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Ordinanza

Ordinanza n. 1764/2026 - Napoli, Sezione 2

Nomina commissario ad acta (sentenza Tar Napoli sez. II n. 4070 del 2.7.2024).

Giustizia amministrativa202202147

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata completa esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 4070/2024, relativa all'esecuzione della sentenza n. 4647/2020 e al rimborso del contributo unificato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'effettiva e completa esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 4070 del 2 luglio 2024, che aveva accolto il ricorso per ottemperanza alla precedente sentenza n. 4647/2020, dichiarando l'obbligo del Comune di Nola di completarne l'esecuzione entro 45 giorni dalla notificazione e condannando il Comune al rimborso del contributo unificato nei limiti indicati in motivazione. Con ordinanza n. 1109 del 2025 era stato nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli. Il ricorrente, con istanza del 20 gennaio 2026, ha sollecitato l'intervento del TAR, deducendo l'assenza di immediata e completa esecuzione dell'ordinanza di nomina. Il Comune ha sostenuto l'avvenuta esecuzione, richiamando la nomina del commissario ad acta da parte del Prefetto, documentata con atto depositato il 10 febbraio 2026.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che la mera nomina del commissario ad acta non comporti il soddisfacimento delle ragioni dell'istante, poiché occorre verificare l'insediamento del commissario e l'avvenuta materiale esecuzione della pronuncia. Ha quindi richiesto alla Prefettura di Napoli di trasmettere aggiornamenti sull'attività svolta e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 15 aprile 2026, disponendo la trattazione congiunta con il procedimento di ottemperanza R.G. 6389/2024. L'ordinanza non definisce il giudizio né accerta in via definitiva l'inadempimento, ma dispone un incombente informativo e un rinvio istruttorio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mera nomina di un commissario ad acta non dimostra l'avvenuta esecuzione del giudicato né determina il soddisfacimento delle pretese della parte vittoriosa; occorre verificare l'insediamento effettivo del commissario e la concreta realizzazione degli adempimenti dovuti.
  • Quando la verifica dell'esecuzione del giudicato richiede aggiornamenti sull'attività del commissario ad acta, il giudice dell'ottemperanza può richiedere informazioni all'amministrazione o all'organo commissariale e rinviare la trattazione per procedere alla verifica dell'esecuzione materiale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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