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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24049/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena su richiesta delle parti in relazione a contestazioni di truffa aggravata, sia nella forma tentata sia in quella consumata, deducendo come unico motivo l'omesso accertamento da parte del giudice dell'esistenza di cause di non punibilità o di estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Il ricorso mirava quindi a censurare la mancata verifica di eventuali ragioni ostative alla pronuncia di proscioglimento, nonostante il procedimento fosse definito con patteggiamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 448-bis c.p.p., nel caso di sentenza di patteggiamento i motivi di ricorso sono tassativi e non è consentito dedurre il difetto di motivazione del giudice sulla insussistenza dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha inoltre osservato che, nel provvedimento impugnato, una motivazione in ordine all'art. 129 c.p.p. era comunque presente, sia pure in forma sintetica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 448-bis c.p.p.

    Le ipotesi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative; non è deducibile il difetto di motivazione sulla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    Il giudice deve verificare l'eventuale sussistenza di cause di non punibilità o di estinzione del reato; nel caso concreto la motivazione sul punto era presente, sebbene sintetica.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.

  • l. 103/2007

    È richiamata come legge introduttiva dell'art. 448-bis c.p.p., applicabile alla fattispecie per il momento di entrata in vigore.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi espressamente previsti dalla legge; non è consentito ampliare il novero dei motivi deducibili in via interpretativa.
  • Nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento non può essere censurato, come vizio autonomo, il mero difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., quando tale motivo non rientri tra quelli tassativi previsti dall'art. 448-bis c.p.p.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, in assenza di cause di esonero, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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