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Sentenza

Sentenza del 12/06/2017 n. 4136 - Comm. Trib. Prov. Milano

ICI - NOTIFICA ATTI IMPOSITIVI - Società di poste private - Ammissibilità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La notifica è stata ritenuta inesistente e, quindi, inidonea a produrre gli effetti giuridici propri della notificazione degli atti impositivi. La consegna o spedizione dell’atto tramite un servizio di posta privata non era assistita dalle garanzie e dalla funzione probatoria riconosciute dalla legge agli invii raccomandati del servizio postale universale.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’ammissibilità e la validità della notificazione di un atto impositivo eseguita mediante raccomandata affidata a una società di poste private. La contestazione si fondava sul fatto che, ai sensi del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, gli invii raccomandati relativi a procedure amministrative e giudiziarie erano riservati in via esclusiva al fornitore del servizio postale universale, all’epoca l’Ente Poste. Pertanto, una raccomandata spedita tramite un operatore postale privato non beneficiava della funzione probatoria prevista per gli invii raccomandati effettuati dal servizio universale.

Norme richiamate

  • D.lgs. 22 luglio 1999, n. 261

    Il decreto riservava al fornitore del servizio universale gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.

    La riserva implica che, per gli atti amministrativi e giudiziari, solo la raccomandata eseguita tramite il servizio postale universale può beneficiare della funzione probatoria legalmente prevista. La raccomandata effettuata da un operatore privato è priva di tale efficacia e la relativa notificazione deve considerarsi inesistente.

  • D.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1

    La norma collega alla nozione di "invii raccomandati" una specifica funzione probatoria.

    La funzione probatoria non dipende soltanto dall’utilizzo materiale di una raccomandata, ma anche dal fatto che l’invio sia effettuato nell’ambito del servizio postale legalmente abilitato e riservato per le procedure amministrative e giudiziarie.

Massime di principio

  • Per le notifiche di atti impositivi e, più in generale, di atti amministrativi o giudiziari, occorre verificare quale operatore abbia materialmente eseguito la spedizione e se fosse legalmente abilitato a effettuare notifiche con valore probatorio.
  • La semplice denominazione di "raccomandata" non garantisce da sola la validità della notifica: è necessario che la spedizione rientri nel servizio postale previsto dalla normativa applicabile.
  • Quando la legge riserva determinate notifiche al fornitore del servizio postale universale, l’utilizzo di una società di posta privata può comportare l’inesistenza della notificazione, con conseguente inidoneità dell’atto a produrre effetti.
  • In casi analoghi è necessario considerare la normativa vigente al momento della notifica, poiché l’assetto delle liberalizzazioni e delle abilitazioni degli operatori postali può essere cambiato nel tempo.

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