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Ordinanza

Ordinanza n. 15784/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”, ed allegati elenchi, del direttore della Direzione generale Promozione investimenti e innovazione per il turismo del Ministero del turismo, prot. n. 267769, del 27/11/2025, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 28.11.2025 (doc.1), non notificato, nonché ove occorrer possa: - dell’“Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024”, del Ministero del turismo, prot. n. 15791/24 del 3.6.2024, per la concessione di risorse a valere sul “Fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della l. 197/2022, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione di flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale” (doc.2); - della graduatoria dei soggetti ammessi, prot. n. 264763, di data 20.11.2025, approvata e pubblicata con nota di pari numero protocollo e data e di questa stessa nota (peraltro non ancora conosciuta), a seguito del sorteggio tenutosi in data 18.11.2025 (doc.3), nonché: - dello stesso sorteggio di data 18.11.2025 e/o dell’eventuale atto che lo costituisce/documenta; della nota prot. n.; 262568 del 14.11.2025 di convocazione del medesimo (doc.4); nonché dell’atto, non ancora conosciuto, con il quale è stato deciso tale sorteggio; - di ogni altro atto conseguente o presupposto, anche non noto, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la precedente graduatoria dei soggetti ammessi, del Ministero del turismo, prot. n. 264380/25 del 19.11.2025 (doc.5); con ogni più ampia riserva di motivi aggiunti all’esito della invocata produzione documentale da parte del Ministero resistente; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Carosello Tonale s.p.a. il 31 marzo 2026: - della graduatoria del 20.11. 2025, relativa all’elenco dei soggetti che potranno essere ammessi al finanziamento (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264763); - del decreto di approvazione della graduatoria emanato in data 27.11.2025 (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 267769); - (ove occorrer possa) della graduatoria “provvisoria” del 19.11.2025 (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264380); per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ideallifte s.r.l. il 3 aprile 2026: oltre che degli atti già impugnati con il ricorso principale sub R.G. n. 1270/2026, anche dei seguenti atti, già impugnati con il ricorso principale, ma solo adesso conosciuti: - del provvedimento di nomina della Commissione prot. 0077916 del 18 febbraio 2025; - dei verbali n. 1 dell’11.03.2025, n. 2 del 19.03.2025, n. 3 del 4.06.2025, n. 4 dell’11.06.2025, n. 5 del 2.07.2025, n. 6 del 17.07.2025 e n. 7 del 17.07.2025 della Commissione interna di valutazione proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale; - della nota prot. 258768 del 5.11.2025 a firma del Rup e relativo allegato; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ai provvedimenti impugnati; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Latemar Carezza s.r.l. il 13 maggio 2026: - del “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale” di cui alla nota del Ministero del turismo – Direzione generale Promozione investimenti e innovazione per il turismo, prot. n. 267769 del 27.11.2025, e di tutti i relativi Allegati, nessuno eccettuato e/o escluso, in particolare nella parte in cui ha assegnato alla domanda n. 48250 presentata da Latemar Carezza s.p.a., collocata al 8° posto della graduatoria, il punteggio complessivo di 70 punti, oltre a 2 punti premiali, anziché 90 punti, oltre a 10 punti premiali; - dell’elenco delle domande ammesse/non ammesse (graduatoria) di cui alla nota del Mistero del turismo – Direzione generale Promozione investimenti e innovazione per il turismo, prot. n. 246380 di data 19.11.2025; - della correzione dell’elenco delle domande ammesse/non ammesse (graduatoria) di cui alla nota del Mistero del turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, prot. n. 264763 di data 20.11.2025; - del verbale della Commissione interna di valutazione n. 4, relativo alla seduta n. 5 del 2.04.2025; - per quanto occorrer possa, sempre in parte qua, dell’“Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024”, di cui alla nota del Ministero del Turismo – Segretariato Generale, prot. n. 0015791/24 del 3.06.2024; - di tutti gli ulteriori verbali della Commissione di valutazione, nessuno eccettuato ed escluso, ancorché allo stato non conosciuti; - e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto o non espressamente indicato; - nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della Latemar Carezza s.r.l. a vedersi attribuire 90 punti, oltre a 10 punti premiali, ovvero il diverso punteggio superiore a 70 punti, oltre a 2 punti di premialità, ritenuto di giustizia; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Val Fiorentina s.p.a. il 1° giugno 2026: - degli atti meglio indicati nel ricorso introduttivo.

Giustizia amministrativa202601270

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Ministero del turismo del 27 novembre 2025 e graduatoria dei beneficiari di contributi per interventi sugli impianti di risalita e di innevamento artificiale, nonché atti della procedura di valutazione e sorteggio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Ideallifte s.r.l. ha impugnato gli atti della procedura ministeriale di concessione di contributi finanziati dal fondo previsto dall’art. 1, comma 592, della legge n. 197/2022, contestando la graduatoria relativa ai progetti localizzati nell’area montana delle Alpi. Con il ricorso introduttivo e i primi quattro motivi aggiunti rivendica l’attribuzione di 90 punti, pari al punteggio del primo classificato, contestando la valutazione ricevuta anche sulla base di ulteriori argomenti. Con un quinto motivo aggiunto deduce che il RUP avrebbe modificato alcuni punteggi senza averne competenza e in violazione degli obblighi di pubblicità, imparzialità e trasparenza. Sono stati proposti anche ricorsi incidentali da Carosello Tonale s.p.a., Latemar Carezza s.r.l. e Val Fiorentina s.p.a., ciascuna delle quali rivendica un punteggio maggiore e una migliore collocazione in graduatoria; Carosello e Latemar aspirano al primo posto, mentre Val Fiorentina rivendica 96 punti. L’ordinanza non esamina il merito delle censure: rileva soltanto che per i motivi aggiunti di Ideallifte e per il ricorso incidentale di Carosello occorre integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi a contributo per progetti nell’area Alpi individuati nell’Allegato 1 del decreto.

La decisione

Il TAR dispone, ai sensi dell’art. 49, comma 1, c.p.a., l’integrazione del contraddittorio per i motivi aggiunti di Ideallifte e per il ricorso incidentale di Carosello Tonale, individuando come controinteressati tutti i beneficiari ammessi per progetti localizzati nell’area montana delle Alpi e indicati nell’Allegato 1 del decreto. Autorizza la notifica per pubblici proclami tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del turismo: entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza dovrà essere pubblicato un avviso con le informazioni prescritte in motivazione e, entro i successivi 5 giorni, dovrà esserne depositata la prova; l’avviso dovrà rimanere online sino alla definizione del giudizio. Il Ministero è tenuto a collaborare. Il Collegio precisa che il contraddittorio è già integro per i ricorsi incidentali di Latemar Carezza e Val Fiorentina e non dispone per essi ulteriori notifiche per pubblici proclami. Non decide le censure di merito né i punteggi rivendicati. Rinvia la trattazione del merito all’udienza pubblica del 23 febbraio 2027.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    RITENUTO, invece, che in relazione al ricorso per motivi aggiunti proposto dalla ricorrente principale e al ricorso incidentale di Carosello Tonale s.p.a., avuto riguardo al tenore dei relativi petita e causae petendi, è necessario disporre, ai sensi dell’art. 49, comma 1, c.p.a., l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati non evocati in giudizio, da individuarsi, per entrambe le impugnative, in tutti i soggetti ammessi a contributo in relazione ai progetti localizzati nell’area montana delle Alpi e individuati nell’Allegato 1 del decreto gravato;

    Quando petita e causae petendi rendono necessario coinvolgere i soggetti ammessi al finanziamento che potrebbero essere pregiudicati dall’esito delle impugnative, il giudice dispone l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti.

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi a una graduatoria di beneficiari di contributi, quando le domande di annullamento o di attribuzione di un punteggio maggiore possono incidere sulle posizioni degli altri ammessi al finanziamento, l’integrazione del contraddittorio deve coinvolgere i beneficiari individuabili secondo la procedura e l’ambito territoriale interessati, se non sono già stati evocati in giudizio.
  • La notifica per pubblici proclami può essere autorizzata mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, prescrivendo un avviso che identifichi il giudice, il ricorso, le parti, gli atti impugnati, i controinteressati, le domande e i motivi, nonché l’ordinanza che dispone l’integrazione; la prova della pubblicazione va depositata entro il termine assegnato e l’avviso deve restare pubblicato sino alla definizione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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