Sentenza n. 1959/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di assegnazione temporanea presso la Questura di -OMISSIS-, presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di assegnazione temporanea presso una Questura ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della richiesta di assegnazione temporanea presso una Questura, deducendo l’illegittimità del rigetto dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001. In sede cautelare il TAR aveva rilevato, sulla base dei prospetti dell’Amministrazione, il sovrannumero nel ruolo sia nella sede di provenienza sia presso la Questura richiesta, ma anche scoperture di organico nel ruolo degli agenti e assistenti in alcuni Commissariati ricadenti nel relativo ambito provinciale; aveva quindi richiesto un approfondimento istruttorio e motivazionale sulla disponibilità di posti vacanti e sulle motivate esigenze organiche o di servizio.
La decisione
Nel corso del giudizio, a seguito dell’ordinanza cautelare del 6 maggio 2026, il Ministero ha adottato un nuovo provvedimento favorevole, disponendo l’assegnazione temporanea della ricorrente alla Questura richiesta ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 sino al 26 giugno 2029, per tre anni dalla data di assegnazione. Essendo stata soddisfatta la pretesa sostanziale fatta valere, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha condannato l’Amministrazione al pagamento di 1.000 euro per spese di lite, oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
il Ministero dell’Interno ha ritenuto alla luce della documentazione prodotta e del parere favorevole dell’ufficio di appartenenza che la ricorrente venisse assegnata ai sensi dell’art. 42 bis d. lgs. 151 del 2001 alla Questura di -OMISSIS- sino alla data del 26 giugno 2029, quindi per tre anni dalla data di assegnazione
La disposizione è stata applicata dall’Amministrazione per disporre l’assegnazione temporanea della dipendente alla Questura richiesta per tre anni; il sopravvenuto provvedimento favorevole ha soddisfatto la pretesa azionata.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento di un diniego, l’Amministrazione adotta un nuovo provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, viene meno la materia del contendere.
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