Sentenza n. 1662/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di sospensione dei lavori, determina di annullamento in autotutela del permesso di costruire limitatamente a una tettoia metallica e ordinanza di demolizione della tettoia
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto un permesso di costruire per la realizzazione, tra l'altro, di una tettoia aperta con struttura in acciaio nell'area di corte del proprio fabbricato. Dopo la conclusione dei lavori, il proprietario del fondo confinante aveva segnalato al Comune che il confine tra le proprietà non coincideva con il muro del fabbricato, ma con un fosso di scolo che la tettoia avrebbe coperto con il proprio sbalzo, richiamando una scrittura privata del 1973. Il Comune aveva dapprima sospeso i lavori, poi annullato in autotutela il permesso di costruire limitatamente alla tettoia e infine ordinato la demolizione dell'opera. La ricorrente ha censurato l'ordinanza di sospensione per violazione dell'art. 7 l. 241/1990, incompetenza per invasione della sfera riservata al giudice ordinario, violazione dell'art. 27 d.P.R. 380/2001, difetto di istruttoria, contraddittorietà, insufficienza della motivazione, inidoneità della scrittura privata, sviamento, violazione dell'art. 11 d.P.R. 380/2001, decorso del termine e difetto dei presupposti per l'autotutela, lesione dell'affidamento e violazione della proporzionalità. Quanto all'annullamento in autotutela, ha dedotto la violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990 per il superamento dei termini, il difetto di motivazione sull'interesse pubblico, lo sviamento e la carenza di potere, nonché il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria nell'interpretazione della documentazione relativa ai confini. Avverso l'ordinanza di demolizione ha dedotto l'illegittimità derivata, il difetto di notificazione dell'atto presupposto, la violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 e l'insussistenza dell'abuso edilizio, essendo l'opera conforme al permesso di costruire.
La decisione
Il ricorso principale contro l'ordinanza di sospensione è stato dichiarato improcedibile, perché il provvedimento aveva natura temporanea, aveva perso efficacia ed era stato comunque superato dall'annullamento in autotutela del permesso di costruire. L'atto del controinteressato qualificato come ricorso incidentale è stato considerato una memoria atipica, non contenendo né una domanda di annullamento né una domanda riconvenzionale. Il TAR ha distinto la verifica amministrativa della legittimazione edilizia dalla soluzione della controversia civilistica sui confini. L'amministrazione deve verificare l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo alla disponibilità dell'area, sulla base degli atti pubblici e, in via residuale, delle risultanze catastali, ma non può svolgere complesse indagini finalizzate a risolvere conflitti tra privati sulla titolarità reale o sulla posizione del confine. I limiti privatistici possono rilevare nell'istruttoria edilizia solo quando siano realmente conosciuti o immediatamente conoscibili e non contestati. Nel caso concreto, il Comune ha invece esaminato nel merito la controversia sul confine e ha utilizzato tale controversia per annullare il titolo edilizio, senza indicare un concreto interesse pubblico alla rimozione distinto dal ripristino della legalità civilistica invocato dal confinante. L'annullamento in autotutela è stato pertanto annullato. È stata annullata, per illegittimità derivata, anche l'ordinanza di demolizione della tettoia. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Il Comune e il controinteressato sono stati condannati in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi 5.000 euro, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa comunicazione di avvio del procedimento; il motivo non è stato esaminato per assorbimento.
art. 11, comma 3, d.P.R. 380/2001
I titoli edilizi producono effetti sul solo versante pubblicistico e non pregiudicano i diritti dei terzi né risolvono le controversie di natura privata connesse ai rapporti immobiliari.
art. 21-nonies l. 241/1990
L'autotutela non può essere esercitata per risolvere una controversia civilistica sui confini in assenza di un interesse pubblico concreto e distinto dal mero ripristino della legalità privata.
art. 21-quater l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla sospensione dell'efficacia del permesso di costruire; il motivo non è stato esaminato per assorbimento.
art. 27 d.P.R. 380/2001
La ricorrente ne ha dedotto la violazione per l'insussistenza di un abuso edilizio; il motivo non è stato esaminato per assorbimento.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La ricorrente ne ha dedotto la violazione per la mancata indicazione dell'area da acquisire nell'ordinanza di demolizione; il motivo non è stato esaminato per assorbimento.
Massime di principio
- La verifica comunale della titolarità dell'area ai fini del rilascio o del controllo di un titolo edilizio è limitata all'accertamento dell'esistenza di un titolo astrattamente idoneo alla disponibilità dell'immobile, desumibile dagli atti pubblici e, in via residuale, dalle risultanze catastali; essa non si estende alla soluzione definitiva della titolarità reale o dei conflitti tra privati.
- L'amministrazione edilizia non può risolvere una controversia sulla posizione del confine tra fondi mediante l'esercizio dei poteri di autotutela sul permesso di costruire; la cognizione piena degli atti negoziali e dei rapporti proprietari spetta al giudice ordinario.
- I limiti privatistici all'intervento edilizio possono essere considerati dall'amministrazione soltanto quando siano realmente conosciuti o immediatamente conoscibili e non contestati; in presenza di una controversia complessa tra confinanti, l'amministrazione deve evitare di effettuare approfondite ricognizioni giuridico-documentali finalizzate a comporla.
- L'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio non è legittimo se fondato esclusivamente sull'esigenza di ripristinare una pretesa legalità civilistica dedotta da un privato, senza l'indicazione di un concreto interesse pubblico ulteriore e distinto.
- L'ordinanza di demolizione adottata perché l'opera è rimasta priva di titolo in conseguenza dell'annullamento d'ufficio del permesso di costruire è illegittima per illegittimità derivata quando l'annullamento del titolo sia annullato.
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