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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2197

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2197 della Commissione del 21 dicembre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq

Normativa europea32020R2197

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime sanzionatorio dell’UE relativo all’Iraq modificando l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003. A seguito della decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 16 dicembre 2020, un’entità viene depennata dall’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche. La modifica è di immediata rilevanza operativa per gli intermediari e gli operatori che gestiscono controlli sanzionatori e verifiche di compliance.

Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 con la soppressione di un’entità dall’elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche relativo all’Iraq.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’UE nei confronti dell’Iraq previste dal regolamento (CE) n. 1210/2003, con effetto sull’elenco di cui all’allegato III relativo agli enti pubblici, entità giuridiche, agenzie, persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell’ex governo iracheno soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche situati fuori dell’Iraq al 22 maggio 2003. L’intervento ha portata generale nell’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri; l’unica modifica materiale è la rimozione di un’entità specificamente elencata.

Modifica del regime sanzionatorio UE relativo all’Iraq

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2197 interviene sul regolamento (CE) n. 1210/2003, che disciplina talune restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq. La misura recepisce l’aggiornamento disposto dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 16 dicembre 2020 e adegua di conseguenza l’elenco dei soggetti soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche.

Oggetto della modifica

La modifica riguarda esclusivamente l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003, che contiene gli elenchi di enti pubblici, entità giuridiche e agenzie, nonché persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell’ex governo iracheno soggetti alle misure restrittive. Il regolamento di esecuzione non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma aggiorna quello esistente tramite la cancellazione di una singola entità.

Soppressione di un nominativo

L’allegato del regolamento dispone la soppressione della voce n. 4 relativa a Rafidain Bank, indicata anche come Al-Rafidain Bank, con sede in Rashid Street, Baghdad, Iraq. Sono riportate anche informazioni aggiuntive sugli uffici presenti in Iraq, Regno Unito, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Sudan ed Egitto. L’effetto pratico è l’uscita dell’entità dall’elenco dei soggetti per i quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche previsto dal regolamento (CE) n. 1210/2003.

Entrata in vigore e natura del regolamento

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con immediata rilevanza per gli operatori soggetti agli obblighi di verifica e compliance in materia di sanzioni UE.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato III

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella soppressione di una specifica entità dall’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche.

Soppressione di Rafidain Bank dall’elenco sanzionatorio

L’allegato del regolamento sopprime la voce n. 4 relativa a Rafidain Bank (alias Al-Rafidain Bank), con sede in Rashid Street, Baghdad, Iraq, e con ulteriori informazioni sugli uffici in Iraq, Regno Unito, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Sudan ed Egitto.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalirelazioni economiche e finanziariepolitica estera e di sicurezza comunecongelamento di beni

Testo integrale

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