Cassazione Civile, Sentenza n. 27018/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU n. 143 relativo all'anno 2012 per presunto parziale versamento. La curatela sosteneva che gli immobili fossero stati oggetto di ordini di demolizione, sequestri e provvedimenti di acquisizione emessi dal Comune, che avrebbero sottratto agli immobili il valore commerciale e l'utilizzabilità; perciò la base imponibile non avrebbe dovuto essere calcolata sulla rendita catastale del fabbricato ma sul valore venale dell'area/area di sedime (invocando art. 13 d.l. n. 201/2011, d.lgs. n. 504/1992 e prassi ministeriale). Si deduceva altresì violazione del contraddittorio e carenza di motivazione dell'atto impositivo. Con motivo autonomo si allegava incertezza normativa e si contestava l'applicazione di sanzioni richiamando l'art. 8 d.lgs. n. 546/1992 e riferimenti ad interpelli/risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo per violazione dell'art. 348-ter c.p.c. (c.d. doppia conforme), per non avere la ricorrente indicato e distinto le ragioni di fatto alla base delle decisioni di primo e secondo grado. Il secondo motivo, contestante la natura imponibile degli immobili e chiedente la tassazione sulla sola area, è stato respinto nel merito: la Corte ha richiamato l'interpretazione consolidata secondo cui rileva ai fini ICI/IMU l'unità immobiliare che sia iscrivibile o accatastata (d.lgs. 504/1992) e che la mera difformità urbanistica o l'esistenza di ordini di demolizione/sequestro non comportano automaticamente l'esenzione o la riduzione dell'imposta. La qualità di "inagibilità" idonea a determinare riduzioni va accertata secondo i requisiti dell'art. 24, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 (degrado fisico sopravvenuto o obsolescenza non superabile). La Corte ha inoltre escluso che una risposta a interpello o una risoluzione ministeriale riferita ad altra imposta e fattispecie possa creare di per sé un'incertezza normativa generale valida come esimente. Esito: ricorso rigettato; parte ricorrente condannata alle spese di lite in favore del Comune (euro 8.500,00 compensi + euro 200,00 esborsi, oltre oneri di legge) e ad ulteriori contributi processuali ove dovuti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Campo di invocazione per i motivi di cassazione che deducono omesso esame di fatto decisivo e travisamento dei fatti: la Corte ne registra l'uso ma dichiara inammissibili taluni motivi per carenza di specificazione delle ragioni di fatto divergenti tra primo e secondo grado.
art. 348-ter c.p.c.
Norma che consente l'inammissibilità di motivi di cassazione quando manca l'indicazione delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado (applicazione della "doppia conforme"). Utilizzata per dichiarare inammissibili il primo e il terzo motivo.
art. 54, comma 2, decreto-legge n. 83/2012 (convertito)
Richiamato in relazione all'ambito applicativo dell'art. 348-ter c.p.c. nei giudizi d'appello introdotti dopo il 11/9/2012: rafforza l'operatività della regola della doppia conforme.
art. 13 d.l. n. 201/2011
Invocato dalla curatela per sostenere che la base imponibile dovesse essere costituita dal valore dell'area (trattamento del fabbricato in corso d'opera). La Corte non ha ritenuto applicabile tale principio al caso concreto, respingendo l'argomentazione.
d.lgs. n. 504/1992 (art. 2, comma 1, lett. a) e art. 5, comma 6 richiamati)
Definisce il concetto di "fabbricato" rilevante ai fini ICI/IMU: unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto edilizio urbano. La Corte ha applicato questo criterio per confermare l'assoggettamento a imposizione.
d.P.R. n. 380/2001, art. 24, comma 1
Fornisce i criteri per considerare un immobile inagibile/inabitabile (degrado fisico sopravvenuto o obsolescenza non superabile). La Corte ha richiamato questi requisiti per escludere che la semplice abusività o ordine di demolizione equivalga automaticamente a inagibilità ai fini di riduzioni d'imposta.
art. 8 d.lgs. n. 546/1992
citato dalla ricorrente in tema di incertezza normativa
Norma richiamata a fronte di dedotte incertezze sull'interpretazione; la Corte ricorda che l'esenzione dalle sanzioni per incertezza normativa richiede un'effettiva condizione di incertezza per il giudice, non mera esistenza di interpelli/risoluzioni.
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 212/2000
Riferimento normativo relativo all'incertezza normativa come causa di esenzione dalle responsabilità amministrative tributarie; la Corte sottolinea che l'incertezza deve essere tale da indurre anche il giudice a non avere una interpretazione univoca.
art. 11 legge n. 212/2000 (interpello)
Precisazione che la risposta all'interpello vincola soltanto il soggetto che lo ha proposto e non ha efficacia generale verso altri contribuenti; la Corte usa questo principio per escludere che la risposta all'interpello produca una generica incertezza normativa a favore del ricorrente.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (richiamato nel dispositivo)
Norma richiamata in relazione ai rimborsi e liquidazioni delle spese di giudizio; la Corte la applica nella quantificazione e nei termini del rimborso spese a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- La sola illegittimità urbanistica (difformità o abuso) o l'esistenza di ordini di demolizione/sequestro non determina automaticamente l'esclusione dell'imponibilità IMU/ICI; occorre verificare se il bene sia, comunque, iscrivibile o utilizzabile secondo i criteri catastali e di fatto.
- Per ottenere una riduzione o esenzione occorre provare l'inagibilità secondo i requisiti dell'art. 24 d.P.R. 380/2001 (degrado sopravvenuto o obsolescenza non recuperabile), non basta l'asserita perdita di valore per provvedimenti amministrativi.
- Le risposte a interpelli e le risoluzioni ministeriali hanno efficacia limitata: l'interpello vincola solo il soggetto istante e le risoluzioni non generano di per sé un'incertezza normativa idonea ad escludere sanzioni o a cambiare l'interpretazione giudiziale delle norme tributarie.
- In sede di cassazione, quando sussiste la 'doppia conforme' (sentenza di primo grado e di appello che coincidono), i motivi che deducano travisamento dei fatti o omesso esame devono specificare le divergenze fattuali tra i due gradi; altrimenti sono inammissibili ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c.
- Per contestare la qualificazione della base imponibile (fabbricato vs. area) è necessario fondare la tesi su norme e fatti concreti e dimostrabili; argomentazioni basate solo su analogie con altre imposte o su prassi amministrative non specifiche hanno scarse probabilità di successo.
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