Circolare numero 110 del 29-09-2020
Con il decreto del 4 agosto 2020 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, ha confermato, per il 2020, la riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del D.L. n. 244/1995, e successive modificazioni, per gli operai a tempo pieno del settore edile. Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l’ammissione al regime agevolato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga la conferma della riduzione contributiva dell'11,50% per le imprese edili relativa ai periodi di paga 2020, ne definisce i beneficiari, le esclusioni, le condizioni di accesso (es. DURC, assenza di condanne in materia di sicurezza) e fornisce le istruzioni operative per la presentazione telematica delle istanze tramite il modulo "Rid-Edil", la gestione tramite il Cassetto previdenziale e l'esposizione nel flusso Uniemens con i codici previsti. Sono indicati controlli automatici, termini per la presentazione (entro il 15 gennaio 2021) e modalità di recupero in caso di irregolarità.
Riduzione contributiva per imprese edili anno 2020 (11,50%) - modalità operative e condizioni
Punti principali
Misura e beneficiari
Riduzione contributiva dell'11,50% per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica, applicabile agli operai a tempo pieno (40 ore settimanali) delle imprese edili con codici statistici contributivi e ATECO 2007 indicati per il 2020.
Esclusioni
Non spettante per lavoratori part-time, per le attività di installazione impianti (codici ATECO 432101-432909 e relativi codici statistici 11306-11308, 41306-41308), per i casi con contratti di solidarietà (limitatamente ai lavoratori con riduzione d'orario) e per lavoratori già destinatari di altre specifiche agevolazioni contributive.
Base di calcolo
La base di calcolo va determinata secondo le disposizioni richiamate (art. 120 l. 388/2000 e commi della l. 266/2005), al netto delle misure compensative eventualmente spettanti; inoltre l'agevolazione non si applica sul contributo 0,30% per i fondi interprofessionali.
Requisiti di accesso
Obbligo di regolarità contributiva attestata dal DURC, rispetto delle norme sulla retribuzione imponibile, assenza di condanne definitive in materia di sicurezza sul lavoro nel quinquennio antecedente; rispetto di contratti e accordi collettivi.
Presentazione delle istanze
Le domande per il 2020 vanno inviate esclusivamente online tramite il modulo "Rid-Edil" nel Cassetto previdenziale aziende (sezione Comunicazioni on-line). Le domande sono soggette a controllo automatico e definite entro il giorno successivo all'invio.
Autorizzazione e periodo di fruizione
In caso di esito positivo viene attribuito il codice di autorizzazione 7N (per consentire la fruizione da settembre a dicembre 2020), ma lo sgravio riguarda il periodo gennaio-dicembre 2020; le domande possono essere inviate fino al 15 gennaio 2021.
Compilazione Uniemens e codici da utilizzare
Per fruire del beneficio nel flusso Uniemens: codice causale L206 per il beneficio corrente e L207 per il recupero degli arretrati; per operai non più in forza utilizzare l'elemento con codice NFOR e procedere tramite la procedura di regolarizzazioni (UniEmens/vig).
Matricole sospese/cessate
Per recuperare lo sgravio relativo a periodi antecedenti sospensioni o cessazioni il datore di lavoro deve inviare istanza tramite la funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale allegando la dichiarazione conforme al fac-simile; la Struttura territoriale, verificata la spettanza, attribuirà il codice 7N all'ultimo mese attivo.
Controlli, responsabilità e recupero
In caso di dichiarazioni non veritiere le Strutture territoriali attiveranno l'autorità giudiziaria e procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite; è previsto controllo automatico dell'inquadramento aziendale.
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