Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21485/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di patteggiamento che li condannava per detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, denunciando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), la violazione delle norme sulla confisca (art. 73, comma 7-bis e 85-bis del d.P.R. 309/1990; artt. 240 e 240-bis c.p.) e il vizio di motivazione relativo alla confisca del denaro e dei telefoni cellulari in sequestro. I ricorrenti hanno sostenuto che, trattandosi di mera detenzione e non di cessione, non sussisteva il nesso necessario tra le somme/telefoni e il reato contestato per applicare la confisca prevista per il profitto del reato e che il giudice non aveva motivato in ordine alla confisca per sproporzione ex art. 240-bis c.p.

La decisione

La Corte ha ritenuto i ricorsi fondati e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro e dei telefoni cellulari. La decisione è motivata dalla carenza di adeguata motivazione del G.I.P. in ordine alla tipologia di confisca disposta e ai presupposti richiesti dalla giurisprudenza per i diversi casi di confisca: il denaro non poteva essere qualificato automaticamente come "profitto" del reato di mera detenzione ai sensi dell'art. 240 c.p. né come bene ricompreso nell'art. 73, comma 7-bis (norma applicabile alla cessione), mentre l'eventuale confisca ex art. 240-bis c.p. (confisca per sproporzione) richiede specifica verifica della sproporzione, dell'origine dei beni e che l'onere di allegazione gravante sull'imputato sia valutato; analogamente, per i cellulari il giudice doveva motivare concretamente il nesso di strumentalità con il reato. Per tali carenze la Corte ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Verona, Ufficio G.I.P., in diversa persona fisica.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (comma 4 e comma 7-bis)

    Art. 73, comma 4: fattispecie di detenzione di stupefacenti contestata. Art. 73, comma 7-bis: disciplina la confisca riferita a profitto/prodotto del reato ma, secondo la Corte, si applica all'ipotesi di cessione (spaccio) e non alla mera detenzione; quindi non può essere usata automaticamente per confiscare somme trovate con chi è condannato per mera detenzione.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 85-bis

    Rinvio all'art. 240-bis c.p. per consentire la confisca in casi particolari anche per reati di stupefacenti; tuttavia il richiamo non esonera il giudice dall'obbligo di motivare la confisca per sproporzione secondo i parametri richiesti dalla giurisprudenza.

  • Codice penale, art. 240

    Prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato (lucro direttamente e immediatamente derivante dal reato). La Corte ha osservato che tale norma non è applicabile alla somma rinvenuta in caso di condanna per mera detenzione, salvo che non si provi il nesso causale immediato tra il denaro e il reato contestato.

  • Codice penale, art. 240-bis

    Disciplina la confisca "per sproporzione" (allargata) richiedendo: condanna per uno dei reati-spia elencati, possesso di beni sproporzionati rispetto a reddito/attività, mancata giustificazione dell'origine lecita e congruità temporale dell'accumulo. La Corte ricorda che l'onere di allegazione minimo grava sull'imputato per rendere credibile la provenienza lecita; il giudice deve valutare e motivare la sproporzione.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Consente il ricorso per cassazione per vizio di motivazione. I ricorsi dei condannati per patteggiamento, quando la confisca non sia frutto di accordo tra le parti, sono sindacabili per vizio di motivazione ai sensi di questa disposizione.

  • Codice di procedura penale, art. 448, comma 2-bis

    Limita la cassazione delle sentenze di patteggiamento che abbiano applicato una misura di sicurezza ai casi in cui la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti; se la confisca non è oggetto dell'accordo, la sentenza è sindacabile per motivazione ai sensi dell'art. 606.

  • Codice di procedura penale, art. 444

    Riferimento alla disciplina del patteggiamento (applicazione della pena su richiesta). La sentenza ricorda che, pur in caso di patteggiamento, il giudice non può limitarsi ad un mero 'atto di presa d'atto' e deve comunque motivare le misure applicate.

  • Legge 12 giugno 2003, n. 134

    Modificò l'applicabilità della confisca in sede di patteggiamento estendendola alle ipotesi previste dall'art. 240 c.p.; la Corte segnala però che l'estensione non esclude l'obbligo di motivare.

  • D.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202

    Introdusse l'art. 73, comma 7-bis nel d.P.R. 309/1990; la sentenza evidenzia la sua applicazione limitata alle ipotesi di cessione e non alla mera detenzione.

Massime di principio

  • La confisca disposta in una sentenza di patteggiamento deve essere adeguatamente motivata dal giudice anche quando il provvedimento non sia oggetto dell'accordo tra le parti; in mancanza, è annullabile per vizio di motivazione.
  • In caso di condanna per mera detenzione di stupefacenti, non si può automaticamente qualificare il denaro rinvenuto come 'profitto' del reato ai sensi dell'art. 240 c.p. o dell'art. 73, comma 7-bis (che è rivolto alla cessione): è necessario dimostrare il nesso causale diretto tra la somma e il reato contestato.
  • La confisca per sproporzione ex art. 240-bis c.p. può essere utilizzata anche per reati di detenzione di stupefacenti (per effetto del richiamo dell'art. 85-bis d.P.R. 309/1990), ma richiede la verifica della sproporzione tra beni e reddito/attività e, in mancanza di giustificazione plausibile, la possibilità di una statuizione ablativa; il giudice deve esplicitare tali valutazioni.
  • Per i beni ritenuti strumentali (es. telefoni cellulari) la confisca facoltativa ex art. 240 richiede una motivazione concreta sul nesso di strumentalità: non è sufficiente un'affermazione generica sulla finalità di prevenire altri reati.
  • Quando la confisca è contestata, la pronuncia deve indicare chiaramente la tipologia di confisca applicata (diretta, per sproporzione, ecc.) e spiegare i presupposti fattuali e giuridici che giustificano l'ablazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.