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Sentenza

Sentenza del 03/02/2016 n. 2064 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva confermato gli avvisi di accertamento IRPEF e IRAP relativi agli anni 1997 e 1998. Gli accertamenti riguardavano la deduzione di costi documentati da fatture ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti o a subappalti eseguiti da soggetti diversi dagli emittenti, società risultate inesistenti, non operative o cessate. Il ricorrente ha contestato, tra l'altro, la composizione del collegio giudicante, l'omessa pronuncia sulla nullità delle sanzioni, l'utilizzo di documenti non prodotti in giudizio, l'insufficienza della prova e l'errata applicazione delle presunzioni.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, relativo alla presunta mancanza di collegialità, e ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo per difetto dei requisiti di specificità e autosufficienza previsti dall'art. 366-bis c.p.c. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato quanto alla possibilità di fondare l'accertamento su una pluralità di presunzioni gravi e precise, ma la sentenza è stata comunque cassata per l'applicazione d'ufficio dello ius superveniens introdotto dall'art. 8 del D.L. n. 16/2012, più favorevole in materia di costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti e relative sanzioni. La causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che dovrà riesaminare la controversia applicando la nuova disciplina e determinare anche le spese.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    I motivi di ricorso per cassazione devono contenere quesiti di diritto o indicazioni sul vizio motivazionale formulati in modo specifico, autosufficiente e idoneo a consentire l'enunciazione di una regola applicabile anche a casi ulteriori.

  • Art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare la decisione quando siano gravi e precise; la concordanza è richiesta quando concorrano più circostanze presuntive. Anche una sola presunzione può essere sufficiente se dotata dei requisiti di gravità e precisione.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lettere c) e d)

    Consente all'Amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica del reddito sulla base delle risultanze contabili e di elementi presuntivi, purché adeguatamente motivati e idonei a dimostrare l'inattendibilità dei dati dichiarati.

  • D.L. n. 16/2012, art. 8, commi 2 e 3, convertito dalla L. n. 44/2012

    Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi.

    Per le operazioni oggettivamente inesistenti, i costi fittizi non sono deducibili, ma i ricavi o componenti positivi direttamente correlati non devono essere tassati entro il limite dei costi recuperati a tassazione. La disciplina si applica retroattivamente ai fatti anteriori quando risulta più favorevole e impone una specifica sanzione amministrativa dal 25% al 50% dei costi fittizi indicati in dichiarazione.

  • Art. 2697 c.c.

    La parte che intende far valere un diritto deve provarne i fatti costitutivi; nel caso di costi fittizi, il contribuente deve dimostrare, ove rilevante, che i componenti positivi correlati siano anch'essi fittizi per ottenere il relativo effetto fiscale.

  • Art. 370, comma 2, c.p.c. e art. 366 c.p.c.

    Il controricorso può soddisfare il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti anche mediante il richiamo alla sentenza impugnata o alla narrazione contenuta nel ricorso.

Massime di principio

  • In materia tributaria, la deduzione di costi documentati da fatture emesse da soggetti inesistenti, inattivi o diversi dagli effettivi prestatori può essere disconosciuta sulla base di una pluralità di elementi presuntivi, senza che sia sempre necessaria una prova diretta dell'inesistenza dell'operazione.
  • La sentenza penale di assoluzione non impedisce automaticamente l'accertamento tributario: il giudice fiscale può valutare autonomamente gli elementi presuntivi e le prove disponibili secondo le regole proprie del processo tributario.
  • Quando sopravviene una disciplina fiscale o sanzionatoria più favorevole applicabile ai fatti precedenti, il giudice deve valutarne d'ufficio l'applicazione, anche nel giudizio di cassazione, se la questione è collegata alla controversia.
  • In caso di operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente non può dedurre i costi fittizi, ma i ricavi direttamente correlati a tali costi non devono concorrere al reddito imponibile entro il limite dei costi recuperati a tassazione.
  • Nel ricorso per cassazione è essenziale formulare motivi specifici e quesiti autosufficienti; contestazioni generiche sull'insufficienza della motivazione o sulla violazione di legge possono essere dichiarate inammissibili.
  • La cassazione con rinvio non equivale a una vittoria definitiva del contribuente: comporta un nuovo esame da parte del giudice di merito, che dovrà applicare i principi indicati dalla Corte e rideterminare, se necessario, imposte e sanzioni.

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