Sentenza n. 2556/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza del 19 febbraio 2025 di ingiunzione alla demolizione della porzione immobiliare di proprietà del ricorrente, oltre agli atti presupposti richiamati, tra cui una precedente ordinanza di demolizione del 1993 rivolta alla società costruttrice
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario ha impugnato l’ingiunzione di demolizione notificatagli il 10 marzo 2025, deducendo: l’illegittimità della precedente ordinanza del 23 ottobre 1993, rivolta soltanto alla società costruttrice e asseritamente adottata dal Sindaco anziché dal dirigente competente, vizi che avrebbero inficiato anche l’atto del 2025 per presupposizione; la violazione della partecipazione procedimentale per omessa comunicazione di avvio; l’erronea qualificazione dei lavori come abuso, poiché si sarebbe trattato soltanto di intonaci e opere di finitura non soggetti a concessione; l’illegittimità dell’intervento repressivo per il decorso di circa trentadue anni e per il conseguente affidamento nella legittimità delle opere; l’eccessività della demolizione rispetto alla modesta entità delle opere, prospettando in alternativa la sanzione pecuniaria ex art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001, nonché l’ineseguibilità della demolizione per l’integrazione dell’appartamento in un edificio pluripiano e la sanatoria di altre unità. Ha inoltre impugnato atti istruttori del 1993 e l’atto conclusivo di un procedimento penale richiamati nell’ordinanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l’impugnazione del rapporto di abuso del 30 settembre 1993, perché atto infraprocedimentale; dell’ordinanza di sospensione dei lavori del 31 luglio 1993, perché provvedimento interinale ormai inefficace; e dell’atto conclusivo del procedimento della Procura, perché atto giurisdizionale non impugnabile davanti al giudice amministrativo. Ha inoltre ritenuto irricevibili e comunque inammissibili, per difetto di legittimazione e interesse e per l’intervenuta inoppugnabilità, le censure rivolte contro l’ordinanza del 1993: l’ingiunzione del 2025 è un provvedimento autonomo, rivolto a un diverso destinatario, e i vizi del precedente ordine non si trasmettono ad essa per presupposizione. Nel merito, ha respinto le censure residue. L’omessa comunicazione di avvio non invalida l’ordine di demolizione, atto vincolato e doveroso, e il ricorrente non ha dimostrato che la partecipazione avrebbe potuto determinare un esito diverso. La documentazione richiamata dimostra che la contestazione riguardava la realizzazione degli edifici dopo la scadenza, il 12 aprile 1991, della concessione edilizia n. 761/1986, non i soli intonaci. Il tempo trascorso e l’inerzia comunale non fondano affidamento tutelabile nella conservazione di opere abusive; il proprietario è tenuto a rispondere dell’abuso anche se realizzato da terzi. L’asserita ineseguibilità attiene alla fase esecutiva, non alla legittimità dell’ordine. La domanda di sanatoria presentata il 21 maggio 2025 è stata ritenuta presumibilmente respinta per silenzio-rigetto ex art. 36 d.P.R. 380/2001, non risultando impugnato il diniego tacito. Ricorso quindi in parte inammissibile e per il resto rigettato; spese a carico del ricorrente, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
In materia di abusi edilizi, l’ordine di demolizione costituisce, infatti, provvedimento vincolato e doveroso, sicché non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della l. n. 241/1990, non essendovi spazi di valutazione discrezionale né momenti partecipativi idonei ad incidere sull’an o sul quid del potere repressivo.
La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l’adozione dell’ordine di demolizione, in quanto si tratta di potere vincolato e doveroso sul cui esercizio l’apporto partecipativo non può incidere.
art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001
Infine, nell’ultimo motivo di ricorso, affermava che, a tutto voler considerare, la modesta entità delle opere abusive avrebbe potuto legittimare, al massimo, l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 34 comma 2 del D.P.R. 380/01, ma non, certamente, la sanzione ripristinatoria, la quale, in ogni caso, sarebbe stata comunque ineseguibile, considerato che l’appartamento si sarebbe trovato in un palazzo a più piani, all’interno del quale altre unità immobiliari sarebbero state assoggettate a procedimenti di sanatoria edilizia approvati dallo stesso Comune.
La norma è menzionata come fondamento della tesi del ricorrente circa l’applicabilità della sanzione pecuniaria, ma il TAR non la applica né accoglie tale censura: accerta invece che l’abuso riguardava la realizzazione degli edifici dopo la scadenza della concessione.
art. 36 d.P.R. 380/2001
15.1. Parimenti irrilevante deve, infine, ritenersi l’istanza di sanatoria presentata nelle more del presente giudizio dallo stesso ricorrente, la quale, in difetto di documentazione in atti che ne attesti espressamente l’esito presso l’Amministrazione, deve presumersi sia stata respinta, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/01, per silenzio rigetto, provvedimento tacito avverso il quale non risulta neanche, in atti, la presentazione di specifica eventuale impugnazione.
In assenza di prova dell’esito espresso dell’istanza di sanatoria, il TAR presume intervenuto il silenzio-rigetto; tale diniego tacito deve essere specificamente impugnato e la sua mancata impugnazione rende irrilevante l’istanza rispetto al giudizio sull’ordine di demolizione.
art. 3 d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
Tale primo ordine ripristinatorio, inoltre, sarebbe stato adottato, in violazione del disposto di cui all’art. 3 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, dal Sindaco anziché dal dirigente competente del Comune intimato.
La questione di competenza è stata dedotta con riferimento alla precedente ordinanza del 1993, ma il TAR non l’ha decisa nel merito, ritenendola irrilevante per l’autonomia dell’ingiunzione del 2025 e l’inoppugnabilità del precedente atto.
Massime di principio
- L’ingiunzione di demolizione adottata nei confronti del proprietario è autonoma rispetto a una precedente ordinanza rivolta al costruttore, anche quando la richiami nella motivazione; i vizi del precedente provvedimento non si trasferiscono sul nuovo ordine in assenza di un rapporto di presupposizione e pregiudizialità logico-giuridica.
- Gli atti meramente istruttori e quelli provvisori o interinali non sono autonomamente impugnabili quando non producono una lesione attuale; gli atti giurisdizionali non sono impugnabili davanti al giudice amministrativo.
- L’ordine di demolizione di opere abusive è vincolato e doveroso; non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, e la censura partecipativa non può comunque condurre all’annullamento se non è dimostrato che la partecipazione avrebbe potuto influire sull’esito.
- Il decorso del tempo e l’inerzia dell’amministrazione non fondano un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione edilizia abusiva, né impongono un bilanciamento tra interessi pubblici e privati nell’adozione dell’ordine ripristinatorio.
- L’obbligo di ripristino può essere rivolto al proprietario anche se l’abuso è stato materialmente realizzato da un terzo; le contestazioni sulla concreta eseguibilità dell’ordine attengono alla fase esecutiva e non, di per sé, alla legittimità del provvedimento.
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