Cassazione Penale, Sentenza n. 15717/2025 del 22/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale della libertà di Brescia che, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero avverso la decisione del GIP, aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari per i fatti di cui all'art. 73 DPR 309/1990 (ritrovamento in auto di 66,06 kg di cocaina, denaro, telefoni e orologio), disponendo misure più afflittive rispetto a quelle rese dal GIP (ribaltamento del provvedimento di remissione per il terzo e sostituzione delle misure per gli altri due). I motivi di ricorso contestavano, tra l'altro: carenza di deduzioni del PM sulle esigenze cautelari; ritardo temporale; mancata traduzione dell'ordinanza in lingua nota; insufficienza e mancata valutazione di misure meno afflittive (anche braccialetto elettronico, art. 275-bis c.p.p.); mancanza di attualità del pericolo di reiterazione; ingiustificata riforma in peius e mancato esame delle dichiarazioni liberatorie e delle giustificazioni sul denaro.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del riesame circa la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, fondandosi su elementi quali la quantità e il valore della droga, la modalità di custodia (panetti sparsi e forte odore), il doppiofondo del veicolo, il rinvenimento di denaro e numerosi telefoni e il nervosismo di uno degli occupanti; ha inoltre osservato che il Tribunale ha correttamente valutato il 'tempo silente' e l'adeguatezza delle misure gradate (notando che il braccialetto elettronico è modalità di esecuzione della domiciliare e non misura alternativa necessariamente idonea). Quanto alla presunta nullità per mancata traduzione, la Corte ha rilevato che la traduzione in albanese era stata disposta in sede di convalida e che la questione non era stata tempestivamente sollevata in riesame. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale che disciplina il reato di traffico di stupefacenti; la consistenza dell'ingente quantitativo di cocaina ha costituito elemento centrale per la valutazione della gravità indiziaria e del contesto di narcotraffico
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede il pericolo di reiterazione come causa di applicazione delle misure cautelari; la Corte ricorda che l'attualità del pericolo va valutata prognosticamente sulla base del contesto, della personalità e delle modalità della condotta
art. 275-bis, cod. proc. pen.
Disciplina il presidio elettronico; la Corte conferma che il braccialetto è una modalità di esecuzione della misura domiciliare e non sempre una misura alternativa che debba essere motivata separatamente quando il giudice ritenga inadeguata la domiciliare in astratto
art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Riferimento alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte sottolinea che il livello probatorio richiesto in sede cautelare è diverso e meno stringente rispetto al giudizio di merito
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Norma sul criterio probatorio del giudizio di merito; la Corte ricorda che tale criterio non è applicabile alla valutazione dei gravi indizi cautelari
art. 143 e art. 292, cod. proc. pen.
Norme sulla traduzione degli atti per gli alloglotti; la mancata traduzione è nullità di regime intermedio se emerge la mancata conoscenza della lingua, ma tale vizio deve essere tempestivamente eccepito in sede di riesame e va indicato l'effetto concreto sull'esercizio della difesa
art. 299, cod. proc. pen.
Regole su revoca/sostituzione delle misure: il tempo rilevante è quello decorrente dall'applicazione/esecuzione della misura, e il giudice valuta se fatti sopravvenuti abbiano attenuato le esigenze cautelari
art. 28 reg. esec., cod. proc. pen.
Riferimento formale agli adempimenti di cancelleria per l'esecuzione della sentenza (condanna alle spese)
Massime di principio
- Il giudice dell'appello cautelare può riformare in pejus la decisione del GIP (soprattutto se l'appello è del pubblico ministero) e non è vincolato allo stesso standard probatorio del giudizio di merito: per le misure cautelari è sufficiente la presenza di gravi indizi valutati nel complesso probatorio
- La quantità, il valore e le modalità di custodia degli stupefacenti (panetti sparsi, forte odore, doppiofondo del veicolo), unitamente al rinvenimento di denaro e telefoni e a comportamenti (es. nervosismo), possono legittimamente essere considerati elementi sintomatici di inserimento nel narcotraffico e fondare esigenze cautelari
- Il tempo trascorso tra il fatto e l'adozione della misura non esclude automaticamente le esigenze cautelari: la valutazione dell'attualità del pericolo è prognostica e va commisurata alla gravità e alle modalità della condotta e al contesto sociale dei soggetti
- Il braccialetto elettronico è una modalità di esecuzione della misura domiciliare e non costituisce sempre una misura sostitutiva obbligatoriamente idonea; il giudice deve motivare l'inidoneità delle misure gradate solo se rilevante per il caso concreto
- La mancata traduzione di atti restrittivi per soggetti che non conoscono la lingua italiana costituisce nullità intermedia ma deve essere eccepita tempestivamente (in sede di riesame) e deve essere dimostrato l'effetto concreto sulla difesa per essere rilevante in sede di legittimità
- In sede di cassazione per vizio di motivazione del riesame il controllo è limitato all'adeguatezza logico-giuridica delle ragioni addotte dal giudice di merito e non autorizza una nuova valutazione degli stessi fatti se non per profili di manifesta illogicità o violazione di diritto
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