’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, che ha previsto per i soggetti senza altra iscrizione obbligatoria un aumento graduale dell’aliquota di computo di un punto percentuale rispetto a quella di finanziamento;
- l’articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha innalzato tale maggiorazione a due punti percentuali, entro il limite complessivo del 20%;
- l’articolo 44, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha disposto incrementi di 2,5 punti dal 1° gennaio 2003 e di ulteriori 2,5 punti dal 1° gennaio 2004 per gli iscritti che percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta.
Aliquota contributiva IVS per gli iscritti senza altra tutela previdenziale
Per gli iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale, la circolare conferma che dal 1° gennaio 2004 l’aliquota contributiva per l’assicurazione IVS è pari:
- al 17,30% fino alla quota di reddito corrispondente al limite della prima fascia di retribuzione pensionabile;
- al 18,30% sulla quota di reddito eccedente tale limite.
Per l’anno 2004, il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile è indicato in euro 37.883,00.
Aliquota di computo per il calcolo delle pensioni
Per i medesimi soggetti privi di altra tutela previdenziale, la circolare precisa che, in applicazione dell’articolo 75 della legge n. 326/2003 e dell’articolo 51 della legge n. 488/1999, l’aliquota di computo per il 2004 è pari a:
- 19,30% per le quote di reddito ricomprese nel limite della prima fascia di retribuzione pensionabile;
- 20% per le quote di reddito eccedenti tale limite.
Il 20% costituisce l’aliquota massima consentita dall’articolo 51, comma 1, della legge n. 488/1999.
Disciplina degli altri iscritti alla Gestione separata
Per gli altri soggetti iscritti alla Gestione separata, la circolare afferma che continua ad applicarsi la disciplina precedente. In particolare, per il 2004:
- per gli iscritti titolari di pensione diretta, l’aliquota di computo è pari al 15%, in forza dell’articolo 44, comma 6, della legge n. 289/2002;
- per gli iscritti titolari di altra prestazione pensionistica o iscritti anche ad altra gestione, l’aliquota di computo resta pari al 10%, ai sensi dell’articolo 1 del decreto interministeriale 2 maggio 1996, n. 282.
Allegato con le aliquote storiche
La circolare segnala infine che la tabella allegata, contrassegnata come Allegato n. 1, riporta le aliquote di computo da utilizzare dal 1996 al 2004 per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche nei confronti dei soggetti iscritti alla Gestione separata.
Punti principali
Finalità della circolare
La circolare fornisce istruzioni sulla misura, per l’anno 2004, dell’aliquota di computo da applicare alla base imponibile degli iscritti alla Gestione separata, al fine di determinare il montante contributivo individuale utile per il calcolo delle prestazioni pensionistiche.
Quadro normativo richiamato
Vengono richiamati l’articolo 45 del decreto legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, l’articolo 59, comma 15, della legge n. 449/1997, l’articolo 51, comma 1, della legge n. 488/1999, l’articolo 44, comma 6, della legge n. 289/2002 e l’articolo 1 del decreto interministeriale 2 maggio 1996, n. 282, che disciplinano l’evoluzione delle aliquote contributive e di computo della Gestione separata.
Aliquota contributiva IVS per gli iscritti senza altra tutela previdenziale
Per gli iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale, dal 1° gennaio 2004 l’aliquota contributiva per l’assicurazione IVS è pari al 17,30% fino al limite della prima fascia di retribuzione pensionabile e al 18,30% sulla quota di reddito eccedente tale limite, fissato per il 2004 in euro 37.883,00.
Aliquota di computo per gli iscritti privi di altra tutela previdenziale
In applicazione delle disposizioni richiamate, per il 2004 l’aliquota di computo è pari al 19,30% sulle quote di reddito ricomprese nel limite della prima fascia di retribuzione pensionabile e al 20% sulle quote eccedenti tale limite, che costituisce anche il massimo previsto dall’articolo 51, comma 1, della legge n. 488/1999.
Disciplina per gli altri iscritti alla Gestione separata
Per gli altri soggetti iscritti alla Gestione separata continua ad applicarsi la disciplina previgente. In particolare, nell’anno 2004 l’aliquota di computo è pari al 15% per gli iscritti titolari di pensione diretta e al 10% per gli iscritti titolari di altra prestazione pensionistica o comunque iscritti anche ad altra gestione obbligatoria.
Tabella riepilogativa allegata
La circolare segnala che nell’allegato n. 1 è riportata la tabella con le aliquote di computo da utilizzare dal 1996 al 2004 per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche dei soggetti iscritti alla Gestione separata.
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