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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27017/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento TASI n. 174 (11/04/2018) relativo all'anno 2014 per un credito di € 34.993,64: la curatela deduceva che le unita' immobiliari oggetto dell'accertamento erano state sottratte alla piena disponibilità della società in quanto sottoposte a provvedimenti (sequestro, acquisizione, ordine di demolizione) emanati dal Comune, per cui ai fini TASI doveva essere considerato solo il valore dell'area di sedime e non la rendita catastale degli immobili. Si invocava la disciplina di riferimento (art. 13 d.l. n. 201/2011, d.lgs. n. 504/1992) e giurisprudenza/risoluzioni che, a parere della curatela, giustificavano la tassazione sulla sola area, nonché la sussistenza di incertezza normativa giustificante la non applicazione di sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il terzo e il quarto motivo per difetto di specificazione e mancato rispetto degli obblighi di allegazione/individuazione dei fatti (richiamo all'art. 348-ter c.p.c. e art. 366 n.6 c.p.c.). Il secondo motivo, connesso alla tesi che in presenza di ordine di demolizione si debba tassare solo l'area, è stato respinto nel merito: la Corte ha affermato che l'iscrizione catastale o l'accatastabilità costituiscono presupposto sufficiente per l'assoggettamento a imposte locali (ICI/TASI/IMU) e che la semplice difformità edilizia o l'esistenza di un ordine di demolizione non equivale automaticamente a situazione di inagibilità o a perdita di rilevanza fiscale dell'immobile. La richiesta di incertezza normativa non è stata ritenuta provata (la risoluzione dell'Agenzia e la risposta all'interpello non valgono a creare un'incertezza oggettiva trasferibile ad altri soggetti). Esito: ricorso rigettato; condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Roma liquidate in € 3.500,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato come base giuridica per il motivo che denuncia omesso esame di fatto decisivo e travisamento dei fatti; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per mancata indicazione puntuale dei fatti dedotti in primo e secondo grado.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla denuncia di errore di diritto; la Corte ha censurato l'assenza di specificità e di allegazione documentale richiesta dall'art. 366 n.6 c.p.c., dichiarando il motivo inammissibile.

  • art. 348-ter c.p.c.

    art. 348-ter ultimo comma, c.p.c.

    Applicata la regola della cosiddetta "doppia conforme": il ricorrente doveva indicare le ragioni di fatto diverse tra la decisione di primo grado e quella d'appello; l'omessa indicazione ha determinato l'inammissibilità di taluni motivi.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012 (convertito)

    art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012

    Richiamato per spiegare l'ambito applicativo della esclusione correlata alla "doppia conforme" nei giudizi d'appello introdotti dopo l'11/9/2012.

  • art. 13 d.l. n. 201/2011

    Invocato dalla curatela per sostenere che la base imponibile debba essere costituita dal valore dell'area; la Corte ha escluso la rilevanza di tale argomento nel caso concreto, ribadendo che la normativa fiscale considera imponibile l'unità immobiliare accatastata o accatastabile.

  • d.lgs. n. 504/1992

    d.lgs. n. 504/1992 (art. 2 e art. 5, comma 6 richiamati in motivazione)

    La Corte richiama la definizione di "fabbricato" ai fini ICI/IMU prevista dal d.lgs. 504/1992 e conferma che l'iscrizione catastale o la suscettibilità di accatastamento rendono il bene imponibile; il mero stato di difformità urbanistica non esclude l'assoggettamento.

  • art. 8 d.lgs. n. 546/1992

    art. 8 d.lgs. n. 546/1992

    Riferito con riguardo all'esenzione da sanzioni per incertezza normativa; la Corte ha richiamato che perché l'incertezza sia esimente deve trattarsi di incertezza oggettiva e inevitabile per il giudice.

  • D.P.R. n. 380/2001

    art. 24, comma 1, d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato per la nozione di inagibilità/inabitabilità: l'immobile per ottenere riduzioni d'imposta deve presentare degrado fisico sopravvenuto o obsolescenza non superabile con interventi di manutenzione, condizioni non automatiche in caso di difformità edilizia o ordine di demolizione.

  • legge n. 212/2000

    art. 11 legge n. 212/2000 (interpello)

    La Corte osserva che la risposta all'interpello vincola solo il soggetto che l'ha richiesto e non produce effetti generali nei confronti di altri contribuenti; pertanto non può costituire prova di un'incertezza normativa generale.

  • TUIR

    art. 67, comma 1, TUIR (citato in relazione a interpello e risoluzioni)

    Richiamato nella ricostruzione di fattispecie portate dall'appellante a supporto dell'interpretazione fiscale, ma la Corte ne valuta l'eterogeneità rispetto alla questione TASI trattata.

Massime di principio

  • L'iscrizione catastale o la suscettibilità di accatastamento costituiscono presupposto sufficiente per l'assoggettamento dell'immobile a imposte locali (ICI/TASI/IMU); la mera esistenza di un ordine di demolizione o di difformità urbanistica non determina automaticamente l'esenzione o la tassazione limitata alla sola area.
  • Per ottenere riduzioni o esenzioni fiscali per inagibilità è necessario che l'immobile presenti degrado fisico sopravvenuto o obsolescenza non superabile con manutenzione, secondo i parametri del D.P.R. 380/2001; difformità edilizie non sono di per sé idonee.
  • L'interpello e la relativa risposta dell'Agenzia delle Entrate vincolano solo il richiedente e non costituiscono prova di incertezza normativa generalizzata a favore di altri contribuenti.
  • La dedotta incertezza normativa come causa di esenzione dalle sanzioni richiede una incertezza oggettiva e inevitabile che valga anche per il giudice; riferimenti a risoluzioni o interpelli non sono sufficienti se non adeguatamente contestualizzati.
  • In Cassazione il ricorrente ha l'onere di specificare i fatti posti a base delle decisioni di primo e di secondo grado (c.d. "doppia conforme") e di allegare o indicare con precisione gli atti su cui fonda le censure (art. 366 n.6 c.p.c.); la mancanza di tale specificazione determina l'inammissibilità dei motivi.
  • Dal punto di vista processuale, in contenziosi tributari collegati a demolizioni/abusi edilizi è essenziale produrre e indicare nei motivi documentazione che dimostri l'effettiva incidenza dei provvedimenti amministrativi (ingiunzione, ordine di demolizione, atti di acquisizione) sugli immobili specificamente tassati.

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