Regolamento (UE) 2021/237
Regolamento delegato (UE) 2021/237 della Commissione del 21 dicembre 2020 che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nei regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 per quanto riguarda la data di decorrenza dell’obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga al 30 giugno 2022, in assenza di una decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, la data di decorrenza dell’obbligo di compensazione per taluni contratti derivati OTC disciplinati dai regolamenti delegati 2015/2205, 2016/592 e 2016/1178. Introduce inoltre una regola specifica per le novazioni finalizzate a sostituire una controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro, differendo al 18 febbraio 2022 l’attivazione dell’obbligo di compensazione a determinate condizioni. Le modifiche eliminano anche disposizioni ormai non più necessarie sulle durate residue minime dei contratti.
Proroga e adeguamento delle date di decorrenza dell’obbligo di compensazione per talune categorie di derivati OTC, con particolare riguardo ai contratti infragruppo con controparti nel Regno Unito e a talune condizioni di novazione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai contratti derivati OTC rientranti nelle categorie previste dagli allegati dei regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178, in quanto modificati. Incide sulle controparti soggette all’obbligo di compensazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, in particolare sui contratti conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo quando una è stabilita in un paese terzo e l’altra nell’Unione, nonché sui contratti novati per sostituire una controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro. Si applica nell’ordinamento dell’Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Restano rilevanti le ipotesi in cui sia adottata una decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, che incidono sulla decorrenza dell’obbligo di compensazione.
Proroga e modifica delle date di decorrenza dell’obbligo di compensazione per taluni derivati OTC
Il regolamento delegato (UE) 2021/237 della Commissione interviene sul quadro dell’obbligo di compensazione previsto dal regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), modificando i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178. La finalità è duplice: da un lato, evitare che la scadenza di alcune esenzioni o proroghe produca effetti economici indesiderati per i contratti infragruppo con controparti in paesi terzi; dall’altro, gestire in modo ordinato l’impatto del recesso del Regno Unito dall’Unione sui contratti derivati OTC soggetti a compensazione centrale.
Ambito della modifica
Le modifiche riguardano le categorie di derivati OTC disciplinate dagli allegati dei tre regolamenti delegati citati. Sono interessati, in particolare, i contratti conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo quando una è stabilita in un paese terzo e l’altra nell’Unione, nonché i contratti novati per sostituire una controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.
Proroga al 30 giugno 2022 in mancanza di equivalenza
Per ciascuno dei tre regolamenti delegati, la lettera a) dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, è sostituita. La nuova disciplina prevede che la decorrenza dell’obbligo di compensazione è differita al 30 giugno 2022 qualora non sia stata adottata una decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 rispetto al paese terzo interessato. La proroga è collegata ai contratti derivati OTC elencati nell’allegato del rispettivo regolamento.
Regime speciale per le novazioni legate al Regno Unito
È introdotta, in tutti e tre i regolamenti delegati, una nuova deroga che disciplina i contratti novati con il solo scopo di sostituire una controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro. In tali casi, l’obbligo di compensazione decorre dal 18 febbraio 2022, ma solo se:
- l’obbligo di compensazione non si è attivato entro il 18 febbraio 2021;
- la novazione avviene esclusivamente per la sostituzione della controparte UK con una controparte dell’Unione.
La logica della misura è evitare che la sola ristrutturazione del rapporto contrattuale, resa necessaria dall’uscita del Regno Unito, faccia scattare immediatamente il clearing obligation e imponga la compensazione presso una CCP autorizzata o riconosciuta.
Eliminazione delle disposizioni sulle durate residue minime
L’articolo 4 dei tre regolamenti delegati è soppresso. La Commissione motiva tale scelta con la modifica dell’EMIR operata dal regolamento (UE) 2019/834, che ha reso non più necessario prevedere specifiche durate residue minime per i contratti derivati OTC ai fini dell’obbligo di compensazione.
Considerazioni sistemiche e contesto regolatorio
Nei considerando, la Commissione richiama il fatto che dal 2018 non è stato adottato alcun atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione all’obbligo di compensazione. In assenza di tali atti, una scadenza automatica delle deroghe avrebbe potuto produrre un impatto economico negativo per le imprese dell’Unione. Il regolamento sottolinea anche che le modifiche sono di portata limitata, ma urgenti, e che per questa ragione non sono state svolte consultazioni pubbliche aperte dall’ESMA.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti immediati sul regime di decorrenza dell’obbligo di compensazione per le fattispecie modificate.
Disposizioni principali
Proroga della decorrenza dell’obbligo di compensazione per contratti infragruppo con controparti in paesi terzi
Nei regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178, l’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), è sostituito prevedendo che, se non è stata adottata una decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, l’obbligo di compensazione decorre dal 30 giugno 2022 per i contratti derivati OTC di cui all’allegato nei confronti del paese terzo interessato.
Regola speciale per la novazione dei contratti con controparte nel Regno Unito
È inserito un nuovo paragrafo 3 in ciascuno dei tre regolamenti delegati: per i contratti appartenenti alle categorie di derivati OTC elencate nell’allegato, l’obbligo di compensazione decorre dal 18 febbraio 2022 se l’obbligo non si è già attivato entro il 18 febbraio 2021 e i contratti sono novati esclusivamente per sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.
Abrogazione delle disposizioni sulle durate residue minime
L’articolo 4 dei regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 è soppresso. Ciò riflette la modifica del regolamento (UE) n. 648/2012 apportata dal regolamento (UE) 2019/834, che ha reso non più necessario specificare le durate residue minime per taluni contratti derivati OTC ai fini dell’obbligo di compensazione.
Ragioni della modifica e urgenza dell’intervento
Il regolamento mira a evitare effetti economici negativi involontari derivanti dalla scadenza dell’esenzione per i contratti infragruppo con controparti in paesi terzi, in assenza di atti di esecuzione adottati ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012. Tiene inoltre conto delle conseguenze del recesso del Regno Unito dall’Unione, consentendo la sostituzione della controparte UK senza far scattare immediatamente l’obbligo di compensazione, e sottolinea l’esigenza di certezza del diritto e di entrata in vigore urgente.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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