Regolamento (UE) 2021/236
Regolamento delegato (UE) 2021/236 della Commissione del 21 dicembre 2020 che modifica le norme tecniche stabilite nel regolamento delegato (UE) 2016/2251 per quanto riguarda i termini dell’inizio dell’applicazione di talune procedure di gestione del rischio ai fini dello scambio di garanzie (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il quadro europeo sui requisiti di margine per i derivati OTC non compensati, recependo gli aggiornamenti del calendario internazionale CBVB-IOSCO e tenendo conto delle criticità emerse, incluse quelle connesse alla pandemia di COVID-19 e alla Brexit. Le modifiche riguardano soprattutto i termini di applicazione dei margini iniziali, la proroga di alcune esenzioni per i contratti infragruppo con controparti del Regno Unito e il differimento ulteriore per le opzioni su singole azioni e su indici. È inoltre introdotta un’esenzione permanente dal margine di variazione per determinati contratti FX fisicamente regolati quando una controparte non è un ente ai sensi del regolamento CRR.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 sui requisiti di margine per i derivati OTC non compensati, prorogando e rimodulando i termini di applicazione di alcune procedure di gestione del rischio e introducendo un’esenzione per taluni contratti FX fisicamente regolati.
Ambito di applicazione
Si applica alle controparti soggette all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) in relazione ai contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale. Incide in particolare sulle controparti finanziarie e, per alcune disposizioni transitorie, sulle controparti appartenenti allo stesso gruppo quando una è stabilita nell’Unione e l’altra nel Regno Unito o in un paese terzo. Il regolamento disciplina l’applicazione nell’Unione di specifiche tecniche di attenuazione del rischio, con effetti dal giorno successivo alla pubblicazione; alcune nuove scadenze sono differite nel tempo secondo categorie di controparti e tipologie contrattuali. Non introduce un nuovo regime generale, ma modifica quello già previsto dal regolamento delegato (UE) 2016/2251.
Modifica delle norme tecniche sui requisiti di margine per i derivati OTC
Il regolamento delegato (UE) 2021/236 modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251, che disciplina le tecniche di attenuazione del rischio e lo scambio di garanzie per i derivati OTC non compensati mediante controparte centrale ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012. L’intervento è motivato dall’esigenza di allineare il calendario europeo agli sviluppi internazionali del CBVB e della IOSCO, di tenere conto dell’impatto della pandemia di COVID-19 e di gestire gli effetti del recesso del Regno Unito dall’Unione, riducendo il rischio di frammentazione del mercato e di arbitraggio regolamentare.
Ambito di applicazione
Le modifiche riguardano le controparti soggette agli obblighi di gestione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale. Il regolamento interviene sia sui requisiti di margine iniziale sia sulle procedure di margine di variazione, nonché sul regime transitorio applicabile ai contratti già in essere e alle novazioni effettuate per sostituire controparti stabilite nel Regno Unito con controparti stabilite in uno Stato membro.
Esenzione per i contratti FX fisicamente regolati
È introdotto il nuovo articolo 31 bis nel regolamento delegato (UE) 2016/2251. In base a tale disposizione, le controparti possono stabilire nelle proprie procedure di gestione del rischio che non sia richiesto lo scambio di margini di variazione per i contratti a termine su tassi di cambio regolati fisicamente e per gli swap su tassi di cambio regolati fisicamente, quando una delle controparti non è un ente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, oppure non lo sarebbe se fosse stabilita nell’Unione. Si tratta di una deroga specifica, collegata al profilo di rischio di tali strumenti.
Disposizioni transitorie e contratti infragruppo con controparti del Regno Unito
L’articolo 35 è riscritto per consentire la prosecuzione delle procedure di gestione del rischio già in essere al 18 febbraio 2021 per i contratti OTC non compensati stipulati o novati tra il 16 agosto 2012 e le date di applicazione del nuovo calendario. La norma tutela inoltre le novazioni effettuate esclusivamente per sostituire una controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro: in questo caso le procedure già in essere possono continuare a essere applicate, purché la novazione avvenga tra il 1o gennaio 2021 e la data più tardiva tra le pertinenti date di applicazione degli articoli 36, 37 e 38 oppure il 1o gennaio 2022.
Calendario di applicazione dei margini iniziali
Il regolamento modifica l’articolo 36 per rinviare l’entrata in applicazione dei requisiti di margine iniziale secondo soglie dimensionali. Dal 1o settembre 2021 l’obbligo si applica alle controparti che detengono derivati OTC non compensati con importo nozionale medio aggregato superiore a 50 miliardi di EUR, o ai gruppi di appartenenza che superano tale soglia. Dal 1o settembre 2022 il medesimo obbligo si estende alle controparti con importo nozionale medio aggregato superiore a 8 miliardi di EUR, o ai gruppi che superano tale soglia.
Rapporti con i paesi terzi ed equivalenza
Le modifiche agli articoli 36 e 37 fissano al 30 giugno 2022 la data rilevante quando non sia stata adottata una decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 per il paese terzo interessato. Il meccanismo mira a evitare che i contratti con controparti di paesi terzi restino soggetti ai requisiti di margine bilaterali in assenza di un quadro di equivalenza riconosciuto.
Ulteriore rinvio per opzioni su singole azioni e su indici
Per tutti i contratti derivati OTC non compensati che sono opzioni su singole azioni o opzioni su indici, l’articolo 38 dispone un’applicazione differita degli articoli 36 e 37 a decorrere dal 4 gennaio 2024. Il considerando chiarisce che si tratta di prodotti per i quali, in alcune giurisdizioni, non esistono requisiti di margine equivalenti e per i quali è opportuno un periodo transitorio più lungo.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si inserisce nel quadro EMIR come aggiornamento puntuale delle norme tecniche di regolamentazione sui margini per i derivati OTC non compensati.
Disposizioni principali
Esenzione per contratti FX fisicamente regolati
È inserito l’articolo 31 bis nel regolamento delegato (UE) 2016/2251: in deroga all’articolo 2, paragrafo 2, le controparti possono prevedere che non sia richiesta la costituzione o la raccolta di margini di variazione per i contratti a termine su tassi di cambio regolati fisicamente e per gli swap su tassi di cambio regolati fisicamente, se una delle controparti non è un ente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, o non lo sarebbe se fosse stabilita nell’Unione.
Regime transitorio generale per i contratti esistenti
L’articolo 35 è sostituito per consentire alle controparti di continuare ad applicare le procedure di gestione del rischio in essere al 18 febbraio 2021 per i contratti OTC non compensati stipulati o novati tra il 16 agosto 2012 e le pertinenti date di applicazione del regolamento. È inoltre prevista la prosecuzione delle procedure in essere per i contratti novati al solo fine di sostituire una controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro, a condizione che la novazione avvenga tra il 1o gennaio 2021 e la data più tardiva tra: le pertinenti date di applicazione degli articoli 36, 37 e 38, oppure il 1o gennaio 2022.
Proroga dei requisiti di margine iniziale per i grandi portafogli
All’articolo 36, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita: dal 1o settembre 2021 si applicano i requisiti alle controparti che detengono derivati OTC non compensati per un importo nozionale medio aggregato superiore a 50 miliardi di EUR, o che appartengono a gruppi ciascuno dei quali supera tale soglia. È aggiunta la lettera f): dal 1o settembre 2022 i requisiti si applicano alle controparti con importo nozionale medio aggregato superiore a 8 miliardi di EUR, o appartenenti a gruppi ciascuno dei quali supera tale soglia.
Differimento in assenza di decisione di equivalenza per i paesi terzi
All’articolo 36, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 37, paragrafo 3, lettera a), la data rilevante è fissata al 30 giugno 2022, se non è stata adottata una decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 per il paese terzo interessato.
Ulteriore rinvio per opzioni su singole azioni e su indici
L’articolo 38, paragrafo 1, stabilisce che, in deroga agli articoli 36, paragrafo 1, e 37, per tutti i contratti OTC non compensati che sono opzioni su singole azioni o opzioni su indici, gli articoli 36 e 37 si applicano soltanto a decorrere dal 4 gennaio 2024.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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