Prescrizioni del Garante n. 166 del 21/03/2024
Provvedimento del 21 marzo 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante è intervenuto a seguito della notifica di una violazione dei dati personali presentata da Bmw Bank Gmbh dopo un attacco hacker subito dal responsabile del trattamento Sefin S.p.A., che aveva comportato cifratura ed esfiltrazione di dati contenuti in alcuni server. L’Autorità ha ritenuto che la violazione presentasse un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, in ragione della natura dei dati coinvolti, inclusi dati finanziari e documenti di identità, e ha contestato la mancata comunicazione agli interessati ai sensi dell’art. 34 GDPR. È stato quindi ordinato alla società di effettuare la comunicazione individuale senza ritardo e comunque entro 15 giorni, con obbligo di riscontro documentato entro 30 giorni.
Bmw Bank Gmbh: ordine di comunicare agli interessati una violazione dei dati personali conseguente a un attacco ransomware con esfiltrazione di dati gestiti dal responsabile Sefin S.p.A.
Bmw Bank Gmbh: ordine di comunicazione agli interessati per violazione dei dati personali da attacco ransomware
Il provvedimento riguarda Bmw Bank Gmbh e trae origine da una notifica di data breach presentata il 25 gennaio 2024, successivamente integrata il 6 febbraio 2024, in relazione a un attacco hacker subito il 21 gennaio 2024 dal responsabile del trattamento Sefin S.p.A. L’evento ha comportato la cifratura e la successiva esfiltrazione di dati e documenti presenti in alcuni server gestiti dal responsabile.
Origine del procedimento e fatti accertati
L’Autorità ha preso in esame la documentazione ricevuta ai sensi dell’art. 33 GDPR, nonché ulteriori riscontri emersi in istruttoria. Dalle informazioni disponibili è risultato che l’attacco aveva interessato 5 dei 195 server gestiti dal responsabile del trattamento. L’Ufficio ha inoltre rilevato la pubblicità dell’esfiltrazione su siti internet dedicati alla diffusione di rivendicazioni di attacchi ransomware.
Dati personali coinvolti
La violazione ha riguardato un insieme eterogeneo di dati personali, tra cui:
- dati anagrafici: nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- dati di contatto: indirizzo postale o e-mail, numero di telefono fisso o mobile;
- dati finanziari e creditizi: numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, posizione debitoria;
- dati relativi ai documenti di identificazione/riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente, CNS.
Il Garante ha valorizzato la presenza di dati finanziari e di documenti di identità, osservando che la combinazione di tali elementi aumenta il rischio di furto di identità e di altre conseguenze pregiudizievoli per gli interessati.
Valutazione del rischio e obbligo di comunicazione ex art. 34 GDPR
La società aveva comunicato di ritenere che la violazione non fosse suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e, per tale ragione, non aveva proceduto a informare gli interessati ai sensi dell’art. 34 GDPR.
Il Garante ha però concluso diversamente, ritenendo che la violazione fosse suscettibile di presentare un rischio elevato. Nella valutazione ha considerato:
- la natura dell’evento, ossia un attacco ransomware con cifratura ed esfiltrazione;
- la natura, sensibilità e volume dei dati coinvolti;
- la gravità e la possibile persistenza delle conseguenze per gli interessati;
- il ruolo del titolare nel settore del credito, che richiede un elevato grado di responsabilizzazione e standard di trasparenza e sicurezza particolarmente elevati.
L’Autorità ha richiamato i considerando 75, 76 e 86 GDPR, gli artt. 33 e 34 GDPR, nonché le Linee guida 9/2022 sulla notifica delle violazioni e le Linee guida 01/2021 sugli esempi di violazione.
Mancata prova dell’esenzione per sforzo sproporzionato
Il Garante ha evidenziato che il titolare non aveva dimostrato la ricorrenza di alcuna delle condizioni di esonero previste dall’art. 34, par. 3, GDPR. In particolare, non era stata comprovata l’eccessiva onerosità dello sforzo richiesto per contattare gli interessati.
Nel corso dell’istruttoria era emerso che gli interessati coinvolti erano circa 2230, ma tale dato non è stato ritenuto sufficiente a giustificare l’omissione della comunicazione individuale. L’Autorità ha inoltre richiamato il principio di responsabilizzazione, sottolineando che il titolare deve essere in grado di dimostrare le condizioni che escludono l’obbligo di comunicazione.
Ordine di comunicazione agli interessati
Ai sensi degli artt. 34, par. 4, e 58, par. 2, lett. e), GDPR, il Garante ha ingiunto alla società di comunicare la violazione agli interessati coinvolti e raggiungibili, senza ingiustificato ritardo e comunque entro 15 giorni dalla ricezione del provvedimento.
La comunicazione deve contenere almeno le informazioni previste dall’art. 34, par. 2, GDPR, e quindi:
- la natura della violazione;
- le possibili conseguenze;
- i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto;
- le misure adottate per porre rimedio alla violazione e attenuarne gli effetti negativi.
Il provvedimento richiede che la comunicazione sia individuale e calibrata sul rischio. Per i dati idonei a produrre un rischio "alto" in caso di diffusione illecita, in particolare dati finanziari o creditizi e documenti di identità, la comunicazione individuale è espressamente imposta. Per i dati anagrafici e di contatto, la comunicazione individuale resta la regola; solo in caso di comprovata eccessiva onerosità può essere sostituita da un’azione informativa alternativa, consistente in un avviso sul sito web per almeno due settimane e in una campagna social mirata.
Obbligo di riscontro e profili sanzionatori
La società è tenuta a trasmettere al Garante, entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento, un riscontro adeguatamente documentato sulle iniziative intraprese per dare esecuzione all’ordine.
Il provvedimento richiama l’art. 157 del Codice privacy, che impone la collaborazione con l’Autorità, e segnala che l’inosservanza dell’ordine è sanzionata ai sensi dell’art. 83, par. 6, GDPR, con sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.
Esiti del provvedimento
Il Garante ha quindi:
- ingiunto a Bmw Bank Gmbh la comunicazione della violazione agli interessati entro 15 giorni;
- ingiunto la trasmissione di un riscontro documentato entro 30 giorni;
- disposto l’annotazione del provvedimento nel registro interno delle violazioni e delle misure adottate.
Resta espressamente salva ogni ulteriore determinazione, anche sanzionatoria, all’esito della più ampia istruttoria ancora in corso.
Punti principali
Origine della segnalazione e natura della violazione
L’Autorità ha conosciuto il caso tramite notifica di violazione del 25 gennaio 2024, integrata il 6 febbraio 2024, trasmessa da Bmw Bank Gmbh ai sensi dell’art. 33 GDPR. La violazione è derivata da un attacco hacker del 21 gennaio 2024 subito dal responsabile del trattamento Sefin S.p.A., con cifratura e successiva esfiltrazione di dati e documenti presenti in 5 dei 195 server gestiti dal responsabile.
Categorie di dati coinvolti
Sono risultati coinvolti dati anagrafici, dati di contatto, dati specifici del settore creditizio e finanziario, tra cui numero di conto corrente, dettagli della carta di credito e posizione debitoria, nonché dati relativi a documenti di identificazione e riconoscimento, come carta di identità, passaporto, patente e CNS. L’Ufficio ha inoltre rilevato pubblicità dell’esfiltrazione su siti dedicati alla diffusione di rivendicazioni ransomware.
Valutazione del rischio e obbligo di comunicazione
La società aveva ritenuto che la violazione non fosse suscettibile di presentare un rischio elevato e aveva quindi escluso la comunicazione agli interessati. Il Garante ha invece valutato che, alla luce della natura della violazione, della tipologia e sensibilità dei dati e del ruolo del titolare nel settore del credito, sussistesse un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, richiamando gli artt. 33 e 34 GDPR, i considerando 75, 76 e 86 e le Linee guida 9/2022 e 01/2021.
Mancanza di prova dello sforzo sproporzionato
Il Garante ha evidenziato che la società non aveva dimostrato la sussistenza di una delle condizioni di esonero previste dall’art. 34, par. 3, GDPR, in particolare lo sforzo sproporzionato che renderebbe superflua la comunicazione individuale. È stato anche rilevato che il numero approssimativo degli interessati coinvolti era stato individuato in circa 2230, senza che ciò giustificasse l’omissione della comunicazione.
Ordine impartito e adempimenti richiesti
Ai sensi degli artt. 34, par. 4, e 58, par. 2, lett. e), GDPR, il Garante ha ingiunto a Bmw Bank Gmbh di comunicare senza ritardo e comunque entro 15 giorni dalla ricezione del provvedimento la violazione agli interessati coinvolti e raggiungibili, fornendo almeno le informazioni di cui all’art. 34, par. 2, GDPR. La comunicazione deve indicare la natura e le possibili conseguenze della violazione, i dati di contatto del DPO o di altro punto di contatto e le misure adottate per porre rimedio e attenuare gli effetti negativi.
Criteri sulle modalità di comunicazione
Il provvedimento prevede che la comunicazione avvenga con modalità individuate dal titolare, anche con ordine di priorità e tempistica differenziata in funzione del rischio. Per i dati idonei a determinare un rischio alto in caso di diffusione illecita, in particolare dati finanziari o creditizi e documenti di identità, è richiesta una comunicazione individuale. Per dati anagrafici e di contatto, la comunicazione individuale resta la regola, salvo comprovata eccessiva onerosità, nel qual caso è ammessa una forma alternativa mediante avviso sul sito web per almeno due settimane e campagna social mirata.
Riscontro all’Autorità e conseguenze dell’inottemperanza
La società deve trasmettere al Garante, entro 30 giorni, un riscontro adeguatamente documentato sulle iniziative adottate. Il provvedimento richiama l’obbligo di cooperazione ex art. 157 Codice privacy e segnala che l’inosservanza dell’ordine dell’Autorità è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 6, GDPR, fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato mondiale annuo.
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